XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 315




        Onorevoli Colleghi! - Come ormai è universalmente riconosciuto l'interesse del minore, in quanto soggetto in età evolutiva e cioè nella delicatissima fase di formazione di una propria personalità, deve essere tutelato al di sopra di ogni altro interesse, conflittuale o meno.
        Lo ha chiaramente evidenziato tutta la moderna cultura socio-psico-pedagogica e il diritto lo ha definitivamente sancito nella Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991, ai sensi della legge 29 maggio 1991, n. 176. Occorre perciò sapere riconoscere, per ovviarvi in modo efficace, i particolari bisogni di quel determinato minore che quasi mai è in grado di esprimerli o che li esprime in modo distorto, spesso influenzato dalle figure adulte con le quali è più strettamente a contatto.
        E' necessario cioè avere una sensibilità umana, una capacità di ascolto, di interpretazione e di immedesimazione di cui sono forniti, di regola, per natura, i genitori quando vivono in armonia il loro rapporto di coppia. Quando però tale rapporto entra in crisi e tende a dissolversi, salvo i rari casi in cui, nonostante la rottura, il rapporto con la prole si mantiene armonico, è inevitabile che le conflittualità quasi sempre aspre e profonde che ne derivano si riversino sulle creature più deboli e cioè sui figli, che divengono "merce" di ricatti reciproci, e sui quali viene scaricata tutta l'aggressività conseguente ai conflitti irrisolti.
        Da tempo perciò, da più parti, specialmente da coloro che sono chiamati ad affrontare le relative problematiche come gli operatori sociali e i giudici, di cui si deve in ogni caso salvaguardare la terzietà, si cerca di individuare una figura di garante che possa collocarsi, al di là dei genitori, in una posizione così vicina al minore da poterne percepire e rappresentare le esigenze più intime ed autentiche. E' tuttavia da tener presente che la crisi della coppia e le relative conflittualità, per quanto aspre e profonde, solitamente non travolgono ma solo offuscano e distorcono il rapporto genitori-figli che, salvo i casi in cui esso si riveli a tal punto deteriorato da richiedere la totale rimozione della potestà, va sostenuto, riequilibrato e rafforzato per integrarne le carenze.
        Si è pensato pertanto ad una persona che non sostituisca i genitori o il genitore singolo, ma che, ponendosi accanto al minore come soggetto a sé stante, al di fuori dell'eventuale giudizio e nel giudizio, rappresenti il suo interesse in modo decisamente autonomo rispetto a quello dei genitori e di tutte le altre persone coinvolte nella conflittualità. Tale persona dovrebbe essere fornita della sensibilità, competenza ed esperienza specifica che la rendano idonea all'ascolto del minore e alla rilevazione e difesa dei suoi bisogni. Essa dovrebbe affiancare il minore anche nell'esigenza di vedere risolti fin dove è possibile i conflitti tra i genitori, essendo interesse dei figli quello di vedere ristabilita l'armonia familiare quando ciò sia possibile.
        E' sembrato opportuno denominare la persona incaricata di una così delicata funzione "garante del minore" per non confonderla con la figura del tutore, che ha lo scopo di sostituire integralmente, in via provvisoria o definitiva, quella dei genitori. Il garante cioè dovrebbe tutelare l'interesse del minore soltanto quando questo si ponga in contrasto con quello dei genitori e di tutte le persone adulte che abbiano comunque rapporti con il minore stesso. La rappresentanza legale del minore rimarrebbe perciò ai genitori in quanto e finché titolari della potestà, con la "supervisione" del garante per il controllo di un corretto uso, anche economico, delle valenze e delle risorse familiari.
        Poiché purtroppo frequentemente le conflittualità tra i genitori vengono affrontate in sede giurisdizionale, ci è sembrato opportuno prevedere che quando per qualsiasi motivo la figura del garante non sia stata nominata, il minore debba essere affiancato, in tutte le fasi del giudizio in cui è comunque coinvolto, da un curatore speciale, qualora la sua nomina non sia già prevista dalla legge. Come il garante il curatore dovrebbe essere fornito di specifiche doti di sensibilità, anche giuridica, di esperienza e di preparazione socio-psico-pedagogica.
        La funzione del garante, come pure quella del curatore, non può confondersi con quella degli operatori sociali, anch'essi chiamati, quando è opportuno, a interpretare e, nei limiti del possibile, a soddisfare i bisogni del minore e del suo contesto familiare, ma con riferimento specifico all'aspetto della ricerca e dell'offerta delle opportunità di cui la comunità dispone per affrontare le diverse situazioni di disagio sociale sul piano personale e familiare.
        Onorevoli deputati, questa proposta di legge istituisce a tal fine il "Garante del minore", figura necessaria per agire in via preventiva, al fine di limitare danni psicologici e materiali che potrebbero incidere in modo negativo sul suo sviluppo di persona e sulla vita di futuro cittadino.
        All'articolo 1 si stabiliscono i casi in cui il giudice nomina il "garante del minore", scelto tra persone particolarmente capaci e competenti.
        All'articolo 2 si determinano le funzioni del garante che non ha la rappresentanza legale del minore, pur avendo il diritto di essere informato preventivamente su ogni atto che incida sulla sfera del minore a lui affidato.
        All'articolo 3 si stabilisce che, quando in un procedimento civile deve essere comunque tutelato l'interesse di un minore, il giudice, all'atto della presentazione della domanda o del ricorso, ovvero all'inizio del procedimento di ufficio, nomina un curatore speciale.
        Nel momento in cui sempre più si evidenzia la necessità e l'urgenza di tutelare nel migliore dei modi lo spazio di crescita dei minori, spazio, come quotidianamente purtroppo le cronache riferiscono, sempre più invaso ed aggredito da prevaricazioni e abusi, confidiamo che una pronta approvazione della presente proposta di legge, per cui si è prodigato il Comitato internazionale per i minori e la famiglia, costituisca un ulteriore, importante passo per la difesa dei diritti del minore che sono il principale fondamento dei diritti umani.




Frontespizio Testo articoli