XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 316
Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente in
materia di violenza sessuale, nonostante l'indiscutibile
merito di aver finalmente stabilito che il reato di violenza
sessuale è reato contro la persona e che per questo va
perseguito più duramente, nonché di aver affermato altre
positive innovazioni, non ha dato alcuna risposta alla
necessità di procurare centri di accoglienza per le vittime
del reato, quando queste manchino di qualsiasi luogo ove
rifugiarsi. Eventualità pressoché costante nel caso di
violenze sessuali o lesioni personali all'interno della coppia
o del nucleo familiare.
Scopo politico della presente proposta di legge è
riproporre con forza tale necessità e di fornire un aiuto
effettivo e concreto alle vittime della violenza.
A tal fine è necessaria l'istituzione di un fondo che
finanzi la costituzione di centri di accoglienza, ma che allo
stesso tempo possa servire quando, non trovandosi nelle
vicinanze alcun centro o essendo difficile raggiungerlo, esso
serva, per esempio, a pagare la camera di un albergo o quella
presso un istituto religioso o un ente avente scopi
sociali.
Poter disporre in breve tempo di un centro di accoglienza
può essere l'unica via d'uscita da avvilenti situazioni
familiari o di coppia, e consentirebbe la pressoché totale
emersione di tale reato.
In tutti i casi dove sia necessario il ricovero presso
strutture esterne, si auspica l'adozione di una procedura
rapida, che si presenta come l'unica strada percorribile.
Perciò, per rendere tempestivo l'aiuto, offerto dallo
Stato in queste terribili circostanze, è stata prevista la
procedura d'urgenza per ottenere dall'autorità procedente
l'autorizzazione alla misura predisposta con questa proposta
di legge. E' nel momento stesso in cui il soggetto offeso
presenta la querela all'autorità competente a riceverla, che
questa, tramite la trasmissione della notizia di reato, dà
immediato inizio ad una procedura che, nel termine di 24-48
ore, può autorizzare la vittima a disporre della misura di cui
sopra.
L'autorità procedente, nel concedere l'autorizzazione,
valuterà quelli che sono i riscontri oggettivi del caso, il
fumus bonjuris e la necessità e l'urgenza.
Qualora l'autorità procedente non si attivi nel termine
sopraddetto, l'ufficiale di polizia giudiziaria autorizza in
via immediata l'applicazione della misura dandone tempestiva
notizia all'autorità procedente, che avrà il compito di
convalidarla, se lo reputa necessario.
Si prevede quindi quanto segue:
all'articolo 1, l'istituzione di un fondo per la
costituzione di centri di accoglienza a favore delle vittime
di reati di violenza sessuale o lesioni personali all'interno
della coppia o del nucleo familiare;
all'articolo 2, che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano individuino le aree idonee per
l'ubicazione dei centri e inoltrino le relative domande alla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari
sociali;
all'articolo 3, la ripartizione del fondo affinché sia
salvaguardata l'omogeneità della distribuzione
territoriale;
all'articolo 4, la procedura d'urgenza per la
concessione della misura del ricovero presso centri di
accoglienza per le vittime del reato;
all'articolo 5, la quantificazione degli stanziamenti
del fondo.