XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 317




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 12-bis della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "2-bis. Il diritto di cui al comma 1 spetta al coniuge, con le modalità di cui al presente articolo, anche in caso di pronuncia da parte del giudice della sola separazione legale.
            2-ter. Nel caso in cui il coniuge avente diritto all'indennità di fine rapporto abbia la facoltà di optare tra l'immediata liquidazione dello stesso e la corresponsione di una rendita periodica, è data facoltà al coniuge istante di ottenere dal giudice, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo della quota parte a lui spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo, anche nel caso in cui la liquidazione dell'indennità di fine rapporto non sia stata ancora richiesta.
            2-quater. Il diritto di cui al comma 2-ter spetta, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche quando il coniuge avente diritto all'indennità di fine rapporto ne chieda l'anticipazione ai sensi dei commi sesto e seguenti dell'articolo 2120 del codice civile".



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