XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 327




        Onorevoli Colleghi! - L'enorme richiesta di cure odontoiatriche comporta che il numero di sanitari operanti nel settore è estremamente elevato. Per l'odontoiatria esistono leggi, decreti, sentenze della Corte costituzionale lacunose, ambigue ed in aperta contraddizione le une con le altre. Ciò ha portato a gravi conseguenze sotto l'aspetto legale e pratico: la mancanza di un ordine professionale specifico, l'assenza di un suo regolamento e di una sua strutturazione impediscono da un lato la tutela della professione e del professionista e, dall'altro, la tutela del cittadino in quanto paziente. La palude legislativa che regola, a tutt'oggi, la professione dell'odontoiatra, impedisce infatti al cittadino di avere piena consapevolezza e coscienza della figura sanitaria a cui affidarsi per le cure odontoiatriche, creando così i presupposti per il dilagare dell'abusivismo e del prestanomismo professionali. Fino all'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 409, per l'esercizio della professione di odontoiatra era richiesta la laurea in medicina e chirurgia e la relativa abilitazione con o senza lo specifico diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. Nell'anno 1980, in ottemperanza alla normativa comunitaria, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, fu istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. A seguito di questa istituzione, fu emanata la già citata legge 24 luglio 1985, n. 409 "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee".
        Il legislatore, nella legge n. 409 del 1985, ha voluto tenere presente e regolamentare l'esercizio della professione non solo da parte dei neo-laureati in odontoiatria, ma anche da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o sprovvisti di esso ma iscritti al relativo corso di laurea antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e più precisamente prima del 28 gennaio 1980. Nella legge istitutiva della professione, venivano previsti due albi professionali separati presso un unico ordine e cioè l'albo professionale dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri. Per i laureati in medicina e chirurgia provvisti di specifica specializzazione non veniva fissato obbligo d'iscrizione all'albo professionale degli odontoiatri, ma era lasciata loro la possibilità d'iscrizione al solo albo professionale dei medici chirurghi con una speciale annotazione di qualifica. Per i laureati in medicina e chirurgia, iscritti antecedentemente al 28 gennaio 1980, privi di specialità in campo odontoiatrico, era prevista invece la possibilità di opzione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, tra l'albo professionale dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri. La legge n. 409 del 1985, che avrebbe dovuto istituire e regolamentare la professione di odontoiatria, portò invece, con l'ambiguità, la lacunosità ed anticostituzionalità delle norme in essa contenute, ad un caos nella categoria professionale ed all'esplosione di una serie di contenziosi e ricorsi alla Corte costituzionale.
        La legge 31 ottobre 1988, n. 471, che prevedeva per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, soggetti questi che erano già a conoscenza dell'esistenza del corso di laurea specifico di una facoltà istituita a numero chiuso, la possibilità di optare per uno dei due ordini professionali entro il 31 dicembre 1991, costituì un'ulteriore causa di confusione. Tale confusione si è accresciuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 9 marzo 1989, che evidenziava disparità di trattamento di soggetti aventi lo stesso diritto e dichiarava l'illegittimità costituzionale parziale degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ponendo su uno stesso piano specialisti e non, dando a questi ultimi la possibilità d'iscriversi anche all'albo professionale degli odontoiatri restando iscritti a quello dei medici, senza limiti di tempo e, secondo un'interpretazione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, dando loro possibilità di usufruire della sola annotazione. La convivenza di due albi professionali in uno stesso ordine ha evidenziato in maniera sempre più evidente le difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta situazione, anche perché la legge n. 409 del 1985, trasferendo i poteri di cui alle lettere c), f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha assegnato alle relative commissioni degli odontoiatri e dei medici i poteri disciplinari, quello di interposizione nelle controversie e quello di designazione dei rappresentanti della specifica professione lasciando le altre incombenze e soprattutto la tenuta dell'albo professionale ancora alla competenza del consiglio dell'ordine. Tale complessa situazione ha comportato il realizzarsi di una realtà quanto mai variegata ed a volte contraddittoria in ambito nazionale. Vi sono ordini dove tutti gli esercenti l'odontoiatria sono iscritti al rispettivo albo professionale ed altri invece dove, a seconda dell'interpretazione condivisa, le normative variano apparentemente senza limiti ben precisi. E' chiaro quindi che l'istituzione di un ordine autonomo degli esercenti l'odontoiatria, che metta fine ad una situazione inaccettabile per una professione tanto importante e delicata, è ormai condizione obbligatoria anche nell'ottica della realtà europea.
        Di questa necessità è convinta sostenitrice la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e lo sono anche le associazioni più rappresentative di categoria. Da tutto quanto sopra esposto appare inequivocabile che il titolo I (e più specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e l'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, hanno completamente disatteso le aspettative e se ne rende necessaria la sostituzione.
        Viene presentata pertanto la proposta di legge che, colmando il vuoto legislativo inerente la professione e nella salvaguardia delle situazioni pregresse, dà vita all'ordine professionale degli odontoiatri istituendo i relativi ordini provinciali, le relative federazioni, l'albo professionale degli ordini, un sistema previdenziale e misure da attuare contro i fenomeni deprecabili dell'abusivismo professionale e dell'esercizio nascosto sotto il nome di altri. Nella parte riguardante l'ordinamento della professione è stata presa come punto di riferimento la strutturazione già esistente per l'ordine dei medici, ampiamente modificata in relazione alle specifiche esigenze della professione e tenuto conto delle proposte di modifica da tempo auspicate dai rappresentanti stessi dell'ordine dei medici nei confronti del proprio ordinamento.




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