XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 326
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. La presente legge è finalizzata a facilitare la
realizzazione degli obiettivi della integrazione
socio-sanitaria di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419, e
al Piano sanitario nazionale per gli anni 1998-2001, dando
coerente attuazione alla legge 23 marzo 1993, n. 84.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti
mediante la definizione di criteri omogenei di valutazione per
l'accesso degli assistenti sociali al lavoro nella pubblica
amministrazione, allo scopo di superare la sperequazione
subita dagli assistenti sociali operanti nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e la conseguente difficoltà di
mobilità della medesima figura professionale tra i diversi
comparti di lavoro della pubblica amministrazione, e sulla
base del medesimo requisito specifico richiesto per
l'ammissione alle carriere della pubblica amministrazione agli
assistenti sociali sancito dalla legge 23 marzo 1993, n.
84.
Art. 2.
(Equiparazione dell'inquadramento degli assistenti sociali
dipendenti da enti e amministrazioni pubbliche).
1. Gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture
del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei medesimi
titoli e dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n.
84, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1987, n. 14, e successive modificazioni, sono equiparati alla
medesima posizione di accesso di quella già prevista per gli
assistenti sociali impegnati in servizi e strutture dello
Stato e del parastato, delle università e degli enti locali.
Tale equiparazione si attua mediante inquadramento, a domanda,
del personale interessato nella settima posizione retributiva
e funzionale, con tutti gli effetti di legge a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali
dei relativi comparti, di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, 3 agosto 1990, n. 319, e 3
agosto 1990, n. 333.
2. La posizione di accesso dell'assistente sociale nella
pubblica amministrazione è considerata a tutti gli effetti
equipollente alla posizione iniziale della carriera direttiva,
coerentemente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 41
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si applica l'articolo 26
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 3.
(Contenuto professionale dell'attività
svolta dagli assistenti sociali).
1. Gli assistenti sociali dipendenti da enti e
amministrazioni pubbliche rientrano nella tipologia dei
pubblici dipendenti che svolgono qualificata attività
professionale implicante l'iscrizione ad albi professionali,
ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84.
2. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le
parole: "e i geologi" sono sostituite dalle seguenti: ", i
geologi e gli assistenti sociali". Il terzo comma
dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979 è abrogato.
Art. 4.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione, l'equiparazione di cui
all'articolo 2, comma 1, è disposta entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a domanda e senza
ulteriore aggravio di spesa per le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, secondo i principi e le
disposizioni di cui alla presente legge.
2. In sede di prima applicazione, e comunque entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei
concorsi e nelle selezioni per l'accesso alla qualifica di
dirigente, il 33 per cento dei posti disponibili è riservato
agli assistenti sociali aventi i titoli ed i requisiti
previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84, e con nove anni di
anzianità ed esperienza di servizio. I posti riservati sono
attribuiti mediante concorso, ovvero selezione, sulla base di
titoli professionali e culturali, integrati da un colloquio.
Si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.