XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 328
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione della figura
di fiduciario di vendita a domicilio).
1. La conclusione di contratti di vendita presso privati
consumatori può essere promossa dagli incaricati di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
legati o meno da vincolo di subordinazione nei confronti delle
ditte esercenti la vendita a domicilio.
2. Agli effetti della presente legge si considera
fiduciario di vendita a domicilio l'incaricato ai sensi del
comma 1 che, senza alcun vincolo di subordinazione,
direttamente o indirettamente promuove la conclusione di
contratti presso privati consumatori per conto di ditte
esercenti la vendita a domicilio.
3. L'attività di fiduciario di vendita a domicilio può
essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con un
contratto di agenzia, solo da incaricati che risultino
iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio
di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.
4. L'attività di fiduciario di vendita a domicilio può
essere svolta, anche in forma abituale, da un incaricato non
iscritto nel ruolo degli agenti di cui al comma 3, purché egli
non assuma l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti
e sia autorizzato, direttamente o indirettamente, da una o più
ditte esercenti la vendita a domicilio.
Art. 2.
(Disciplina del rapporto intercorrente
tra ditta affidante e fiduciari).
1. Ai fiduciari di vendita a domicilio di cui all'articolo
1, comma 3, si applicano le
disposizioni previste negli accordi economici collettivi
di settore.
2. L'autorizzazione rilasciata ai fiduciari di vendita a
domicilio di cui all'articolo 1, comma 4, deve risultare da un
atto redatto per iscritto e può essere revocata o dar luogo a
rinuncia anche per fatti concludenti.
3. Il fiduciario di vendita deve attenersi alle modalità e
alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta ed in
particolare a quelle relative alla disciplina normativa in
materia di tutela dei diritti dei consumatori, assumendosi
ogni responsabilità delle conseguenze derivanti da
comportamenti difformi.
4. Il fiduciario, salvo espressa autorizzazione scritta,
non ha la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati
consumatori. Nel caso in cui tale facoltà sia stata attribuita
dalla ditta affidante, le somme riscosse debbono essere
trasmesse alla ditta stessa nei termini e con le modalità da
questa stabilite. E' esclusa la facoltà del fiduciario di
concedere sconti o dilazioni di pagamento che non siano
stabilite dalla ditta affidante.
5. Il compenso del fiduciario di vendita a domicilio è
costituito dalle provvigioni sugli affari accettati e che
hanno avuto regolare esecuzione.
6. La misura delle provvigioni e le modalità di
corresponsione devono essere precisate per iscritto.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.