XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 312




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obblighi del direttore sanitario).

        1. Il direttore sanitario delle strutture sanitarie pubbliche e private presso le quali si pratica l'assistenza al parto dispone che, operato il taglio del cordone ombelicale e prestate le prime cure al neonato, il medico o l'ostetrico provveda ad imprimere su una apposita scheda l'impronta del piede destro del neonato e contestualmente l'impronta del dito indice della mano destra della madre, prima che essi lascino la sala parto o la sala operatoria nel caso di taglio cesareo. La scheda deve essere numerata progressivamente e inviata immediatamente alla direzione sanitaria. Sulla scheda deve essere annotato il numero del braccialetto identificativo della madre e del neonato.
        2. Quando la nascita avviene al di fuori delle strutture sanitarie, alle operazioni di cui al comma 1 provvede il medico o l'ostetrico che redige il certificato di assistenza di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921.
        3. La scheda, con l'impronta del neonato e, quando possibile, con quella della madre, è consegnata dal medico o dall'ostetrico alla direzione sanitaria presso la quale il neonato è ricoverato successivamente alla nascita, ovvero, nel caso in cui non vi sia ricovero, presso la struttura sanitaria pubblica più vicina all'abitazione del neonato stesso.


Art. 2.

(Prova d'identità - Certificazioni).

        1. Nel caso di discordanza dei numeri riportati sui braccialetti identificativi della madre e del neonato, ai sensi dell'articolo 1, il direttore sanitario confronta le schede relative alle impronte corrispondenti, redigendo apposito verbale di accertamento di identità.
        2. Nel caso il braccialetto identificativo sia smarrito ovvero in caso di rapimento del neonato o di altro illecito, il direttore sanitario richiede la consulenza di un perito tecnico, che procede al confronto delle impronte raccolte con quelle del neonato non altrimenti identificabile e redige un apposito verbale di perizia sulla base del quale lo stesso direttore sanitario rilascia una certificazione di accertamento di identità.
        3. In caso di contestazioni o di delitti, il giudice assume quale prova di identità le impronte raccolte presso la direzione sanitaria e nomina un ulteriore perito per la pronuncia definitiva sul caso.


Art. 3.

(Norme finali).

        1. Per le finalità di cui alla presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, a valere sui propri bilanci, alla realizzazione delle schede di rilevamento delle impronte, che sono distribuite gratuitamente a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di assistenza al parto, insieme ad ogni altro materiale necessario ed idoneo a tale utilizzazione.



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