XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 326
Onorevoli Colleghi! - Nella pubblica amministrazione si
verifica ormai da lungo tempo una perdurante disparità di
trattamento verso gli assistenti sociali dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale, i quali sono particolarmente
penalizzati specie per la collocazione iniziale di accesso al
lavoro, ma anche per la progressione di carriera e per la
marcata carenza di soluzioni organizzative.
Ad oggi, dai tempi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativo allo stato
giuridico del personale, che prevedeva per "gli assistenti
sociali collaboratori" il sesto livello e per gli "assistenti
sociali coordinatori" il settimo livello, se con un'anzianità
di otto anni al 31 dicembre 1979, e del successivo decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, recante
le competenze operative dell'assistente sociale collaboratore
e coordinatore, solo in poche realtà si è provveduto a mettere
in atto procedure di progressione o di equilibrio tra le due
posizioni e di organizzazione di lavoro.
I rinnovi contrattuali che si sono succeduti da allora non
hanno mai assegnato alla figura dell'assistente sociale alcun
riconoscimento, per cui la gran parte degli assistenti sociali
è stata confinata, da oltre venti anni, nella medesima
collocazione iniziale.
La situazione risulta particolarmente mortificante se
viene confrontata con quella ottenuta invece negli altri
comparti: infatti in tutti i comparti, tranne la sanità, già
dal 1990 è stato soppresso il profilo e anche la posizione
iniziale corrispondente al sesto livello ed è stata effettuata
una ricollocazione del personale nel profilo iniziale di
settimo livello. Tale difformità di trattamento provoca
altresì una difficoltà di "mobilità" degli assistenti sociali
tra i vari comparti, che sta producendo non solo una
situazione di disagio per questa evidente condizione di
disparità, ma anche un contenzioso in atto, visto che le
istanze di mobilità degli assistenti sociali della sanità
verso enti locali e ministeri, generalmente, non vengono
accolte proprio a causa di tale disomogeneità.
I recenti rinnovi contrattuali hanno disapplicato le
"precedenti" normative ed hanno previsto un "nuovo" sistema di
classificazione del personale, abolendo i livelli numerati e
istituendo qualifiche contrassegnate da lettere. Tuttavia,
anche se nel comparto sanità finalmente risultano acquisiti
alcuni elementi positivi, la posizione di accesso degli
assistenti sociali rimane, al paragone, diversa e inferiore a
quella della restante pubblica amministrazione: le
associazioni della professione ed in particolare il Sindacato
unitario nazionale degli assistenti sociali chiedono, nel
dichiarare la decisa opposizione a tale discriminazione, una
definitiva soluzione.
Non si può tralasciare l'evidenza che, nell'ultimo
decennio, gli assistenti sociali hanno svolto un ruolo
decisamente fattivo e promozionale raggiungendo importanti e
fondamentali riconoscimenti legislativi: i decreti del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e 5 luglio
1989, n. 280, sul valore giuridico del titolo di studio, il
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, istitutivo del
diploma universitario in servizio sociale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994, la legge
23 marzo 1993, n. 84, riguardante l'ordinamento della
professione, il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155,
sull'esame di Stato.
Non si può altresì non riconoscere il ruolo altrettanto
attivo e fattivo che questi professionisti hanno svolto nella
vita sociale, contribuendo alla costruzione di orientamenti e
comportamenti tesi a combattere l'emarginazione e favorire
l'inclusione e la coesione sociale.
Non si può ancora non riconoscere che, pur in mancanza di
una normativa organica, varie normative di settore nazionali e
regionali stanno richiedendo progressivamente a questa figura
l'esplicazione di operatività che sottendono competenze di
sempre più elevato spessore professionale. Non si può infine
non mettere in correlazione la lunga discriminante
penalizzazione degli assistenti sociali della sanità con i
risvolti svalutativi della valenza sociale in ambito sanitario
e con le costose tendenze di "sanitarizzazione" del
sociale.
La realizzazione degli obiettivi della integrazione
socio-sanitaria, indicati nel Piano sanitario nazionale
1998-2001, e gli enunciati del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, finalmente appaiono affrontare il tema
"integrazione sociale-sanitario" con un approccio di parità;
ma è di tutta evidenza che tali obiettivi richiedono, tra
l'altro, la necessità di risolvere la descritta disparità di
trattamento che colpisce gli assistenti sociali della sanità,
figura centrale dell'integrazione.
La complessa situazione esposta pertanto non appare
coerente con gli intenti di valorizzazione complessiva del
"sociale" e non risulta conforme alla necessaria osservanza
della citata legge n. 84 del 1993 che, sancendo profilo,
requisiti e competenze degli assistenti sociali, non può
essere più disattesa.
In tale ottica l'articolo 1 della presente proposta di
legge stabilisce alcuni principi e finalità generali della
normativa proposta, nell'ambito di criteri di omogeneizzazione
tra gli accessi ai ruoli della pubblica amministrazione.
L'articolo 2 determina, nella posizione corrispondente al
settimo livello retributivo e funzionale, il ruolo di accesso
degli assistenti sociali in tutte le pubbliche
amministrazioni, precisando che tale qualifica deve essere
intesa come posizione iniziale della carriera direttiva.
L'articolo 3 inquadra gli assistenti sociali dipendenti da
enti e amministrazioni pubbliche nel regime normativo previsto
per tutti gli altri professionisti iscritti ad albi tenuti da
ordini professionali.
L'articolo 4 detta norme transitorie che, in sede di prima
applicazione, fissano in tre mesi il termine per l'adeguamento
delle posizioni lavorative già in essere alle nuove norme
proposte dalla presente proposta di legge.
L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della
legge.