XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 315
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Garante del minore).
1. Nei casi di accertata grave e persistente
conflittualità tra i genitori, che pregiudichi in modo
rilevante l'interesse morale e materiale del minore, il
giudice, anche se non ricorrono le circostanze per la
decadenza dalla loro potestà, nomina un garante del minore.
2. Il garante è scelto tra le persone che dimostrino una
speciale capacità, competenza ed esperienza in ordine ai
problemi dell'età evolutiva e della famiglia.
3. Il garante presta giuramento dinanzi al giudice che
l'ha nominato e dura in carica finché ad istanza di parti, del
pubblico ministero o d'ufficio, il giudice non accerti che
sono cessate le cause che ne hanno determinato la nomina.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche
in tutti i casi di grave e insanabile contrasto, qualunque ne
sia la causa, tra interesse morale e materiale del minore e
interesse dei genitori.
Art. 2.
(Funzioni del garante).
1. Il garante:
a) vigila e interviene affinché in ogni
circostanza, venga privilegiato l'interesse del minore;
b) interviene, nell'interesse della prole, negli
incontri finalizzati alla riconciliazione dei genitori;
c) interviene, quando la riconciliazione sia
impossibile, affinché i genitori adempiano concordemente ai
doveri di cui all'articolo 147 del codice civile;
d) offre, nel caso di riconoscimento di un solo
genitore, o comunque di impossibilità di un rapporto efficace
con l'altro che ha effettuato il riconoscimento, consigli ed
aiuto per l'adempimento dei doveri di cui al citato articolo
147 del codice civile;
e) vigila affinché la gestione, anche economica,
delle risorse dei genitori sia congrua e obbiettivamente
adeguata alle esigenze della prole;
f) intrattiene rapporti di confronto e di
collaborazione con i servizi sociali nei casi in cui ritenga
necessario ed opportuno il loro intervento e vigila sulla
tempestività ed efficacia dell'intervento stesso;
g) mantiene continui ed informali contatti con il
giudice che l'ha nominato, riferendo periodicamente
sull'evolversi della situazione del minore e dei rapporti con
la famiglia.
2. Il garante non ha la rappresentanza legale del minore;
tuttavia qualunque atto che incida in modo determinante sulla
sfera personale, sociale ed educativa del minore non può
essere compiuto senza che egli ne sia stato preventivamente
informato.
Art. 3.
(Curatore speciale).
1. Al di fuori di quanto disposto dall'articolo 2, in
tutti i casi in cui non sia espressamente previsto dalla
legge, quando in un procedimento civile deve essere comunque
tutelato l'interesse di un minore, il giudice, all'atto della
presentazione della domanda o del ricorso, ovvero all'inizio
del procedimento d'ufficio, nomina un curatore speciale.
2. Il curatore speciale svolge le sue funzioni per tutta
la durata del procedimento, fino al termine
dell'esecuzione.
3. Lo stesso curatore speciale svolge le sue funzioni in
ogni altro procedimento che comporti la cura della persona del
minore.