XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 327




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Professione di odontoiatra).

        1. E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra.
        2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica, fatte salve le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in possesso di uno dei seguenti diplomi di specializzazione: in otorinolaringoiatria, in chirurgia maxillofacciale, in chirurgia plastica e ricostruttiva, in ortopedia e traumatologia.
        3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicamenti, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari all'esercizio della professione.
        4. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo dei medici-chirurghi possono eseguire le terapie chirurgiche nei distretti anatomici di cui al comma 2, nonché le relative pratiche accessorie.


Art. 2.

(Esami di abilitazione).

        1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificamente professionale.
        2. Le norme concernenti lo svolgimento degli esami di abilitazione ed i relativi programmi sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16.


Art. 3.

(Albo professionale).

        1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito denominato "albo".
        2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.
        3. Per essere iscritto all'albo è necessario:

                a) essere cittadino italiano;

                b) godere dei diritti civili;

                c) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c);

                d) avere la residenza nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.

        4. Possono iscriversi all'albo:

                a) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;

                b) i laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-1985;

                c) i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di specializzazione in odontostomatologia entro l'anno accademico 1993-1994 o già in possesso del relativo diploma e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

                d) i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge;

                e) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.

        5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c), che si iscrivono all'albo professionale degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi.


Art. 4.

(Modifiche al regio decreto
30 settembre 1938, n. 1652).

        1. Alla tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, le parole da: "Per i laureati in medicina e chirurgia" fino a: "laurea precedente" sono sostituite dalle seguenti: "I laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al terzo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria subordinatamente al superamento di un esame di ammissione ed in ragione del 30 per cento del numero dei posti determinati per il corrispondente anno accademico".
        2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per lo svolgimento degli esami di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria previsti per i laureati in medicina e chirurgia dalla tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come da ultimo modificata dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma reca altresì l'elenco degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia riconosciuti a tutti gli effetti ai fini del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.


Art. 5.

(Ordine provinciale degli odontoiatri).

        1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, su richiesta degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale di cui all'articolo 17, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime ovvero sia riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo 11.
        2. Gli organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.
        3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e dell'elenco transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.


Art. 6.

(Attribuzioni dell'assemblea
dell'ordine provinciale).

        1. L'assemblea dell'ordine provinciale è formata da tutti gli iscritti all'ordine provinciale ed esercita le seguenti attribuzioni:

                a) elegge fra i propri componenti, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari ad un massimo dei due terzi degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto stabilito all'articolo 7;

                b) elegge il collegio dei revisori dei conti;

                c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.

Art. 7.

(Elezioni del consiglio direttivo
dell'ordine provinciale).

        1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è eletto dall'assemblea fra i propri componenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).
        2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo uscente.
        3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni è effettuata entro un termine compreso tra sessanta e quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante affissione all'albo. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede della votazione.


Art. 8.

(Attribuzioni del consiglio direttivo
dell'ordine provinciale).

        1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

                a) elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

                b) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

                c) provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua pubblicazione annuale;

                d) vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'ordine;

                e) designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

                f) promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;
                g) concorre con le autorità locali alla predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di interesse dell'ordine;

                h) esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

                i) si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla conciliazione della vertenza;

                l) valuta, su richiesta dell'iscritto, la congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale svolta;

                m) assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;

                n) provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine;

                o) propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;

                p) stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine;

                q) richiede al presidente la convocazione dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;

                r) apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 30 per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere locale;

                s) promuove verifiche periodiche sulla specifica professionalità degli iscritti;
                t) provvede alla sospensione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti che non risultino in possesso, in base al parere espresso da un'apposita commissione costituita da tre esperti, dei requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento della professione stessa. Il presidente del tribunale competente per territorio, il consiglio direttivo, l'interessato al procedimento di sospensione ovvero il coniuge o i parenti fino al quarto grado provvedono ciascuno alla nomina di un componente della commissione. In caso di inerzia dell'interessato provvede, in via sostitutiva, il presidente del tribunale competente per territorio. La sospensione può essere comminata per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione, per un ulteriore anno;

                u) contribuisce, in accordo con le autorità sanitarie regionali e con le aziende sanitarie locali della circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

        2. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.


Art. 9.

(Attribuzioni del presidente
dell'ordine provinciale).

        1. Il presidente dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

                a) rappresenta l'ordine;

                b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;

                c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;

                d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.
        2. Il presidente decade dalla carica qualora il consiglio direttivo approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La mozione di sfiducia di cui al presente comma per essere posta in votazione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio direttivo.


Art. 10.

(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del
tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine
provinciale).

        1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.
        2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali delle sedute dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedimento il segretario è sostituito dal membro del consiglio direttivo più giovane per età che non ricopra altre cariche.
        3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui all'articolo 32 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. In caso di assenza o di impedimento il tesoriere è sostituito dal membro del consiglio direttivo più anziano per età che non ricopra altre cariche.
        4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché tutti i documenti amministrativi e contabili.


Art. 11.

(Federazione regionale degli ordini
degli odontoiatri).

        1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti nella medesima regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli ordini degli odontoiatri che ha sede nella città in cui ha sede l'assessorato regionale competente per la sanità.
        2. Gli organi della federazione regionale sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.


Art. 12.

(Attribuzioni dell'assemblea
della federazione regionale).

        1. L'assemblea della federazione regionale è composta dai membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali.
        2. L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

                a) determina, ogni quattro anni, il numero dei consiglieri che ciascun consiglio direttivo dell'ordine provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione regionale in relazione al numero degli iscritti a ciascun ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti il consiglio stesso, salvo il caso in cui nella regione siano istituiti due soli ordini provinciali;

                b) elegge il collegio dei revisori dei conti;

                c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.


Art. 13.

(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione
regionale).

        1. Il consiglio direttivo della federazione regionale è composto da:

                a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;
                b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a cinque;

                c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a sei.

        2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

                a) procede, in una riunione convocata dal componente più anziano per età entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere;

                b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione regionale;

                c) svolge le funzioni attribuite alla federazione regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;

                d) designa i rappresentanti della federazione regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;

                e) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

                f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al fine di governare la formazione del personale sanitario, fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.

        3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 14.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del
segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei
conti della federazione regionale).

        1. Il presidente della federazione regionale esercita le seguenti attribuzioni:

                a) rappresenta la federazione;

                b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;

                c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;

                d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

        2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
        3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.


Art. 15.

(Federazione nazionale degli ordini degli
odontoiatri).

        1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su tutto il territorio nazionale sono riuniti nella federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.
        2. Gli organi della federazione nazionale sono: il consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.


Art. 16.

(Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione
nazionale).

        1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.
        2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

                a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti del comitato centrale fra gli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, con le modalità previste all'articolo 7;

                b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;

                c) elegge il collegio dei revisori dei conti;

                d) approva, su proposta del comitato centrale, il codice di deontologia professionale;

                e) adotta i regolamenti proposti dal comitato centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla federazione nazionale stessa;

                f) approva le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale. Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni odontoiatriche. Qualsiasi accordo in deroga è considerato nullo. Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente autorità amministrativa, previo accertamento e verifica dell'avvenuta violazione;
                g) esprime, su proposta del comitato centrale, parere vincolante sulle modifiche alla tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come da ultimo modificata dall'articolo 4 della presente legge, nonché sulla programmazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sul decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.


Art. 17.

(Attribuzioni del comitato centrale della federazione
nazionale).

        1. Il comitato centrale della federazione nazionale è composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).
        2. Il comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni:

                a) elegge fra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

                b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione nazionale;

                c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza della professione;

                d) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

                e) segnala l'opportunità di modificare la circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

                f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla professionalità degli iscritti;
                g) designa i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

                h) concorre con le autorità competenti alla elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione;

                i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i);

                l) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali; contro i provvedimenti adottati è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

                m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;

                n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

                o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione;

                p) promuove, d'intesa con il Ministero della sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

        3. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.


Art. 18.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del
segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei
conti della federazione nazionale).

        1. Il presidente della federazione nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

                a) rappresenta la federazione;
                b) convoca e presiede il comitato centrale e il consiglio nazionale;

                c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;

                d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

        2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
        3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.


Art. 19.

(Disposizioni comuni ai componenti degli organi
collegiali).

        1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale, subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla carica di un numero di componenti superiore alla metà si procede a nuove elezioni.
        2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli organi degli ordini provinciali e della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.


Art. 20.

(Provvedimenti di sospensione).

        1. I provvedimenti di sospensione adottati nei confronti degli odontoiatri dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche sono validi ai fini disciplinari per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente dalla istituzione sanitaria e la durata delle misure disposte è considerata ai fini degli eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione adottati nell'ambito di tale rapporto di lavoro.
        2. Ai fini di cui al comma 1, il legale rappresentante della istituzione sanitaria pubblica dalla quale l'odontoiatra dipende informa l'ordine provinciale competente dell'avvio dei procedimenti disciplinari. Il presidente dell'ordine provinciale comunica all'interessato le eventuali sanzioni comminate.


Art. 21.

(Radiazione dall'albo).

        1. Nei confronti degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3 che hanno riportato due condanne per il delitto previsto dall'articolo 348 del codice penale è applicabile la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo.
        2. La pronunzia della sanzione è emessa al termine del procedimento disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 24.
        3. Competente a pronunciare la radiazione è il consiglio direttivo dell'ordine provinciale cui l'incolpato è iscritto e, nei confronti dei componenti i consigli direttivi degli ordini provinciali, il comitato centrale della federazione nazionale.


Art. 22.

(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria).

        1. L'autorità giudiziaria comunica all'ordine provinciale territorialmente competente l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti degli iscritti al relativo albo, nonché le misure restrittive della libertà personale o incidenti sulla capacità civile ed i provvedimenti di interdizione e di inabilitazione all'esercizio della professione.


Art. 23.

(Norme in materia di previdenza).

        1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, gli odontoiatri sono iscritti al fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
        2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, gli odontoiatri che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.
        3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM per garantire agli iscritti agli albi di cui all'articolo 3 l'iscrizione al fondo di previdenza generale dell'ENPAM nonché la rappresentanza nel consiglio nazionale, nel comitato direttivo e nel collegio sindacale dell'ENPAM stesso, in misura proporzionale rispetto agli iscritti agli albi professionali dei medici-chirurghi.


Art. 24.

(Norme di attuazione).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, per l'elezione dei consigli direttivi di cui all'articolo 7, affinché tali consigli provvedano alla elezione degli organi di cui agli articoli 9 e 10, commi 1, 2 e 3. Entro il mese successivo il presidente della commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 16 per l'elezione del comitato centrale di cui all'articolo 17.
        3. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di cui agli articoli 5 e 15 possono fissare la propria sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali.


Art. 25.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. -
Abrogazioni).

        1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il titolo è sostituito dal seguente: "Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee";

                b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

                "Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A annesso alla legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B annesso alla presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri delle Comunità europee è riconosciuto il titolo di odontoiatra";

                c) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

                "I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e degli altri Stati devono sostenere un esame di lingua italiana, di deontologia professionale e di legislazione sanitaria. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti i programmi ed il regolamento dell'esame di cui al presente comma".

        2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.
        3. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la commissione per gli iscritti al medesimo albo, istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima.
        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirughi e degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono, rispettivamente, le denominazioni di "ordine provinciale dei medici-chirughi" e di "federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi".


Art. 26.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Agli oneri derivanti dall'istituzione degli albi di cui all'articolo 3 si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti agli albi medesimi.
        2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 24.



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