XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 317
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 12-bis della legge 1^ dicembre 1970,
n. 898, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987,
n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Il diritto di cui al comma 1 spetta al
coniuge, con le modalità di cui al presente articolo, anche in
caso di pronuncia da parte del giudice della sola separazione
legale.
2-ter. Nel caso in cui il coniuge avente diritto
all'indennità di fine rapporto abbia la facoltà di optare tra
l'immediata liquidazione dello stesso e la corresponsione di
una rendita periodica, è data facoltà al coniuge istante di
ottenere dal giudice, ai sensi dell'articolo 671 del codice di
procedura civile, il sequestro conservativo della quota parte
a lui spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo,
anche nel caso in cui la liquidazione dell'indennità di fine
rapporto non sia stata ancora richiesta.
2-quater. Il diritto di cui al comma 2-ter
spetta, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche
quando il coniuge avente diritto all'indennità di fine
rapporto ne chieda l'anticipazione ai sensi dei commi sesto e
seguenti dell'articolo 2120 del codice civile".