XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 327
Onorevoli Colleghi! - L'enorme richiesta di cure
odontoiatriche comporta che il numero di sanitari operanti nel
settore è estremamente elevato. Per l'odontoiatria esistono
leggi, decreti, sentenze della Corte costituzionale lacunose,
ambigue ed in aperta contraddizione le une con le altre. Ciò
ha portato a gravi conseguenze sotto l'aspetto legale e
pratico: la mancanza di un ordine professionale specifico,
l'assenza di un suo regolamento e di una sua strutturazione
impediscono da un lato la tutela della professione e del
professionista e, dall'altro, la tutela del cittadino in
quanto paziente. La palude legislativa che regola, a
tutt'oggi, la professione dell'odontoiatra, impedisce infatti
al cittadino di avere piena consapevolezza e coscienza della
figura sanitaria a cui affidarsi per le cure odontoiatriche,
creando così i presupposti per il dilagare dell'abusivismo e
del prestanomismo professionali. Fino all'entrata in vigore
della legge 24 luglio 1985, n. 409, per l'esercizio della
professione di odontoiatra era richiesta la laurea in medicina
e chirurgia e la relativa abilitazione con o senza lo
specifico diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.
Nell'anno 1980, in ottemperanza alla normativa comunitaria,
con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980,
n. 135, fu istituito il corso di laurea in odontoiatria e
protesi dentaria. A seguito di questa istituzione, fu emanata
la già citata legge 24 luglio 1985, n. 409 "Istituzione della
professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative
al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri delle
Comunità europee".
Il legislatore, nella legge n. 409 del 1985, ha voluto
tenere presente e regolamentare l'esercizio della professione
non solo da parte dei neo-laureati in odontoiatria, ma anche
da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del
diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o
sprovvisti di esso ma iscritti al relativo corso di laurea
antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e più precisamente
prima del 28 gennaio 1980. Nella legge istitutiva della
professione, venivano previsti due albi professionali separati
presso un unico ordine e cioè l'albo professionale dei medici
chirurghi e quello degli odontoiatri. Per i laureati in
medicina e chirurgia provvisti di specifica specializzazione
non veniva fissato obbligo d'iscrizione all'albo professionale
degli odontoiatri, ma era lasciata loro la possibilità
d'iscrizione al solo albo professionale dei medici chirurghi
con una speciale annotazione di qualifica. Per i laureati in
medicina e chirurgia, iscritti antecedentemente al 28 gennaio
1980, privi di specialità in campo odontoiatrico, era prevista
invece la possibilità di opzione, entro cinque anni dalla data
di entrata in vigore della legge, tra l'albo professionale dei
medici chirurghi e quello degli odontoiatri. La legge n. 409
del 1985, che avrebbe dovuto istituire e regolamentare la
professione di odontoiatria, portò invece, con l'ambiguità, la
lacunosità ed anticostituzionalità delle norme in essa
contenute, ad un caos nella categoria professionale ed
all'esplosione di una serie di contenziosi e ricorsi alla
Corte costituzionale.
La legge 31 ottobre 1988, n. 471, che prevedeva per gli
iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni
1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985,
soggetti questi che erano già a conoscenza dell'esistenza del
corso di laurea specifico di una facoltà istituita a numero
chiuso, la possibilità di optare per uno dei due ordini
professionali entro il 31 dicembre 1991, costituì un'ulteriore
causa di confusione. Tale confusione si è accresciuta con la
sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 9 marzo 1989,
che evidenziava disparità di trattamento di soggetti aventi lo
stesso diritto e dichiarava l'illegittimità costituzionale
parziale degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985,
n. 409, ponendo su uno stesso piano specialisti e non, dando a
questi ultimi la possibilità d'iscriversi anche all'albo
professionale degli odontoiatri restando iscritti a quello dei
medici, senza limiti di tempo e, secondo un'interpretazione
della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie, dando loro possibilità di usufruire della sola
annotazione. La convivenza di due albi professionali in uno
stesso ordine ha evidenziato in maniera sempre più evidente le
difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta
situazione, anche perché la legge n. 409 del 1985, trasferendo
i poteri di cui alle lettere c), f) e g)
dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha
assegnato alle relative commissioni degli odontoiatri e dei
medici i poteri disciplinari, quello di interposizione nelle
controversie e quello di designazione dei rappresentanti della
specifica professione lasciando le altre incombenze e
soprattutto la tenuta dell'albo professionale ancora alla
competenza del consiglio dell'ordine. Tale complessa
situazione ha comportato il realizzarsi di una realtà quanto
mai variegata ed a volte contraddittoria in ambito nazionale.
Vi sono ordini dove tutti gli esercenti l'odontoiatria sono
iscritti al rispettivo albo professionale ed altri invece
dove, a seconda dell'interpretazione condivisa, le normative
variano apparentemente senza limiti ben precisi. E' chiaro
quindi che l'istituzione di un ordine autonomo degli esercenti
l'odontoiatria, che metta fine ad una situazione inaccettabile
per una professione tanto importante e delicata, è ormai
condizione obbligatoria anche nell'ottica della realtà
europea.
Di questa necessità è convinta sostenitrice la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e
lo sono anche le associazioni più rappresentative di
categoria. Da tutto quanto sopra esposto appare inequivocabile
che il titolo I (e più specificatamente gli articoli 1, 2, 3,
4, 5 e 6) e l'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409,
hanno completamente disatteso le aspettative e se ne rende
necessaria la sostituzione.
Viene presentata pertanto la proposta di legge che,
colmando il vuoto legislativo inerente la professione e nella
salvaguardia delle situazioni pregresse, dà vita all'ordine
professionale degli odontoiatri istituendo i relativi ordini
provinciali, le relative federazioni, l'albo professionale
degli ordini, un sistema previdenziale e misure da attuare
contro i fenomeni deprecabili dell'abusivismo professionale e
dell'esercizio nascosto sotto il nome di altri. Nella parte
riguardante l'ordinamento della professione è stata presa come
punto di riferimento la strutturazione già esistente per
l'ordine dei medici, ampiamente modificata in relazione alle
specifiche esigenze della professione e tenuto conto delle
proposte di modifica da tempo auspicate dai rappresentanti
stessi dell'ordine dei medici nei confronti del proprio
ordinamento.