XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 311
Onorevoli Colleghi! - L'intervento predisposto con la
presente proposta di legge mira ad avversare, nel modo più
efficace e penetrante possibile, l'abuso intrafamiliare a
danno di minori ed i reati connessi alla pedofilia, attraverso
un corpo di norme che nascono dalla consapevolezza che la
risposta sanzionatoria non è risolutiva del problema, ma deve
essere completata per l'aspetto preventivo, fondamentale in
quanto volto al duplice obiettivo di individuare i minori a
rischio e proteggerli, e di evitare, da parte dei colpevoli,
la reiterazione di comportamenti illeciti.
Le previsioni legislative devono consentire di individuare
il minore ad alto rischio o vittima dell'abuso, soprattutto
quando questo è perpetrato nell'ambiente scolastico o
all'interno del nucleo familiare, al fine di tutelarne la
personalità, la dignità e l'identità. Nell'abuso all'interno
della famiglia, o connesso alla pedofilia, la prevenzione e
l'incisività dell'intervento giocano un ruolo fondamentale, in
particolare se si pensa che, nella maggior parte dei casi,
tali reati sono accompagnati da reticenze e resistenze che
nascono nello stesso ambiente familiare.
Si tenga, inoltre, conto che tali manifestazioni
delittuose presentano un alto grado di "ricaduta": perciò è
parso opportuno prevedere la possibilità, su richiesta del
condannato, di assicurare un trattamento psichiatrico,
psicoterapeutico o farmacologico durante la detenzione o in
alternativa a questa, proprio per favorire la rieducazione ed
evitare la commissione, in futuro, di reati della stessa
specie.
Si tratta di norme già applicate con successo in altri
Paesi, anche in forma di trattamento obbligatorio (Francia,
Germania) o come condizione necessaria per la libertà
condizionale (Belgio).
Sempre al fine di evitare la reiterazione dei reati
intrafamiliari o connessi alla pedofilia, sono state previste
le norme che comportano l'applicazione di misure interdittive,
ulteriori rispetto a quelle esistenti, come l'applicazione di
particolari misure di sicurezza o l'allontanamento del
domicilio domestico nel caso di abuso intrafamiliare.
Per quanto riguarda i reati connessi alla pedofilia, è da
tenere presente che in nessuna norma del codice penale vigente
tali reati sono espressamente considerati, come denunciato
dagli stessi magistrati che sono costretti a vere e proprie
acrobazie giuridiche per arrestare e tenere in carcere
sfruttatori e mercanti di bambini.
Questa forma di devianza sessuale (per la quale, anche a
livello internazionale, è ormai invalso l'uso del termine
"pedofilia", nonostante lo stesso abbia un altro significato
etimologico), è in continua crescita, ed è diventata un male
diffuso di cui un numero sempre più alto di minori è
vittima.
Colmare le lacune legislative significa consentire la
repressione e la prevenzione degli abusi. Non sono tollerabili
ulteriori ritardi o dubbi nella lotta ad un fenomeno che in
questi ultimi tempi si è rivelato, per dimensioni nazionali ed
internazionali, di una vastità e di una gravità molto
preoccupanti.
La precisa ampiezza del fenomeno in Italia, come negli
altri Paesi, è difficilmente quantificabile: una recente
ricerca dell'Università La Sapienza di Roma individua nell'uno
per cento della popolazione le persone con tendenze pedofile,
mentre solo l'uno per cento di queste darebbe sfogo ai propri
istinti. Altre fonti forniscono dati più preoccupanti: i
pedofili che commettono abusi sui minori in Italia sarebbero
circa ventimila. Ma la lacuna legislativa comporta anche
l'impossibilità di avere dati attendibili.
Indicativi a tale riguardo i dati forniti dal Ministero
dell'interno, che evidenziano la prevalenza degli abusi
nell'ambito familiare, ma anche la scarsa disponibilità di
dati e la loro possibile distorsione.
E' inoltre da tenere in debito conto che molte violenze,
soprattutto quelle commesse in ambito familiare, non sono
seguite, salvo in caso di gravi danni al minore, dalla
presentazione di denunce.
La scelta del titolo della presente proposta di legge è
dovuta alla finalità che esso si pone, di prevenire ed evitare
anche i reati connessi alla pedofilia, intesa non come
tendenza ad abitudini sessuali, ma come comportamento di
rilevanza penale.
Il Parlamento nella XIII legislatura ha approvato una
legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova
forma di riduzione in schiavitù (legge 3 agosto 1998, n.
269).
Le forze politiche hanno avvertito l'urgenza di adottare
nuove norme più severe, e di superare i contrasti di
schieramento, pur di arrivare in breve tempo all'approvazione
del testo di legge in questione. In esso si colpisce più
duramente chi abusa sessualmente dei minori, chi incoraggia la
prostituzione minorile, chi detiene o distribuisce materiale
pornografico che ha per oggetto un minore, ed anche chi compie
tali reati all'estero approfittando delle situazioni
d'indigenza e di bisogno che spingono molti minori a
prostituirsi.
Queste norme si sono rese necessarie, come dicevamo, dato
che quelle del nostro codice penale non individuano
fattispecie oggi, invece, evidenziate, e delle quali alcune
sono collegate all'uso dei nuovi strumenti tecnologici.
Ma, come da più parti è stato rilevato, occorre completare
la legislazione al riguardo con precise ed efficaci norme
relative alla prevenzione.
Passando all'esame dei singoli articoli, il primo di essi
si basa sul motivo che la scuola deve essere l'istituzione per
individuare i minori vittime di abuso o a rischio e le
iniziative utili per prevenire in loro danno i reati connessi
alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale.
Le funzioni di garante scolastico sono affidate dalla
presente proposta di legge al medico scolastico, che già oggi
espleta funzioni che gli faciliterebbero il nuovo compito, e
del quale è disposta la presenza in tutte le scuole per il
tempo necessario ad espletare le nuove funzioni. Si è ritenuto
opportuno per tali compiti individuare una figura già
esistente nell'ambito scolastico, anziché introdurne una
nuova, sia per evitare sovrapposizioni di competenze, sia
perché il medico scolastico, in un'ottica della difesa della
salute sempre più centrata sulla prevenzione, potrà
individuare la necessità d'intervento specialistico
(psicologo, neuropsichiatra, eccetera) senza suscitare
reazioni ed allarmi che potrebbero arrecare ulteriori danni ai
minori a rischio.
Il consiglio scolastico distrettuale deve promuovere corsi
di aggiornamento per i docenti cui possano partecipare anche i
genitori ed il personale non docente, per favorire
l'individuazione dei casi di disagio minorile che inducano a
ritenere utile un intervento a tutela del minore.
Per quanto riguarda l'alto grado di "ricaduta" dei reati
connessi alla pedofilia, è parso opportuno prevedere con la
presente proposta di legge la possibilità di un trattamento
psichiatrico psicoterapeutico o farmacologico, durante la
detenzione (articolo 2) o in alternativa a questa, come
condizione per accedere ai benefìci della sospensione
condizionale della pena o alle misure alternative al regime
carcerario (articolo 3). Si tratta di norme ispirate in parte
a quelle già in vigore per i tossicodipendenti.
Con l'articolo 4 sono introdotti obblighi del condannato
riguardo alla comunicazione della propria residenza. La
disposizione ha lo scopo di evitare la reiterazione dei reati
di abuso sessuale contro i minori, introducendo un istituto di
derivazione statunitense. Si tratta, in tutti i casi in cui il
magistrato lo reputi opportuno, di porre in grado le autorità
di polizia di comunicare alle autorità scolastiche
distrettuali, alle autorità di polizia locali ed alle
associazioni ed istituzioni frequentate prevalentemente da
minori di quattordici anni, la presenza nel luogo di persona
condannata per reati contro minori di tale età.
La ratio è quella di mettere in grado di operare una
sorta di controllo sulle possibili vittime di reati. Non si
vuole creare allarmismo nella collettività, ma alzare la
soglia di attenzione dei responsabili dell'istituzione che è
più vicina alle possibili vittime di certe "attenzioni".
Si è posto il limite che i reati già commessi abbiano
avuto come vittime minori di anni quattordici, visto che si
vogliono tutelare i soggetti a rischio e più fragili. E
proprio per evitare di provocare vere e proprie "cacce
all'untore" si sono individuate, quali destinatarie della
"notificazione", persone autorevoli, come il dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, i presidi delle scuole
medie e i direttori didattici, che potranno dare ai loro
collaboratori le relative informazioni nel modo e con le
misure che, discrezionalmente, riterranno più opportuni.
La notificazione potrebbe essere utile sia agli effetti
della prevenzione sia della repressione, visto che l'essere
"sotto controllo" può avere un effetto deterrente. Questo
effetto, infatti, è stato testimoniato negli Stati Uniti, lì
dove l'istituto in questione opera da molti anni con buoni
risultati.
L'articolo 5 riguarda le misure di sicurezza e di
prevenzione.
L'articolo 6 aggiunge tra le pene accessorie previste
dall'articolo 604-nonies del codice penale
l'interdizione perpetua dall'insegnamento e quella
dall'impiego o da incarichi nelle istituzioni o associazioni
frequentate da minori.
L'articolo 7 prevede l'istituzione presso ogni azienda
sanitaria locale (ASL) di "unità di prevenzione e sostegno",
per programmi di formazione dei medici scolastici, di
assistenza alle vittime e di prevenzione. Tra i compiti di
tali unità vi è quello di collaborare, o promuovere
l'istituzione di un apposito numero telefonico pubblico
gratuito, che operi in stretto contatto con gli appositi
uffici per i minori istituiti presso le divisioni anticrimine
delle prefetture.
La necessità di farsi carico di sanare le ferite prodotte
sul minore è legata anche al dato, purtroppo riscontrato in
vari Paesi, che una percentuale molto elevata di coloro che
commettono da adulti tale tipo di reati ne sono stati a loro
volta vittime da bambini.
L'articolo 8 prevede l'istituzione dell'Osservatorio per
la raccolta dei dati e la lotta alla pedofilia, e la stretta
correlazione delle iniziative del Governo con le
organizzazioni non governative che si occupano della
protezione dell'infanzia. Tutto ciò anche al fine di
costituire le premesse per un'efficace azione di livello
europeo ed internazionale, per la quale l'articolo 9 prevede
appositi accordi bilaterali.
L'articolo 10 prevede una relazione annuale al Parlamento
del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno,
della sanità e per la solidarietà sociale.
Non sono previste norme di copertura, sia perché le
disposizioni che concernono l'istituzione del garante
scolastico e delle unità di prevenzione presso le ASL
rientrano tra le attività istituzionali del Servizio sanitario
nazionale, sia perché nella legge recante norme contro lo
sfruttamento sessuale dei minori è previsto un apposito Fondo
cui affluiscono le multe irrogate, le somme di denaro
confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni
confiscati ai sensi della stessa legge.