XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 316




        Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente in materia di violenza sessuale, nonostante l'indiscutibile merito di aver finalmente stabilito che il reato di violenza sessuale è reato contro la persona e che per questo va perseguito più duramente, nonché di aver affermato altre positive innovazioni, non ha dato alcuna risposta alla necessità di procurare centri di accoglienza per le vittime del reato, quando queste manchino di qualsiasi luogo ove rifugiarsi. Eventualità pressoché costante nel caso di violenze sessuali o lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare.
        Scopo politico della presente proposta di legge è riproporre con forza tale necessità e di fornire un aiuto effettivo e concreto alle vittime della violenza.
        A tal fine è necessaria l'istituzione di un fondo che finanzi la costituzione di centri di accoglienza, ma che allo stesso tempo possa servire quando, non trovandosi nelle vicinanze alcun centro o essendo difficile raggiungerlo, esso serva, per esempio, a pagare la camera di un albergo o quella presso un istituto religioso o un ente avente scopi sociali.
        Poter disporre in breve tempo di un centro di accoglienza può essere l'unica via d'uscita da avvilenti situazioni familiari o di coppia, e consentirebbe la pressoché totale emersione di tale reato.
        In tutti i casi dove sia necessario il ricovero presso strutture esterne, si auspica l'adozione di una procedura rapida, che si presenta come l'unica strada percorribile.
        Perciò, per rendere tempestivo l'aiuto, offerto dallo Stato in queste terribili circostanze, è stata prevista la procedura d'urgenza per ottenere dall'autorità procedente l'autorizzazione alla misura predisposta con questa proposta di legge. E' nel momento stesso in cui il soggetto offeso presenta la querela all'autorità competente a riceverla, che questa, tramite la trasmissione della notizia di reato, dà immediato inizio ad una procedura che, nel termine di 24-48 ore, può autorizzare la vittima a disporre della misura di cui sopra.
        L'autorità procedente, nel concedere l'autorizzazione, valuterà quelli che sono i riscontri oggettivi del caso, il fumus bonjuris e la necessità e l'urgenza.
        Qualora l'autorità procedente non si attivi nel termine sopraddetto, l'ufficiale di polizia giudiziaria autorizza in via immediata l'applicazione della misura dandone tempestiva notizia all'autorità procedente, che avrà il compito di convalidarla, se lo reputa necessario.
        Si prevede quindi quanto segue:

            all'articolo 1, l'istituzione di un fondo per la costituzione di centri di accoglienza a favore delle vittime di reati di violenza sessuale o lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare;

            all'articolo 2, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuino le aree idonee per l'ubicazione dei centri e inoltrino le relative domande alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali;

            all'articolo 3, la ripartizione del fondo affinché sia salvaguardata l'omogeneità della distribuzione territoriale;

            all'articolo 4, la procedura d'urgenza per la concessione della misura del ricovero presso centri di accoglienza per le vittime del reato;

            all'articolo 5, la quantificazione degli stanziamenti del fondo.




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