XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 317
Onorevoli Colleghi! - L'attuale formulazione
dell'articolo 12-bis della legge 1^ dicembre 1970, n.
898, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987, n.
74, è incompleta e viene pertanto a creare una notevole
discriminazione tra coloro che hanno già ottenuto la sentenza
di scioglimento del matrimonio e coloro che hanno, invece,
ottenuto la sola sentenza di separazione. Infatti, ai sensi
del citato articolo 12-bis, il coniuge che ha ottenuto
la sentenza di scioglimento può, in base al combinato disposto
degli articoli 156 del codice civile e 671 del codice di
procedura civile, ottenere il sequestro conservativo del
trattamento di fine rapporto a cui avrà diritto l'altro
coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in
ragione della quota parte spettante ai sensi del comma 2 del
citato articolo 12-bis. Ciò, invece, non risulta
possibile per il coniuge che abbia ottenuto la sola
separazione legale, con la conseguenza che molto spesso si
viene a creare una situazione nella quale il coniuge che va in
pensione, mentre è in corso il procedimento di scioglimento,
incassa notevoli somme di denaro, specie in quei casi in cui è
possibile l'opzione tra la liquidazione totale del trattamento
di fine rapporto ed una rendita periodica, rendendosi poi
insolvibile al momento della pronuncia della sentenza dì
scioglimento. Analoga situazione può, poi, verificarsi nei
casi in cui il coniuge richieda la liquidazione anticipata del
trattamento di fine rapporto ai sensi dei commi sesto e
seguenti dell'articolo 2120 del codice civile.
Ciò costituisce una grave discriminazione ai danni del
coniuge più debole, alla quale è necessario rimediare
prontamente.
La presente proposta di legge si pone come obiettivo non
solo l'eliminazione di tale disparità di trattamento, onde
consentire una migliore e più ampia tutela del coniuge più
debole in tutte le fasi del processo di scioglimento del
matrimonio, ma anche il raggiungimento di traguardi più ampi
di politica sociale, salvaguardando soprattutto le esigenze
dei soggetti più svantaggiati.
La presente proposta di legge, infatti, pur eliminando una
disparità di trattamento tramite una modifica della
disciplina, non innova i criteri che sono alla base della
citata legge n. 898 del 1970, portando anzi una maggiore
chiarezza di indirizzo in un caso in cui la valutazione delle
circostanze per l'esercizio o meno di un determinato diritto è
rimessa all'insindacabile interpretazione del giudice. In
conclusione la presente proposta di legge si compone di un
solo articolo che aggiunge tre commi all'articolo 12-bis
della citata legge n. 898 del 1970; il comma 2-bis
amplia il diritto alla quota parte del trattamento di fine
rapporto anche al coniuge che ha ottenuto la sola separazione;
il comma 2-ter pone il coniuge più debole al riparo da
possibili occultamenti della quota parte; il comma
2-quater tutela tale diritto anche nel caso in cui il
coniuge richieda la liquidazione anticipata del trattamento ai
sensi dell'articolo 2120, commi sesto e seguenti del codice
civile.
Onorevoli colleghi, è urgente, dunque, porre rimedio a
tale situazione al fine di venire incontro alle esigenze,
finora non adeguatamente tutelate, di una categoria di persone
certamente tra le più svantaggiate della nostra società.
L'invito è quindi ad approvare al più presto la presente
proposta di legge, esprimendo in tal modo un passo
significativo del Parlamento verso la tutela delle fasce più
deboli della nostra società.