XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 316




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il fondo per i centri di accoglienza a favore delle vittime di violenza sessuale o lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare.
        2. Il fondo è destinato alla costituzione di centri di accoglienza e, sussidiariamente, al pagamento di luoghi di ricovero per le vittime che ne facciano richiesta, quando non vi siano centri d'accoglienza nella zona in cui queste hanno patito la violenza o le lesioni o comunque quando questi non siano facilmente raggiungibili.


Art. 2.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze degli enti locali in materia assistenziale, individuano le aree idonee dove ubicare centri di accoglienza ovvero stabili di proprietà demaniale e comunale. A tale scopo inoltrano le domande relative presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
        2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate da una relazione che evidenzi le effettive possibilità di gestione dei centri di cui al comma 2 dell'articolo 1 da parte di enti, anche privati, la garanzia della continuità degli interventi, nonché la tipologia e i metodi degli interventi stessi, motivandone, ove occorra, l'urgenza dell'istituzione.
        3. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono disciplinati i termini e le modalità per l'inoltro delle domande di cui al comma 1.

Art. 3.

        1. Il fondo di cui all'articolo 1 è ripartito annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo da salvaguardare l'omogeneità della distribuzione territoriale dei centri di cui al comma 2 dell'articolo 1, garantendone l'istituzione parallela in tutti i comuni italiani.
        2. Il Ministro per la solidarietà sociale, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone, con proprio decreto, l'erogazione dei finanziamenti.


Art. 4.

        1. L'autorità procedente, previo accertamento dell'esistenza di riscontri oggettivi dell'evento criminoso, autorizza, su richiesta delle vittime, da inoltrare entro le successive quarantotto ore, che i soggetti offesi dal reato di violenza sessuale o di lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare, possano essere ricoverati nei centri di cui all'articolo 1, comma 2 o, allorchè se ne presenti la necessità, in alberghi o istituti religiosi o enti aventi scopi sociali.
        2. L'ufficiale di polizia giudiziaria, qualora l'autorizzazione dell'autorità procedente non giunga nel termine delle ventiquattro ore, può autorizzare in via immediata l'applicazione della misura di cui al comma 1 dandone tempestiva notizia all'autorità procedente, che la convalida e che dispone per l'eventuale prosecuzione.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo stesso per l'anno successivo.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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