XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 328




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione della figura
di fiduciario di vendita a domicilio).

        1. La conclusione di contratti di vendita presso privati consumatori può essere promossa dagli incaricati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, legati o meno da vincolo di subordinazione nei confronti delle ditte esercenti la vendita a domicilio.
        2. Agli effetti della presente legge si considera fiduciario di vendita a domicilio l'incaricato ai sensi del comma 1 che, senza alcun vincolo di subordinazione, direttamente o indirettamente promuove la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita a domicilio.
        3. L'attività di fiduciario di vendita a domicilio può essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con un contratto di agenzia, solo da incaricati che risultino iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.
        4. L'attività di fiduciario di vendita a domicilio può essere svolta, anche in forma abituale, da un incaricato non iscritto nel ruolo degli agenti di cui al comma 3, purché egli non assuma l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti e sia autorizzato, direttamente o indirettamente, da una o più ditte esercenti la vendita a domicilio.


Art. 2.

(Disciplina del rapporto intercorrente
tra ditta affidante e fiduciari).

        1. Ai fiduciari di vendita a domicilio di cui all'articolo 1, comma 3, si applicano le disposizioni previste negli accordi economici collettivi di settore.
        2. L'autorizzazione rilasciata ai fiduciari di vendita a domicilio di cui all'articolo 1, comma 4, deve risultare da un atto redatto per iscritto e può essere revocata o dar luogo a rinuncia anche per fatti concludenti.
        3. Il fiduciario di vendita deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta ed in particolare a quelle relative alla disciplina normativa in materia di tutela dei diritti dei consumatori, assumendosi ogni responsabilità delle conseguenze derivanti da comportamenti difformi.
        4. Il fiduciario, salvo espressa autorizzazione scritta, non ha la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso in cui tale facoltà sia stata attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse debbono essere trasmesse alla ditta stessa nei termini e con le modalità da questa stabilite. E' esclusa la facoltà del fiduciario di concedere sconti o dilazioni di pagamento che non siano stabilite dalla ditta affidante.
        5. Il compenso del fiduciario di vendita a domicilio è costituito dalle provvigioni sugli affari accettati e che hanno avuto regolare esecuzione.
        6. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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