XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 312
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obblighi del direttore sanitario).
1. Il direttore sanitario delle strutture sanitarie
pubbliche e private presso le quali si pratica l'assistenza al
parto dispone che, operato il taglio del cordone ombelicale e
prestate le prime cure al neonato, il medico o l'ostetrico
provveda ad imprimere su una apposita scheda l'impronta del
piede destro del neonato e contestualmente l'impronta del dito
indice della mano destra della madre, prima che essi lascino
la sala parto o la sala operatoria nel caso di taglio cesareo.
La scheda deve essere numerata progressivamente e inviata
immediatamente alla direzione sanitaria. Sulla scheda deve
essere annotato il numero del braccialetto identificativo
della madre e del neonato.
2. Quando la nascita avviene al di fuori delle strutture
sanitarie, alle operazioni di cui al comma 1 provvede il
medico o l'ostetrico che redige il certificato di assistenza
di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre
1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n.
921.
3. La scheda, con l'impronta del neonato e, quando
possibile, con quella della madre, è consegnata dal medico o
dall'ostetrico alla direzione sanitaria presso la quale il
neonato è ricoverato successivamente alla nascita, ovvero, nel
caso in cui non vi sia ricovero, presso la struttura sanitaria
pubblica più vicina all'abitazione del neonato stesso.
Art. 2.
(Prova d'identità - Certificazioni).
1. Nel caso di discordanza dei numeri riportati sui
braccialetti identificativi della madre e del neonato, ai
sensi dell'articolo 1, il direttore sanitario confronta le
schede relative alle impronte corrispondenti, redigendo
apposito verbale di accertamento di identità.
2. Nel caso il braccialetto identificativo sia smarrito
ovvero in caso di rapimento del neonato o di altro illecito,
il direttore sanitario richiede la consulenza di un perito
tecnico, che procede al confronto delle impronte raccolte con
quelle del neonato non altrimenti identificabile e redige un
apposito verbale di perizia sulla base del quale lo stesso
direttore sanitario rilascia una certificazione di
accertamento di identità.
3. In caso di contestazioni o di delitti, il giudice
assume quale prova di identità le impronte raccolte presso la
direzione sanitaria e nomina un ulteriore perito per la
pronuncia definitiva sul caso.
Art. 3.
(Norme finali).
1. Per le finalità di cui alla presente legge le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, a
valere sui propri bilanci, alla realizzazione delle schede di
rilevamento delle impronte, che sono distribuite gratuitamente
a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di
assistenza al parto, insieme ad ogni altro materiale
necessario ed idoneo a tale utilizzazione.