XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 315
Onorevoli Colleghi! - Come ormai è universalmente
riconosciuto l'interesse del minore, in quanto soggetto in età
evolutiva e cioè nella delicatissima fase di formazione di una
propria personalità, deve essere tutelato al di sopra di ogni
altro interesse, conflittuale o meno.
Lo ha chiaramente evidenziato tutta la moderna cultura
socio-psico-pedagogica e il diritto lo ha definitivamente
sancito nella Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e
ratificata dall'Italia nel 1991, ai sensi della legge 29
maggio 1991, n. 176. Occorre perciò sapere riconoscere, per
ovviarvi in modo efficace, i particolari bisogni di quel
determinato minore che quasi mai è in grado di esprimerli o
che li esprime in modo distorto, spesso influenzato dalle
figure adulte con le quali è più strettamente a contatto.
E' necessario cioè avere una sensibilità umana, una
capacità di ascolto, di interpretazione e di immedesimazione
di cui sono forniti, di regola, per natura, i genitori quando
vivono in armonia il loro rapporto di coppia. Quando però tale
rapporto entra in crisi e tende a dissolversi, salvo i rari
casi in cui, nonostante la rottura, il rapporto con la prole
si mantiene armonico, è inevitabile che le conflittualità
quasi sempre aspre e profonde che ne derivano si riversino
sulle creature più deboli e cioè sui figli, che divengono
"merce" di ricatti reciproci, e sui quali viene scaricata
tutta l'aggressività conseguente ai conflitti irrisolti.
Da tempo perciò, da più parti, specialmente da coloro che
sono chiamati ad affrontare le relative problematiche come gli
operatori sociali e i giudici, di cui si deve in ogni caso
salvaguardare la terzietà, si cerca di individuare una figura
di garante che possa collocarsi, al di là dei genitori, in una
posizione così vicina al minore da poterne percepire e
rappresentare le esigenze più intime ed autentiche. E'
tuttavia da tener presente che la crisi della coppia e le
relative conflittualità, per quanto aspre e profonde,
solitamente non travolgono ma solo offuscano e distorcono il
rapporto genitori-figli che, salvo i casi in cui esso si
riveli a tal punto deteriorato da richiedere la totale
rimozione della potestà, va sostenuto, riequilibrato e
rafforzato per integrarne le carenze.
Si è pensato pertanto ad una persona che non sostituisca i
genitori o il genitore singolo, ma che, ponendosi accanto al
minore come soggetto a sé stante, al di fuori dell'eventuale
giudizio e nel giudizio, rappresenti il suo interesse in modo
decisamente autonomo rispetto a quello dei genitori e di tutte
le altre persone coinvolte nella conflittualità. Tale persona
dovrebbe essere fornita della sensibilità, competenza ed
esperienza specifica che la rendano idonea all'ascolto del
minore e alla rilevazione e difesa dei suoi bisogni. Essa
dovrebbe affiancare il minore anche nell'esigenza di vedere
risolti fin dove è possibile i conflitti tra i genitori,
essendo interesse dei figli quello di vedere ristabilita
l'armonia familiare quando ciò sia possibile.
E' sembrato opportuno denominare la persona incaricata di
una così delicata funzione "garante del minore" per non
confonderla con la figura del tutore, che ha lo scopo di
sostituire integralmente, in via provvisoria o definitiva,
quella dei genitori. Il garante cioè dovrebbe tutelare
l'interesse del minore soltanto quando questo si ponga in
contrasto con quello dei genitori e di tutte le persone adulte
che abbiano comunque rapporti con il minore stesso. La
rappresentanza legale del minore rimarrebbe perciò ai genitori
in quanto e finché titolari della potestà, con la
"supervisione" del garante per il controllo di un corretto
uso, anche economico, delle valenze e delle risorse
familiari.
Poiché purtroppo frequentemente le conflittualità tra i
genitori vengono affrontate in sede giurisdizionale, ci è
sembrato opportuno prevedere che quando per qualsiasi motivo
la figura del garante non sia stata nominata, il minore debba
essere affiancato, in tutte le fasi del giudizio in cui è
comunque coinvolto, da un curatore speciale, qualora la sua
nomina non sia già prevista dalla legge. Come il garante il
curatore dovrebbe essere fornito di specifiche doti di
sensibilità, anche giuridica, di esperienza e di preparazione
socio-psico-pedagogica.
La funzione del garante, come pure quella del curatore,
non può confondersi con quella degli operatori sociali,
anch'essi chiamati, quando è opportuno, a interpretare e, nei
limiti del possibile, a soddisfare i bisogni del minore e del
suo contesto familiare, ma con riferimento specifico
all'aspetto della ricerca e dell'offerta delle opportunità di
cui la comunità dispone per affrontare le diverse situazioni
di disagio sociale sul piano personale e familiare.
Onorevoli deputati, questa proposta di legge istituisce a
tal fine il "Garante del minore", figura necessaria per agire
in via preventiva, al fine di limitare danni psicologici e
materiali che potrebbero incidere in modo negativo sul suo
sviluppo di persona e sulla vita di futuro cittadino.
All'articolo 1 si stabiliscono i casi in cui il giudice
nomina il "garante del minore", scelto tra persone
particolarmente capaci e competenti.
All'articolo 2 si determinano le funzioni del garante che
non ha la rappresentanza legale del minore, pur avendo il
diritto di essere informato preventivamente su ogni atto che
incida sulla sfera del minore a lui affidato.
All'articolo 3 si stabilisce che, quando in un
procedimento civile deve essere comunque tutelato l'interesse
di un minore, il giudice, all'atto della presentazione della
domanda o del ricorso, ovvero all'inizio del procedimento di
ufficio, nomina un curatore speciale.
Nel momento in cui sempre più si evidenzia la necessità e
l'urgenza di tutelare nel migliore dei modi lo spazio di
crescita dei minori, spazio, come quotidianamente purtroppo le
cronache riferiscono, sempre più invaso ed aggredito da
prevaricazioni e abusi, confidiamo che una pronta approvazione
della presente proposta di legge, per cui si è prodigato il
Comitato internazionale per i minori e la famiglia,
costituisca un ulteriore, importante passo per la difesa dei
diritti del minore che sono il principale fondamento dei
diritti umani.