XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 316
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il fondo per
i centri di accoglienza a favore delle vittime di violenza
sessuale o lesioni personali all'interno della coppia o del
nucleo familiare.
2. Il fondo è destinato alla costituzione di centri di
accoglienza e, sussidiariamente, al pagamento di luoghi di
ricovero per le vittime che ne facciano richiesta, quando non
vi siano centri d'accoglienza nella zona in cui queste hanno
patito la violenza o le lesioni o comunque quando questi non
siano facilmente raggiungibili.
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto delle competenze degli enti locali in
materia assistenziale, individuano le aree idonee dove ubicare
centri di accoglienza ovvero stabili di proprietà demaniale e
comunale. A tale scopo inoltrano le domande relative presso la
Presidenza dei Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali.
2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate da una
relazione che evidenzi le effettive possibilità di gestione
dei centri di cui al comma 2 dell'articolo 1 da parte di enti,
anche privati, la garanzia della continuità degli interventi,
nonché la tipologia e i metodi degli interventi stessi,
motivandone, ove occorra, l'urgenza dell'istituzione.
3. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale
sono disciplinati i termini e le modalità per l'inoltro delle
domande di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Il fondo di cui all'articolo 1 è ripartito annualmente
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
in modo da salvaguardare l'omogeneità della distribuzione
territoriale dei centri di cui al comma 2 dell'articolo 1,
garantendone l'istituzione parallela in tutti i comuni
italiani.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dispone, con proprio decreto, l'erogazione dei
finanziamenti.
Art. 4.
1. L'autorità procedente, previo accertamento
dell'esistenza di riscontri oggettivi dell'evento criminoso,
autorizza, su richiesta delle vittime, da inoltrare entro le
successive quarantotto ore, che i soggetti offesi dal reato di
violenza sessuale o di lesioni personali all'interno della
coppia o del nucleo familiare, possano essere ricoverati nei
centri di cui all'articolo 1, comma 2 o, allorchè se ne
presenti la necessità, in alberghi o istituti religiosi o enti
aventi scopi sociali.
2. L'ufficiale di polizia giudiziaria, qualora
l'autorizzazione dell'autorità procedente non giunga nel
termine delle ventiquattro ore, può autorizzare in via
immediata l'applicazione della misura di cui al comma 1
dandone tempestiva notizia all'autorità procedente, che la
convalida e che dispone per l'eventuale prosecuzione.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di
riferimento sono riassegnate al fondo stesso per l'anno
successivo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.