XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 312




        Onorevoli Colleghi! - Accadono spesso clamorosi episodi di scambio di neonati, dovuti all'utilizzazione di metodi di riconoscimento che, in alcune particolari circostanze, non garantiscono la certezza del corretto abbinamento tra madre e neonato. E' pertanto necessario predisporre un accorgimento idoneo a scongiurare questa drammatica evenienza, che può provocare traumi gravi e persistenti nei familiari del bimbo, quando non determina un vero e proprio scambio di persona riconoscibile solo dopo un lungo periodo di tempo. Il sistema migliore per la certezza dell'identificazione dei neonati è quello dell'abbinamento dell'impronta del piede del bimbo con l'impronta digitale della madre. Tale metodo non sostituisce quello tradizionale dei braccialetti di identificazione, ma si aggiunge ad esso per dare una maggiore certezza ai casi dubbi o quando il bimbo viene rapito. I braccialetti di identificazione comunemente usati possono sfilarsi o, comunque, essere manomessi volontariamente da malintenzionati per finalità illecite. L'impronta del piede, invece, può essere confrontata da un esperto con quelle successive del lattante o del bimbo, rendendo certissima l'identificazione. La scheda contenente le impronte della madre e del neonato può essere controllata dalla madre al momento della dimissione e conservata dalla struttura sanitaria come prova di identità in caso di contestazioni. Si tratta di una norma di facile applicazione che, nel dare maggiore certezza identificativa, consente anche un atteggiamento più tranquillo e rilassato da parte dei genitori, i quali, considerati i casi recenti di scambio di neonati, sono portati a vivere con particolare tensione i pochi momenti in cui il bimbo deve essere allontanato dalla madre per esigenze igieniche e sanitarie.
        In tale ottica la presente proposta di legge rende obbligatorio l'utilizzo del sistema delle impronte identificative nelle strutture sanitarie pubbliche e private che praticano il parto, senza escludere la prosecuzione della utilizzazione dei comodi braccialetti fin qui adoperati. L'articolo 1, al comma 1, indica quali siano i soggetti responsabili della corretta identificazione dei neonati.
        Il comma 2 dello stesso articolo dispone per le nascite che avvengono fuori dalle strutture ospedaliere.
        L'articolo 2 determina le modalità per la conservazione delle prove di identità presso le strutture sanitarie.
        L'articolo 3 reca la copertura finanziaria e le modalità di entrata in vigore della nuova procedura identificativa.




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