XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 311




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Garante scolastico).

        1. Presso le scuole di ogni ordine e grado il medico scolastico, del quale è assicurata la presenza necessaria in rapporto al numero degli alunni iscritti, svolge anche le funzioni di garante scolastico, a salvaguardia di un'efficace strategia di prevenzione, vigilanza e intervento in materia di disagio minorile, evidenziato da assenteismo scolastico, mancanza di profitto o, in genere, da qualsiasi comportamento che induca a ritenere utile un intervento a tutela del minore.
        2. Il medico scolastico, nelle funzioni di garante, in stretta collaborazione con il responsabile dell'istituto, i docenti, i rappresentanti degli organismi collegiali, gli assistenti sociali circoscrizionali e l'unità dell'azienda sanitaria locale (ASL), istituita ai sensi dell'articolo 7:

                a) provvede a tenere incontri formali e programmati con il direttore didattico o il preside, i docenti, gli assistenti sociali della circoscrizione, i servizi dell'ASL e i rappresentanti di classe e di circolo o d'istituto, redigendone apposito verbale, di cui è inviata copia al dirigente dell'ufficio scolastico regionale da parte del direttore o del preside;

                b) per ogni minore di cui sia stato evidenziato il disagio individua e segnala, nelle forme caso per caso ritenute più idonee, alla persona o organismo competente ad intraprenderle, le iniziative ritenute necessarie. Rimane in contatto con tali persone o organismi, per seguire l'evolversi della situazione e l'esito della stessa, anche al fine di individuare le cause più profonde del disagio e gli strumenti più idonei ad affrontarle, in collaborazione con la famiglia;
                c) si assicura che siano posti in essere i provvedimenti, anche di carattere generale, ritenuti necessari dall'istituzione scolastica e dai competenti servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, per prevenire e ridurre i casi di disagio minorile;

                d) partecipa ai periodici corsi di formazione e di aggiornamento per i medici scolastici organizzati dalle unità delle ASL, istituite ai sensi dell'articolo 7.

        3. Il consiglio scolastico del distretto organizza, a mezzo di apposite èquipe, costituite da psicologi dell'età evolutiva, neuropsichiatri infantili e pediatri, corsi di aggiornamento per i docenti. I corsi si svolgeranno in ogni scuola, secondo i criteri e le modalità individuati dal collegio dei docenti, al fine di porre in grado il corpo insegnante di favorire l'individuazione di casi di disagio minorile che inducano a ritenere utile un intervento a tutela del minore. Ai corsi possono partecipare i genitori ed il personale non docente della scuola, al fine di incentivare una politica di informazione diffusa sul territorio.


Art. 2.

(Trattamento durante la detenzione).

        1. Nel corso della detenzione il condannato per un reato in danno di un minore, se lo richiede, deve essere sottoposto a trattamento psicoterapeutico, neuropsichiatrico o farmacologico, a cura dell'amministrazione, nel modo più efficace, secondo le prescrizioni imposte dal tribunale di sorveglianza.
        2. Gli organi preposti al trattamento riferiscono periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento del medesimo.
        3. Del trattamento di cui al presente articolo, una volta effettuato, il tribunale di sorveglianza tiene conto ai fini dell'eventuale applicazione delle misure alternative nel corso della detenzione.

Art. 3.

(Sospensione condizionale della pena e
misure alternative al regime detentivo).

        1. La sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, o l'applicazione delle misure alternative al regime detentivo, possono essere subordinate dal giudice al trattamento di cui all'articolo 2 della presente legge, al quale il condannato accetti di sottoporsi, condotto secondo le prescrizioni imposte dal giudice o dal tribunale di sorveglianza.
        2. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto il trattamento, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione o ne ha rifiutato l'esecuzione.


Art. 4.

(Residenza del condannato).

        1. Il condannato per un reato in danno di minori di anni quattordici deve, al momento della messa in libertà, comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza, nonché la dimora, qualora non coincidente con la prima.
        2. La comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere rinnovata, durante i successivi cinque anni, ad ogni cambiamento di residenza o dimora.
        3. Il magistrato, valutato il caso, potrà dare comunicazione all'autorità di polizia giudiziaria, qualora lo ritenga opportuno, dei luoghi indicati dalla persona, prescrivendo, quando necessario, di informare le autorità scolastiche locali, nelle persone dei dirigenti degli uffici scolastici regionali, dei presidi e dei direttori didattici nonché le istituzioni e le associazioni frequentate prevalentemente da minori di anni quattordici.
        4. Nel rispetto della libertà e della dignità delle persone interessate, l'autorità di polizia collaborerà con i soggetti e gli enti di cui comma 3, per le misure necessarie a prevenire danni a minori.


Art. 5.

(Misure di sicurezza).

        1. Il condannato o l'imputato per uno o più reati nei confronti dei minori, oltre alle misure previste dall'articolo 215 del codice penale, può essere sottoposto ad una o più delle seguenti misure di sicurezza:

                a) ritiro del passaporto o esclusione da questo del visto per alcuni Paesi esteri;

                b) divieto di accesso ai luoghi che ospitano comunità di minori infra quattordicenni.

        2. Le misure di sicurezza possono essere sospese, in tutto o in parte, qualora il condannato o l'indagato richieda di sottoporsi a trattamento neuropsichiatrico o psicoterapeutico o farmacologico, con le modalità indicate dal giudice.


Art. 6.

(Pene accessorie).

        1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

            "3-bis) l'interdizione perpetua dall'insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole di ogni ordine e grado;

            3-ter) l'interdizione dall'impiego o da incarichi in istituzioni ed associazioni frequentate prevalentemente da minori".


Art. 7.

(Unità di prevenzione e sostegno).

        1. Presso ogni ASL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio materno infantile, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce l'unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori, che, d'intesa con gli altri servizi della ASL e del territorio:

                a) organizza, in collaborazione con le università e con gli ordini dei medici, i corsi di formazione e di aggiornamento dei medici scolastici, in particolare per i compiti previsti dall'articolo 1;

                b) provvede a realizzare o a fare realizzare programmi di sensibilizzazione, di informazione e sostegno, incentrati sulla prevenzione, sull'assistenza alle vittime ed alle loro famiglie e sui rischi giudiziari in cui possono incorrere gli autori di reati contro i minori;

                c) collabora con la linea telefonica pubblica gratuita per interventi di prevenzione e sostegno psicologico riguardanti i minori e le loro famiglie, o ne promuove l'istituzione nel caso non sia operante nel proprio territorio.


Art. 8.

(Osservatorio per la lotta all'abuso ed allo sfruttamento
sessuale dei minori).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio per la lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, di seguito denominato "Osservatorio" cui partecipano rappresentanti del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno nonché dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di ricerca di Firenze.
        2. L'Osservatorio collabora alle azioni di livello nazionale, e concernenti la partecipazione dell'Italia, a livello europeo e mondiale, alle azioni necessarie per combattere i reati connessi alla pedofilia e l'abuso e lo sfruttamento dei minori.
        3. L'Osservatorio provvede alla raccolta dei dati sui procedimenti riguardanti reati in danno di minori, sulla pedofilia e la prostituzione minorile, sui minori scomparsi e sull'esito delle ricerche, nonché sull'assistenza fornita ai minori vittime ed alle loro famiglie, sulle attività, anche di livello internazionale, connesse alla lotta ai reati che coinvolgono minori ed ogni altro dato ritenuto utile, anche ai fini della costituzione, presso l'Osservatorio, in accordo con gli altri Stati, di una banca mondiale per la lotta all'abuso sui minori ed ai reati connessi alla pedofilia.
        4. Entro il 31 marzo di ciascun anno è pubblicato, a cura dell'Osservatorio, un rapporto sui dati di cui al comma 3. A tale fine l'Osservatorio si dota di un apposito regolamento.
        5. L'Osservatorio, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, i Ministri della giustizia, dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, organizza periodici incontri interministeriali con i rappresentanti del Fondo dell'infanzia delle Nazioni Unite dell'Infanzia, della campagna contro la prostituzione infantile e delle altre associazioni di protezione dell'infanzia, affinché si creino strette correlazioni tra settori governativi e non governativi ai fini della puntuale applicazione delle norme della presente legge.
        6. I Ministri di cui al comma 5 organizzano periodiche campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione per prevenire i reati che riguardano i minori.


Art. 9.

(Accordi bilaterali).

        1. Il Governo italiano, tramite i propri rappresentanti, stipula accordi bilaterali con i Paesi esteri, volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati che coinvolgono i minori e della diffusione, anche attraverso le reti telematiche, di notizie che possano agevolare tali reati.


Art. 10.

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, presenta annualmente al Parlamento una relazione concernente le problematiche relative ai reati che coinvolgono i minori, anche sotto l'aspetto sanitario e sociale, e le iniziative dirette a rimuoverne le cause.



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