XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 327
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Professione di odontoiatra).
1. E' istituita la professione sanitaria di
odontoiatra.
2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le
attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e
delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca,
delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di
prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica, fatte salve le
competenze dei laureati in medicina e chirurgia in possesso di
uno dei seguenti diplomi di specializzazione: in
otorinolaringoiatria, in chirurgia maxillofacciale, in
chirurgia plastica e ricostruttiva, in ortopedia e
traumatologia.
3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicamenti, gli
esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari
all'esercizio della professione.
4. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo
dei medici-chirurghi possono eseguire le terapie chirurgiche
nei distretti anatomici di cui al comma 2, nonché le relative
pratiche accessorie.
Art. 2.
(Esami di abilitazione).
1. Gli esami di Stato per il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che
sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi
dentaria, hanno carattere specificamente professionale.
2. Le norme concernenti lo svolgimento degli esami di
abilitazione ed i relativi programmi sono determinati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale e del Consiglio nazionale di cui
all'articolo 16.
Art. 3.
(Albo professionale).
1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di
cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli
odontoiatri, di seguito denominato "albo".
2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio
della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto
all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto
il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di
odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui
all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n.
409, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.
3. Per essere iscritto all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti civili;
c) essere abilitato all'esercizio della
professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c);
d) avere la residenza nella circoscrizione
territoriale nella quale è istituito l'ordine.
4. Possono iscriversi all'albo:
a) i laureati in odontoiatria e protesi
dentaria;
b) i laureati in medicina e chirurgia purché
iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico
1984-1985;
c) i laureati in medicina e chirurgia iscritti al
corso di specializzazione in odontostomatologia entro l'anno
accademico 1993-1994 o già in possesso del relativo diploma e
dell'abilitazione all'esercizio professionale;
d) i cittadini degli Stati membri della Unione
europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24
luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25 della
presente legge;
e) i cittadini stranieri che hanno conseguito il
titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e
che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio
della professione di odontoiatra, a condizione che tali
cittadini godano dei diritti civili.
5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4,
lettere b) e c), che si iscrivono all'albo
professionale degli odontoiatri mantengono la titolarità alla
contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi.
Art. 4.
(Modifiche al regio decreto
30 settembre 1938, n. 1652).
1. Alla tabella XVIII-bis annessa al regio decreto
30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, le
parole da: "Per i laureati in medicina e chirurgia" fino a:
"laurea precedente" sono sostituite dalle seguenti: "I
laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al
terzo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria subordinatamente al superamento di un esame di
ammissione ed in ragione del 30 per cento del numero dei posti
determinati per il corrispondente anno accademico".
2. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri per lo svolgimento degli esami di
ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria previsti per i laureati in medicina e chirurgia dalla
tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, come da ultimo modificata dal comma 1 del
presente articolo. Il decreto di cui al presente comma reca
altresì l'elenco degli esami del corso di laurea in medicina e
chirurgia riconosciuti a tutti gli effetti ai fini del corso
di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Art. 5.
(Ordine provinciale degli odontoiatri).
1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale
degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, su richiesta
degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale di
cui all'articolo 17, può disporre che un ordine abbia per
circoscrizione due o più province finitime ovvero sia
riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo
11.
2. Gli organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri
sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il
vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei
revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di
quattro anni.
3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e
dell'elenco transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del
regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.
Art. 6.
(Attribuzioni dell'assemblea
dell'ordine provinciale).
1. L'assemblea dell'ordine provinciale è formata da tutti
gli iscritti all'ordine provinciale ed esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge fra i propri componenti, con possibilità
di indicare un numero di preferenze pari ad un massimo dei due
terzi degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto
stabilito all'articolo 7;
b) elegge il collegio dei revisori dei conti;
c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo riferito all'anno precedente.
Art. 7.
(Elezioni del consiglio direttivo
dell'ordine provinciale).
1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è eletto
dall'assemblea fra i propri componenti, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a).
2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal
presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il
mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata
dal consiglio direttivo uscente.
3. La comunicazione all'assemblea della data delle
elezioni è effettuata entro un termine compreso tra sessanta e
quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da
inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante
affissione all'albo. Nella comunicazione sono indicati i
giorni, gli orari e la sede della votazione.
Art. 8.
(Attribuzioni del consiglio direttivo
dell'ordine provinciale).
1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale esercita
le seguenti attribuzioni:
a) elegge tra i propri componenti il presidente,
il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
b) discute la mozione di sfiducia nei confronti
del presidente;
c) provvede alla tenuta dell'albo, curando le
iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua pubblicazione
annuale;
d) vigila sul mantenimento del decoro e
dell'indipendenza dell'ordine;
e) designa i rappresentanti dell'ordine presso
enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per
l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
f) promuove iniziative finalizzate
all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale
degli iscritti;
g) concorre con le autorità locali alla
predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di
interesse dell'ordine;
h) esercita il potere disciplinare nei confronti
degli iscritti;
i) si interpone, su richiesta, nelle controversie
che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio
della professione, incluse quelle in materia di spese e di
onorari, al fine di giungere alla conciliazione della
vertenza;
l) valuta, su richiesta dell'iscritto, la
congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale
svolta;
m) assume iniziative dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra ed
alla difesa delle specifiche competenze professionali;
n) provvede all'amministrazione dei beni
dell'ordine;
o) propone all'approvazione dell'assemblea il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito
all'anno precedente;
p) stabilisce, entro i limiti necessari per il
funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi
compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché
l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il
trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il
rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la
pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle
tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata
all'ordine;
q) richiede al presidente la convocazione
dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a
temi di particolare interesse;
r) apporta alle tariffe minime degli onorari delle
prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 30 per
cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di
carattere locale;
s) promuove verifiche periodiche sulla specifica
professionalità degli iscritti;
t) provvede alla sospensione cautelare
dall'esercizio della professione degli iscritti che non
risultino in possesso, in base al parere espresso da
un'apposita commissione costituita da tre esperti, dei
requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento della
professione stessa. Il presidente del tribunale competente per
territorio, il consiglio direttivo, l'interessato al
procedimento di sospensione ovvero il coniuge o i parenti fino
al quarto grado provvedono ciascuno alla nomina di un
componente della commissione. In caso di inerzia
dell'interessato provvede, in via sostitutiva, il presidente
del tribunale competente per territorio. La sospensione può
essere comminata per un periodo massimo di un anno ed è
rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione, per un
ulteriore anno;
u) contribuisce, in accordo con le autorità
sanitarie regionali e con le aziende sanitarie locali della
circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra
gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione
delle malattie della bocca e dei denti.
2. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente,
anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti
formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire
all'ordine del giorno.
Art. 9.
(Attribuzioni del presidente
dell'ordine provinciale).
1. Il presidente dell'ordine provinciale esercita le
seguenti attribuzioni:
a) rappresenta l'ordine;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo e
l'assemblea;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti.
2. Il presidente decade dalla carica qualora il consiglio
direttivo approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti.
La mozione di sfiducia di cui al presente comma per essere
posta in votazione deve essere sottoscritta da almeno due
quinti dei componenti il consiglio direttivo.
Art. 10.
(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del
tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine
provinciale).
1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce
il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a
lui delegate.
2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali
delle sedute dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi
e dai regolamenti, autentica le copie delle deliberazioni e
degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione
vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedimento
il segretario è sostituito dal membro del consiglio direttivo
più giovane per età che non ricopra altre cariche.
3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui
all'articolo 32 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. In caso di
assenza o di impedimento il tesoriere è sostituito dal membro
del consiglio direttivo più anziano per età che non ricopra
altre cariche.
4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio
di previsione ed il conto consuntivo, nonché tutti i documenti
amministrativi e contabili.
Art. 11.
(Federazione regionale degli ordini
degli odontoiatri).
1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti
nella medesima regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e
ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e
di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli
ordini degli odontoiatri che ha sede nella città in cui ha
sede l'assessorato regionale competente per la sanità.
2. Gli organi della federazione regionale sono:
l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il
vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei
revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di
quattro anni.
Art. 12.
(Attribuzioni dell'assemblea
della federazione regionale).
1. L'assemblea della federazione regionale è composta dai
membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali.
2. L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
a) determina, ogni quattro anni, il numero dei
consiglieri che ciascun consiglio direttivo dell'ordine
provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione
regionale in relazione al numero degli iscritti a ciascun
ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia
rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di
consiglieri inferiore alla metà dei componenti il consiglio
stesso, salvo il caso in cui nella regione siano istituiti due
soli ordini provinciali;
b) elegge il collegio dei revisori dei conti;
c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo riferito all'anno precedente.
Art. 13.
(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione
regionale).
1. Il consiglio direttivo della federazione regionale è
composto da:
a) sette consiglieri, se il numero degli ordini
provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;
b) nove consiglieri, se il numero degli ordini
provinciali istituiti nella regione non è superiore a
cinque;
c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini
provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a
sei.
2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti
attribuzioni:
a) procede, in una riunione convocata dal
componente più anziano per età entro la prima decade del mese
di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto
luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini
provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente,
del segretario e del tesoriere;
b) stabilisce, in rapporto al numero degli
iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
deve versare per le spese di funzionamento della federazione
regionale;
c) svolge le funzioni attribuite alla federazione
regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di
lavoro e dalle convenzioni;
d) designa i rappresentanti della federazione
regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;
e) discute la mozione di sfiducia nei confronti
del presidente;
f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio
sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni
professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al
fine di governare la formazione del personale sanitario,
fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.
3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente,
anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti
formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire
all'ordine del giorno.
Art. 14.
(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del
segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei
conti della federazione regionale).
1. Il presidente della federazione regionale esercita le
seguenti attribuzioni:
a) rappresenta la federazione;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo e
l'assemblea;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e
dai regolamenti.
2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2.
3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al
collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente,
le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 15.
(Federazione nazionale degli ordini degli
odontoiatri).
1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su
tutto il territorio nazionale sono riuniti nella federazione
nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.
2. Gli organi della federazione nazionale sono: il
consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il
vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei
revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di
quattro anni.
Art. 16.
(Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione
nazionale).
1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale è
composto dai presidenti degli ordini provinciali degli
odontoiatri.
2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e
dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti
del comitato centrale fra gli iscritti agli albi di cui
all'articolo 3, con le modalità previste all'articolo 7;
b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo riferito all'anno precedente;
c) elegge il collegio dei revisori dei conti;
d) approva, su proposta del comitato centrale, il
codice di deontologia professionale;
e) adotta i regolamenti proposti dal comitato
centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi
dell'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al
personale dipendente dalla federazione nazionale stessa;
f) approva le tariffe minime degli onorari delle
prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale.
Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro
della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e
giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni
odontoiatriche. Qualsiasi accordo in deroga è considerato
nullo. Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le
persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della
professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto
stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale
territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la
sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo
da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente
autorità amministrativa, previo accertamento e verifica
dell'avvenuta violazione;
g) esprime, su proposta del comitato centrale,
parere vincolante sulle modifiche alla tabella XVIII-bis
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come da
ultimo modificata dall'articolo 4 della presente legge, nonché
sulla programmazione del numero dei posti disponibili nei
corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sul
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 2,
della presente legge.
Art. 17.
(Attribuzioni del comitato centrale della federazione
nazionale).
1. Il comitato centrale della federazione nazionale è
composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).
2. Il comitato centrale esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge fra i propri componenti il presidente,
il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la
mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
b) stabilisce, in rapporto al numero degli
iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
deve versare per le spese di funzionamento della federazione
nazionale;
c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento
del decoro e dell'indipendenza della professione;
d) coordina e promuove l'attività degli ordini
provinciali e delle federazioni regionali;
e) segnala l'opportunità di modificare la
circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1;
f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese
a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed
impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla
professionalità degli iscritti;
g) designa i rappresentanti della federazione
presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere
nazionale od internazionale;
h) concorre con le autorità competenti alla
elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque
possono interessare la professione;
i) impartisce direttive per la soluzione delle
controversie di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i);
l) esercita il potere disciplinare nei confronti
dei componenti dei consigli direttivi degli ordini
provinciali; contro i provvedimenti adottati è ammesso il
ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie;
m) propone al consiglio nazionale le tariffe
minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;
n) assume sul piano nazionale iniziative dirette
alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed
in difesa delle competenze professionali;
o) provvede all'amministrazione dei beni della
federazione;
p) promuove, d'intesa con il Ministero della
sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della
bocca e dei denti.
3. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche
su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con
l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del
giorno.
Art. 18.
(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del
segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei
conti della federazione nazionale).
1. Il presidente della federazione nazionale esercita le
seguenti attribuzioni:
a) rappresenta la federazione;
b) convoca e presiede il comitato centrale e il
consiglio nazionale;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti.
2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2.
3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al
collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente,
le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 19.
(Disposizioni comuni ai componenti degli organi
collegiali).
1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei
componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali,
delle federazioni regionali e della federazione nazionale,
subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla
carica di un numero di componenti superiore alla metà si
procede a nuove elezioni.
2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli
ordini provinciali, delle federazioni regionali e della
federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli
organi degli ordini provinciali e della federazione nazionale
degli ordini dei medici-chirurghi.
Art. 20.
(Provvedimenti di sospensione).
1. I provvedimenti di sospensione adottati nei confronti
degli odontoiatri dipendenti da istituzioni sanitarie
pubbliche sono validi ai fini disciplinari per quanto riguarda
il rapporto di lavoro dipendente dalla istituzione sanitaria e
la durata delle misure disposte è considerata ai fini degli
eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione adottati
nell'ambito di tale rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, il legale rappresentante
della istituzione sanitaria pubblica dalla quale l'odontoiatra
dipende informa l'ordine provinciale competente dell'avvio dei
procedimenti disciplinari. Il presidente dell'ordine
provinciale comunica all'interessato le eventuali sanzioni
comminate.
Art. 21.
(Radiazione dall'albo).
1. Nei confronti degli iscritti agli albi di cui
all'articolo 3 che hanno riportato due condanne per il delitto
previsto dall'articolo 348 del codice penale è applicabile la
sanzione disciplinare della radiazione dall'albo.
2. La pronunzia della sanzione è emessa al termine del
procedimento disciplinato dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 24.
3. Competente a pronunciare la radiazione è il consiglio
direttivo dell'ordine provinciale cui l'incolpato è iscritto
e, nei confronti dei componenti i consigli direttivi degli
ordini provinciali, il comitato centrale della federazione
nazionale.
Art. 22.
(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria).
1. L'autorità giudiziaria comunica all'ordine provinciale
territorialmente competente l'apertura e l'esito dei
procedimenti penali nei confronti degli iscritti al relativo
albo, nonché le misure restrittive della libertà personale o
incidenti sulla capacità civile ed i provvedimenti di
interdizione e di inabilitazione all'esercizio della
professione.
Art. 23.
(Norme in materia di previdenza).
1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui
all'articolo 3, gli odontoiatri sono iscritti al fondo di
previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria e
protesi dentaria possono ricostruire a titolo oneroso il
periodo pregresso, dalla data di prima iscrizione all'albo
professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui
all'articolo 3, gli odontoiatri che abbiano intrapreso un
rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai
sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in
gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo
statuto dell'ENPAM, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM
per garantire agli iscritti agli albi di cui all'articolo 3
l'iscrizione al fondo di previdenza generale dell'ENPAM nonché
la rappresentanza nel consiglio nazionale, nel comitato
direttivo e nel collegio sindacale dell'ENPAM stesso, in
misura proporzionale rispetto agli iscritti agli albi
professionali dei medici-chirurghi.
Art. 24.
(Norme di attuazione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato il relativo regolamento di
attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i presidenti delle commissioni per gli
iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i
consigli direttivi degli ordini provinciali dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee
degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, per l'elezione
dei consigli direttivi di cui all'articolo 7, affinché tali
consigli provvedano alla elezione degli organi di cui agli
articoli 9 e 10, commi 1, 2 e 3. Entro il mese successivo il
presidente della commissione per gli iscritti all'albo degli
odontoiatri istituita presso il comitato centrale della
federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui
all'articolo 16 per l'elezione del comitato centrale di cui
all'articolo 17.
3. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di
cui agli articoli 5 e 15 possono fissare la propria sede
presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la
federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti
salvi i diritti patrimoniali.
Art. 25.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. -
Abrogazioni).
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla
libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini
di Stati membri delle Comunità europee";
b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità
europee che esercitano un'attività professionale nel campo
dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato
A annesso alla legge, e che sono in possesso dei
diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato
B annesso alla presente legge, purché conseguiti in uno
degli Stati membri delle Comunità europee è riconosciuto il
titolo di odontoiatra";
c) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee
e degli altri Stati devono sostenere un esame di lingua
italiana, di deontologia professionale e di legislazione
sanitaria. Con decreto del Ministro della sanità sono
stabiliti i programmi ed il regolamento dell'esame di cui al
presente comma".
2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22 e 23 della legge
24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.
3. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli
odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini
provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la
commissione per gli iscritti al medesimo albo, istituita
presso il comitato centrale della federazione nazionale degli
stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio
1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, al fine di
realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 2,
della medesima.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirughi e
degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono,
rispettivamente, le denominazioni di "ordine provinciale dei
medici-chirughi" e di "federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirughi".
Art. 26.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'istituzione degli albi di cui
all'articolo 3 si fa fronte mediante i contributi versati
dagli iscritti agli albi medesimi.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione si fa
fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a
carico dei partecipanti, da stabilire con il regolamento di
cui all'articolo 24.