XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 312
Onorevoli Colleghi! - Accadono spesso clamorosi episodi
di scambio di neonati, dovuti all'utilizzazione di metodi di
riconoscimento che, in alcune particolari circostanze, non
garantiscono la certezza del corretto abbinamento tra madre e
neonato. E' pertanto necessario predisporre un accorgimento
idoneo a scongiurare questa drammatica evenienza, che può
provocare traumi gravi e persistenti nei familiari del bimbo,
quando non determina un vero e proprio scambio di persona
riconoscibile solo dopo un lungo periodo di tempo. Il sistema
migliore per la certezza dell'identificazione dei neonati è
quello dell'abbinamento dell'impronta del piede del bimbo con
l'impronta digitale della madre. Tale metodo non sostituisce
quello tradizionale dei braccialetti di identificazione, ma si
aggiunge ad esso per dare una maggiore certezza ai casi dubbi
o quando il bimbo viene rapito. I braccialetti di
identificazione comunemente usati possono sfilarsi o,
comunque, essere manomessi volontariamente da malintenzionati
per finalità illecite. L'impronta del piede, invece, può
essere confrontata da un esperto con quelle successive del
lattante o del bimbo, rendendo certissima l'identificazione.
La scheda contenente le impronte della madre e del neonato può
essere controllata dalla madre al momento della dimissione e
conservata dalla struttura sanitaria come prova di identità in
caso di contestazioni. Si tratta di una norma di facile
applicazione che, nel dare maggiore certezza identificativa,
consente anche un atteggiamento più tranquillo e rilassato da
parte dei genitori, i quali, considerati i casi recenti di
scambio di neonati, sono portati a vivere con particolare
tensione i pochi momenti in cui il bimbo deve essere
allontanato dalla madre per esigenze igieniche e sanitarie.
In tale ottica la presente proposta di legge rende
obbligatorio l'utilizzo del sistema delle impronte
identificative nelle strutture sanitarie pubbliche e private
che praticano il parto, senza escludere la prosecuzione della
utilizzazione dei comodi braccialetti fin qui adoperati.
L'articolo 1, al comma 1, indica quali siano i soggetti
responsabili della corretta identificazione dei neonati.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone per le nascite
che avvengono fuori dalle strutture ospedaliere.
L'articolo 2 determina le modalità per la conservazione
delle prove di identità presso le strutture sanitarie.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria e le modalità
di entrata in vigore della nuova procedura identificativa.