XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 311




        Onorevoli Colleghi! - L'intervento predisposto con la presente proposta di legge mira ad avversare, nel modo più efficace e penetrante possibile, l'abuso intrafamiliare a danno di minori ed i reati connessi alla pedofilia, attraverso un corpo di norme che nascono dalla consapevolezza che la risposta sanzionatoria non è risolutiva del problema, ma deve essere completata per l'aspetto preventivo, fondamentale in quanto volto al duplice obiettivo di individuare i minori a rischio e proteggerli, e di evitare, da parte dei colpevoli, la reiterazione di comportamenti illeciti.
        Le previsioni legislative devono consentire di individuare il minore ad alto rischio o vittima dell'abuso, soprattutto quando questo è perpetrato nell'ambiente scolastico o all'interno del nucleo familiare, al fine di tutelarne la personalità, la dignità e l'identità. Nell'abuso all'interno della famiglia, o connesso alla pedofilia, la prevenzione e l'incisività dell'intervento giocano un ruolo fondamentale, in particolare se si pensa che, nella maggior parte dei casi, tali reati sono accompagnati da reticenze e resistenze che nascono nello stesso ambiente familiare.
        Si tenga, inoltre, conto che tali manifestazioni delittuose presentano un alto grado di "ricaduta": perciò è parso opportuno prevedere la possibilità, su richiesta del condannato, di assicurare un trattamento psichiatrico, psicoterapeutico o farmacologico durante la detenzione o in alternativa a questa, proprio per favorire la rieducazione ed evitare la commissione, in futuro, di reati della stessa specie.
        Si tratta di norme già applicate con successo in altri Paesi, anche in forma di trattamento obbligatorio (Francia, Germania) o come condizione necessaria per la libertà condizionale (Belgio).
        Sempre al fine di evitare la reiterazione dei reati intrafamiliari o connessi alla pedofilia, sono state previste le norme che comportano l'applicazione di misure interdittive, ulteriori rispetto a quelle esistenti, come l'applicazione di particolari misure di sicurezza o l'allontanamento del domicilio domestico nel caso di abuso intrafamiliare.
        Per quanto riguarda i reati connessi alla pedofilia, è da tenere presente che in nessuna norma del codice penale vigente tali reati sono espressamente considerati, come denunciato dagli stessi magistrati che sono costretti a vere e proprie acrobazie giuridiche per arrestare e tenere in carcere sfruttatori e mercanti di bambini.
        Questa forma di devianza sessuale (per la quale, anche a livello internazionale, è ormai invalso l'uso del termine "pedofilia", nonostante lo stesso abbia un altro significato etimologico), è in continua crescita, ed è diventata un male diffuso di cui un numero sempre più alto di minori è vittima.
        Colmare le lacune legislative significa consentire la repressione e la prevenzione degli abusi. Non sono tollerabili ulteriori ritardi o dubbi nella lotta ad un fenomeno che in questi ultimi tempi si è rivelato, per dimensioni nazionali ed internazionali, di una vastità e di una gravità molto preoccupanti.
        La precisa ampiezza del fenomeno in Italia, come negli altri Paesi, è difficilmente quantificabile: una recente ricerca dell'Università La Sapienza di Roma individua nell'uno per cento della popolazione le persone con tendenze pedofile, mentre solo l'uno per cento di queste darebbe sfogo ai propri istinti. Altre fonti forniscono dati più preoccupanti: i pedofili che commettono abusi sui minori in Italia sarebbero circa ventimila. Ma la lacuna legislativa comporta anche l'impossibilità di avere dati attendibili.
        Indicativi a tale riguardo i dati forniti dal Ministero dell'interno, che evidenziano la prevalenza degli abusi nell'ambito familiare, ma anche la scarsa disponibilità di dati e la loro possibile distorsione.
        E' inoltre da tenere in debito conto che molte violenze, soprattutto quelle commesse in ambito familiare, non sono seguite, salvo in caso di gravi danni al minore, dalla presentazione di denunce.
        La scelta del titolo della presente proposta di legge è dovuta alla finalità che esso si pone, di prevenire ed evitare anche i reati connessi alla pedofilia, intesa non come tendenza ad abitudini sessuali, ma come comportamento di rilevanza penale.
        Il Parlamento nella XIII legislatura ha approvato una legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (legge 3 agosto 1998, n. 269).
        Le forze politiche hanno avvertito l'urgenza di adottare nuove norme più severe, e di superare i contrasti di schieramento, pur di arrivare in breve tempo all'approvazione del testo di legge in questione. In esso si colpisce più duramente chi abusa sessualmente dei minori, chi incoraggia la prostituzione minorile, chi detiene o distribuisce materiale pornografico che ha per oggetto un minore, ed anche chi compie tali reati all'estero approfittando delle situazioni d'indigenza e di bisogno che spingono molti minori a prostituirsi.
        Queste norme si sono rese necessarie, come dicevamo, dato che quelle del nostro codice penale non individuano fattispecie oggi, invece, evidenziate, e delle quali alcune sono collegate all'uso dei nuovi strumenti tecnologici.
        Ma, come da più parti è stato rilevato, occorre completare la legislazione al riguardo con precise ed efficaci norme relative alla prevenzione.
        Passando all'esame dei singoli articoli, il primo di essi si basa sul motivo che la scuola deve essere l'istituzione per individuare i minori vittime di abuso o a rischio e le iniziative utili per prevenire in loro danno i reati connessi alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale.
        Le funzioni di garante scolastico sono affidate dalla presente proposta di legge al medico scolastico, che già oggi espleta funzioni che gli faciliterebbero il nuovo compito, e del quale è disposta la presenza in tutte le scuole per il tempo necessario ad espletare le nuove funzioni. Si è ritenuto opportuno per tali compiti individuare una figura già esistente nell'ambito scolastico, anziché introdurne una nuova, sia per evitare sovrapposizioni di competenze, sia perché il medico scolastico, in un'ottica della difesa della salute sempre più centrata sulla prevenzione, potrà individuare la necessità d'intervento specialistico (psicologo, neuropsichiatra, eccetera) senza suscitare reazioni ed allarmi che potrebbero arrecare ulteriori danni ai minori a rischio.
        Il consiglio scolastico distrettuale deve promuovere corsi di aggiornamento per i docenti cui possano partecipare anche i genitori ed il personale non docente, per favorire l'individuazione dei casi di disagio minorile che inducano a ritenere utile un intervento a tutela del minore.
        Per quanto riguarda l'alto grado di "ricaduta" dei reati connessi alla pedofilia, è parso opportuno prevedere con la presente proposta di legge la possibilità di un trattamento psichiatrico psicoterapeutico o farmacologico, durante la detenzione (articolo 2) o in alternativa a questa, come condizione per accedere ai benefìci della sospensione condizionale della pena o alle misure alternative al regime carcerario (articolo 3). Si tratta di norme ispirate in parte a quelle già in vigore per i tossicodipendenti.
        Con l'articolo 4 sono introdotti obblighi del condannato riguardo alla comunicazione della propria residenza. La disposizione ha lo scopo di evitare la reiterazione dei reati di abuso sessuale contro i minori, introducendo un istituto di derivazione statunitense. Si tratta, in tutti i casi in cui il magistrato lo reputi opportuno, di porre in grado le autorità di polizia di comunicare alle autorità scolastiche distrettuali, alle autorità di polizia locali ed alle associazioni ed istituzioni frequentate prevalentemente da minori di quattordici anni, la presenza nel luogo di persona condannata per reati contro minori di tale età.
        La ratio è quella di mettere in grado di operare una sorta di controllo sulle possibili vittime di reati. Non si vuole creare allarmismo nella collettività, ma alzare la soglia di attenzione dei responsabili dell'istituzione che è più vicina alle possibili vittime di certe "attenzioni".
        Si è posto il limite che i reati già commessi abbiano avuto come vittime minori di anni quattordici, visto che si vogliono tutelare i soggetti a rischio e più fragili. E proprio per evitare di provocare vere e proprie "cacce all'untore" si sono individuate, quali destinatarie della "notificazione", persone autorevoli, come il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, i presidi delle scuole medie e i direttori didattici, che potranno dare ai loro collaboratori le relative informazioni nel modo e con le misure che, discrezionalmente, riterranno più opportuni.
        La notificazione potrebbe essere utile sia agli effetti della prevenzione sia della repressione, visto che l'essere "sotto controllo" può avere un effetto deterrente. Questo effetto, infatti, è stato testimoniato negli Stati Uniti, lì dove l'istituto in questione opera da molti anni con buoni risultati.
        L'articolo 5 riguarda le misure di sicurezza e di prevenzione.
        L'articolo 6 aggiunge tra le pene accessorie previste dall'articolo 604-nonies del codice penale l'interdizione perpetua dall'insegnamento e quella dall'impiego o da incarichi nelle istituzioni o associazioni frequentate da minori.
        L'articolo 7 prevede l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) di "unità di prevenzione e sostegno", per programmi di formazione dei medici scolastici, di assistenza alle vittime e di prevenzione. Tra i compiti di tali unità vi è quello di collaborare, o promuovere l'istituzione di un apposito numero telefonico pubblico gratuito, che operi in stretto contatto con gli appositi uffici per i minori istituiti presso le divisioni anticrimine delle prefetture.
        La necessità di farsi carico di sanare le ferite prodotte sul minore è legata anche al dato, purtroppo riscontrato in vari Paesi, che una percentuale molto elevata di coloro che commettono da adulti tale tipo di reati ne sono stati a loro volta vittime da bambini.
        L'articolo 8 prevede l'istituzione dell'Osservatorio per la raccolta dei dati e la lotta alla pedofilia, e la stretta correlazione delle iniziative del Governo con le organizzazioni non governative che si occupano della protezione dell'infanzia. Tutto ciò anche al fine di costituire le premesse per un'efficace azione di livello europeo ed internazionale, per la quale l'articolo 9 prevede appositi accordi bilaterali.
        L'articolo 10 prevede una relazione annuale al Parlamento del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno, della sanità e per la solidarietà sociale.
        Non sono previste norme di copertura, sia perché le disposizioni che concernono l'istituzione del garante scolastico e delle unità di prevenzione presso le ASL rientrano tra le attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale, sia perché nella legge recante norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori è previsto un apposito Fondo cui affluiscono le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della stessa legge.




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