XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 317




        Onorevoli Colleghi! - L'attuale formulazione dell'articolo 12-bis della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è incompleta e viene pertanto a creare una notevole discriminazione tra coloro che hanno già ottenuto la sentenza di scioglimento del matrimonio e coloro che hanno, invece, ottenuto la sola sentenza di separazione. Infatti, ai sensi del citato articolo 12-bis, il coniuge che ha ottenuto la sentenza di scioglimento può, in base al combinato disposto degli articoli 156 del codice civile e 671 del codice di procedura civile, ottenere il sequestro conservativo del trattamento di fine rapporto a cui avrà diritto l'altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in ragione della quota parte spettante ai sensi del comma 2 del citato articolo 12-bis. Ciò, invece, non risulta possibile per il coniuge che abbia ottenuto la sola separazione legale, con la conseguenza che molto spesso si viene a creare una situazione nella quale il coniuge che va in pensione, mentre è in corso il procedimento di scioglimento, incassa notevoli somme di denaro, specie in quei casi in cui è possibile l'opzione tra la liquidazione totale del trattamento di fine rapporto ed una rendita periodica, rendendosi poi insolvibile al momento della pronuncia della sentenza dì scioglimento. Analoga situazione può, poi, verificarsi nei casi in cui il coniuge richieda la liquidazione anticipata del trattamento di fine rapporto ai sensi dei commi sesto e seguenti dell'articolo 2120 del codice civile.
        Ciò costituisce una grave discriminazione ai danni del coniuge più debole, alla quale è necessario rimediare prontamente.
        La presente proposta di legge si pone come obiettivo non solo l'eliminazione di tale disparità di trattamento, onde consentire una migliore e più ampia tutela del coniuge più debole in tutte le fasi del processo di scioglimento del matrimonio, ma anche il raggiungimento di traguardi più ampi di politica sociale, salvaguardando soprattutto le esigenze dei soggetti più svantaggiati.
        La presente proposta di legge, infatti, pur eliminando una disparità di trattamento tramite una modifica della disciplina, non innova i criteri che sono alla base della citata legge n. 898 del 1970, portando anzi una maggiore chiarezza di indirizzo in un caso in cui la valutazione delle circostanze per l'esercizio o meno di un determinato diritto è rimessa all'insindacabile interpretazione del giudice. In conclusione la presente proposta di legge si compone di un solo articolo che aggiunge tre commi all'articolo 12-bis della citata legge n. 898 del 1970; il comma 2-bis amplia il diritto alla quota parte del trattamento di fine rapporto anche al coniuge che ha ottenuto la sola separazione; il comma 2-ter pone il coniuge più debole al riparo da possibili occultamenti della quota parte; il comma 2-quater tutela tale diritto anche nel caso in cui il coniuge richieda la liquidazione anticipata del trattamento ai sensi dell'articolo 2120, commi sesto e seguenti del codice civile.
        Onorevoli colleghi, è urgente, dunque, porre rimedio a tale situazione al fine di venire incontro alle esigenze, finora non adeguatamente tutelate, di una categoria di persone certamente tra le più svantaggiate della nostra società. L'invito è quindi ad approvare al più presto la presente proposta di legge, esprimendo in tal modo un passo significativo del Parlamento verso la tutela delle fasce più deboli della nostra società.




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