XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 315




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Garante del minore).

        1. Nei casi di accertata grave e persistente conflittualità tra i genitori, che pregiudichi in modo rilevante l'interesse morale e materiale del minore, il giudice, anche se non ricorrono le circostanze per la decadenza dalla loro potestà, nomina un garante del minore.
        2. Il garante è scelto tra le persone che dimostrino una speciale capacità, competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia.
        3. Il garante presta giuramento dinanzi al giudice che l'ha nominato e dura in carica finché ad istanza di parti, del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice non accerti che sono cessate le cause che ne hanno determinato la nomina.
        4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche in tutti i casi di grave e insanabile contrasto, qualunque ne sia la causa, tra interesse morale e materiale del minore e interesse dei genitori.


Art. 2.

(Funzioni del garante).

        1. Il garante:

                a) vigila e interviene affinché in ogni circostanza, venga privilegiato l'interesse del minore;

                b) interviene, nell'interesse della prole, negli incontri finalizzati alla riconciliazione dei genitori;

                c) interviene, quando la riconciliazione sia impossibile, affinché i genitori adempiano concordemente ai doveri di cui all'articolo 147 del codice civile;
                d) offre, nel caso di riconoscimento di un solo genitore, o comunque di impossibilità di un rapporto efficace con l'altro che ha effettuato il riconoscimento, consigli ed aiuto per l'adempimento dei doveri di cui al citato articolo 147 del codice civile;

                e) vigila affinché la gestione, anche economica, delle risorse dei genitori sia congrua e obbiettivamente adeguata alle esigenze della prole;

                f) intrattiene rapporti di confronto e di collaborazione con i servizi sociali nei casi in cui ritenga necessario ed opportuno il loro intervento e vigila sulla tempestività ed efficacia dell'intervento stesso;

                g) mantiene continui ed informali contatti con il giudice che l'ha nominato, riferendo periodicamente sull'evolversi della situazione del minore e dei rapporti con la famiglia.

        2. Il garante non ha la rappresentanza legale del minore; tuttavia qualunque atto che incida in modo determinante sulla sfera personale, sociale ed educativa del minore non può essere compiuto senza che egli ne sia stato preventivamente informato.


Art. 3.

(Curatore speciale).

        1. Al di fuori di quanto disposto dall'articolo 2, in tutti i casi in cui non sia espressamente previsto dalla legge, quando in un procedimento civile deve essere comunque tutelato l'interesse di un minore, il giudice, all'atto della presentazione della domanda o del ricorso, ovvero all'inizio del procedimento d'ufficio, nomina un curatore speciale.
        2. Il curatore speciale svolge le sue funzioni per tutta la durata del procedimento, fino al termine dell'esecuzione.
        3. Lo stesso curatore speciale svolge le sue funzioni in ogni altro procedimento che comporti la cura della persona del minore.



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