XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 326




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi e finalità).

        1. La presente legge è finalizzata a facilitare la realizzazione degli obiettivi della integrazione socio-sanitaria di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419, e al Piano sanitario nazionale per gli anni 1998-2001, dando coerente attuazione alla legge 23 marzo 1993, n. 84.
        2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti mediante la definizione di criteri omogenei di valutazione per l'accesso degli assistenti sociali al lavoro nella pubblica amministrazione, allo scopo di superare la sperequazione subita dagli assistenti sociali operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e la conseguente difficoltà di mobilità della medesima figura professionale tra i diversi comparti di lavoro della pubblica amministrazione, e sulla base del medesimo requisito specifico richiesto per l'ammissione alle carriere della pubblica amministrazione agli assistenti sociali sancito dalla legge 23 marzo 1993, n. 84.


Art. 2.

(Equiparazione dell'inquadramento degli assistenti sociali
dipendenti da enti e amministrazioni pubbliche).

        1. Gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei medesimi titoli e dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e successive modificazioni, sono equiparati alla medesima posizione di accesso di quella già prevista per gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture dello Stato e del parastato, delle università e degli enti locali. Tale equiparazione si attua mediante inquadramento, a domanda, del personale interessato nella settima posizione retributiva e funzionale, con tutti gli effetti di legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali dei relativi comparti, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, 3 agosto 1990, n. 319, e 3 agosto 1990, n. 333.
        2. La posizione di accesso dell'assistente sociale nella pubblica amministrazione è considerata a tutti gli effetti equipollente alla posizione iniziale della carriera direttiva, coerentemente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 3.

(Contenuto professionale dell'attività
svolta dagli assistenti sociali).

        1. Gli assistenti sociali dipendenti da enti e amministrazioni pubbliche rientrano nella tipologia dei pubblici dipendenti che svolgono qualificata attività professionale implicante l'iscrizione ad albi professionali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84.
        2. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le parole: "e i geologi" sono sostituite dalle seguenti: ", i geologi e gli assistenti sociali". Il terzo comma dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è abrogato.


Art. 4.

(Disposizioni transitorie).

        1. In sede di prima applicazione, l'equiparazione di cui all'articolo 2, comma 1, è disposta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda e senza ulteriore aggravio di spesa per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi e le disposizioni di cui alla presente legge.
        2. In sede di prima applicazione, e comunque entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi e nelle selezioni per l'accesso alla qualifica di dirigente, il 33 per cento dei posti disponibili è riservato agli assistenti sociali aventi i titoli ed i requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84, e con nove anni di anzianità ed esperienza di servizio. I posti riservati sono attribuiti mediante concorso, ovvero selezione, sulla base di titoli professionali e culturali, integrati da un colloquio. Si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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