XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 326




        Onorevoli Colleghi! - Nella pubblica amministrazione si verifica ormai da lungo tempo una perdurante disparità di trattamento verso gli assistenti sociali dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, i quali sono particolarmente penalizzati specie per la collocazione iniziale di accesso al lavoro, ma anche per la progressione di carriera e per la marcata carenza di soluzioni organizzative.
        Ad oggi, dai tempi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativo allo stato giuridico del personale, che prevedeva per "gli assistenti sociali collaboratori" il sesto livello e per gli "assistenti sociali coordinatori" il settimo livello, se con un'anzianità di otto anni al 31 dicembre 1979, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, recante le competenze operative dell'assistente sociale collaboratore e coordinatore, solo in poche realtà si è provveduto a mettere in atto procedure di progressione o di equilibrio tra le due posizioni e di organizzazione di lavoro.
        I rinnovi contrattuali che si sono succeduti da allora non hanno mai assegnato alla figura dell'assistente sociale alcun riconoscimento, per cui la gran parte degli assistenti sociali è stata confinata, da oltre venti anni, nella medesima collocazione iniziale.
        La situazione risulta particolarmente mortificante se viene confrontata con quella ottenuta invece negli altri comparti: infatti in tutti i comparti, tranne la sanità, già dal 1990 è stato soppresso il profilo e anche la posizione iniziale corrispondente al sesto livello ed è stata effettuata una ricollocazione del personale nel profilo iniziale di settimo livello. Tale difformità di trattamento provoca altresì una difficoltà di "mobilità" degli assistenti sociali tra i vari comparti, che sta producendo non solo una situazione di disagio per questa evidente condizione di disparità, ma anche un contenzioso in atto, visto che le istanze di mobilità degli assistenti sociali della sanità verso enti locali e ministeri, generalmente, non vengono accolte proprio a causa di tale disomogeneità.
        I recenti rinnovi contrattuali hanno disapplicato le "precedenti" normative ed hanno previsto un "nuovo" sistema di classificazione del personale, abolendo i livelli numerati e istituendo qualifiche contrassegnate da lettere. Tuttavia, anche se nel comparto sanità finalmente risultano acquisiti alcuni elementi positivi, la posizione di accesso degli assistenti sociali rimane, al paragone, diversa e inferiore a quella della restante pubblica amministrazione: le associazioni della professione ed in particolare il Sindacato unitario nazionale degli assistenti sociali chiedono, nel dichiarare la decisa opposizione a tale discriminazione, una definitiva soluzione.
        Non si può tralasciare l'evidenza che, nell'ultimo decennio, gli assistenti sociali hanno svolto un ruolo decisamente fattivo e promozionale raggiungendo importanti e fondamentali riconoscimenti legislativi: i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e 5 luglio 1989, n. 280, sul valore giuridico del titolo di studio, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, istitutivo del diploma universitario in servizio sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994, la legge 23 marzo 1993, n. 84, riguardante l'ordinamento della professione, il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, sull'esame di Stato.
        Non si può altresì non riconoscere il ruolo altrettanto attivo e fattivo che questi professionisti hanno svolto nella vita sociale, contribuendo alla costruzione di orientamenti e comportamenti tesi a combattere l'emarginazione e favorire l'inclusione e la coesione sociale.
        Non si può ancora non riconoscere che, pur in mancanza di una normativa organica, varie normative di settore nazionali e regionali stanno richiedendo progressivamente a questa figura l'esplicazione di operatività che sottendono competenze di sempre più elevato spessore professionale. Non si può infine non mettere in correlazione la lunga discriminante penalizzazione degli assistenti sociali della sanità con i risvolti svalutativi della valenza sociale in ambito sanitario e con le costose tendenze di "sanitarizzazione" del sociale.
        La realizzazione degli obiettivi della integrazione socio-sanitaria, indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2001, e gli enunciati del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, finalmente appaiono affrontare il tema "integrazione sociale-sanitario" con un approccio di parità; ma è di tutta evidenza che tali obiettivi richiedono, tra l'altro, la necessità di risolvere la descritta disparità di trattamento che colpisce gli assistenti sociali della sanità, figura centrale dell'integrazione.
        La complessa situazione esposta pertanto non appare coerente con gli intenti di valorizzazione complessiva del "sociale" e non risulta conforme alla necessaria osservanza della citata legge n. 84 del 1993 che, sancendo profilo, requisiti e competenze degli assistenti sociali, non può essere più disattesa.
        In tale ottica l'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce alcuni principi e finalità generali della normativa proposta, nell'ambito di criteri di omogeneizzazione tra gli accessi ai ruoli della pubblica amministrazione.
        L'articolo 2 determina, nella posizione corrispondente al settimo livello retributivo e funzionale, il ruolo di accesso degli assistenti sociali in tutte le pubbliche amministrazioni, precisando che tale qualifica deve essere intesa come posizione iniziale della carriera direttiva.
        L'articolo 3 inquadra gli assistenti sociali dipendenti da enti e amministrazioni pubbliche nel regime normativo previsto per tutti gli altri professionisti iscritti ad albi tenuti da ordini professionali.
        L'articolo 4 detta norme transitorie che, in sede di prima applicazione, fissano in tre mesi il termine per l'adeguamento delle posizioni lavorative già in essere alle nuove norme proposte dalla presente proposta di legge.
        L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.




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