XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 311
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Garante scolastico).
1. Presso le scuole di ogni ordine e grado il medico
scolastico, del quale è assicurata la presenza necessaria in
rapporto al numero degli alunni iscritti, svolge anche le
funzioni di garante scolastico, a salvaguardia di un'efficace
strategia di prevenzione, vigilanza e intervento in materia di
disagio minorile, evidenziato da assenteismo scolastico,
mancanza di profitto o, in genere, da qualsiasi comportamento
che induca a ritenere utile un intervento a tutela del
minore.
2. Il medico scolastico, nelle funzioni di garante, in
stretta collaborazione con il responsabile dell'istituto, i
docenti, i rappresentanti degli organismi collegiali, gli
assistenti sociali circoscrizionali e l'unità dell'azienda
sanitaria locale (ASL), istituita ai sensi dell'articolo 7:
a) provvede a tenere incontri formali e
programmati con il direttore didattico o il preside, i
docenti, gli assistenti sociali della circoscrizione, i
servizi dell'ASL e i rappresentanti di classe e di circolo o
d'istituto, redigendone apposito verbale, di cui è inviata
copia al dirigente dell'ufficio scolastico regionale da parte
del direttore o del preside;
b) per ogni minore di cui sia stato evidenziato il
disagio individua e segnala, nelle forme caso per caso
ritenute più idonee, alla persona o organismo competente ad
intraprenderle, le iniziative ritenute necessarie. Rimane in
contatto con tali persone o organismi, per seguire l'evolversi
della situazione e l'esito della stessa, anche al fine di
individuare le cause più profonde del disagio e gli strumenti
più idonei ad affrontarle, in collaborazione con la
famiglia;
c) si assicura che siano posti in essere i
provvedimenti, anche di carattere generale, ritenuti necessari
dall'istituzione scolastica e dai competenti servizi,
nell'ambito delle rispettive competenze, per prevenire e
ridurre i casi di disagio minorile;
d) partecipa ai periodici corsi di formazione e di
aggiornamento per i medici scolastici organizzati dalle unità
delle ASL, istituite ai sensi dell'articolo 7.
3. Il consiglio scolastico del distretto organizza, a
mezzo di apposite èquipe, costituite da psicologi
dell'età evolutiva, neuropsichiatri infantili e pediatri,
corsi di aggiornamento per i docenti. I corsi si svolgeranno
in ogni scuola, secondo i criteri e le modalità individuati
dal collegio dei docenti, al fine di porre in grado il corpo
insegnante di favorire l'individuazione di casi di disagio
minorile che inducano a ritenere utile un intervento a tutela
del minore. Ai corsi possono partecipare i genitori ed il
personale non docente della scuola, al fine di incentivare una
politica di informazione diffusa sul territorio.
Art. 2.
(Trattamento durante la detenzione).
1. Nel corso della detenzione il condannato per un reato
in danno di un minore, se lo richiede, deve essere sottoposto
a trattamento psicoterapeutico, neuropsichiatrico o
farmacologico, a cura dell'amministrazione, nel modo più
efficace, secondo le prescrizioni imposte dal tribunale di
sorveglianza.
2. Gli organi preposti al trattamento riferiscono
periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento
del medesimo.
3. Del trattamento di cui al presente articolo, una volta
effettuato, il tribunale di sorveglianza tiene conto ai fini
dell'eventuale applicazione delle misure alternative nel corso
della detenzione.
Art. 3.
(Sospensione condizionale della pena e
misure alternative al regime detentivo).
1. La sospensione condizionale della pena, ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale, o l'applicazione delle
misure alternative al regime detentivo, possono essere
subordinate dal giudice al trattamento di cui all'articolo 2
della presente legge, al quale il condannato accetti di
sottoporsi, condotto secondo le prescrizioni imposte dal
giudice o dal tribunale di sorveglianza.
2. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o
ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha
interrotto il trattamento, ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che
la persona non ha collaborato alla definizione o ne ha
rifiutato l'esecuzione.
Art. 4.
(Residenza del condannato).
1. Il condannato per un reato in danno di minori di anni
quattordici deve, al momento della messa in libertà,
comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà
la sua residenza, nonché la dimora, qualora non coincidente
con la prima.
2. La comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere
rinnovata, durante i successivi cinque anni, ad ogni
cambiamento di residenza o dimora.
3. Il magistrato, valutato il caso, potrà dare
comunicazione all'autorità di polizia giudiziaria, qualora lo
ritenga opportuno, dei luoghi indicati dalla persona,
prescrivendo, quando necessario, di informare le autorità
scolastiche locali, nelle persone dei dirigenti degli uffici
scolastici regionali, dei presidi e dei direttori didattici
nonché le istituzioni e le associazioni frequentate
prevalentemente da minori di anni quattordici.
4. Nel rispetto della libertà e della dignità delle
persone interessate, l'autorità di polizia collaborerà con i
soggetti e gli enti di cui comma 3, per le misure necessarie a
prevenire danni a minori.
Art. 5.
(Misure di sicurezza).
1. Il condannato o l'imputato per uno o più reati nei
confronti dei minori, oltre alle misure previste dall'articolo
215 del codice penale, può essere sottoposto ad una o più
delle seguenti misure di sicurezza:
a) ritiro del passaporto o esclusione da questo
del visto per alcuni Paesi esteri;
b) divieto di accesso ai luoghi che ospitano
comunità di minori infra quattordicenni.
2. Le misure di sicurezza possono essere sospese, in tutto
o in parte, qualora il condannato o l'indagato richieda di
sottoporsi a trattamento neuropsichiatrico o psicoterapeutico
o farmacologico, con le modalità indicate dal giudice.
Art. 6.
(Pene accessorie).
1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
"3-bis) l'interdizione perpetua dall'insegnamento,
pubblico e privato, nelle scuole di ogni ordine e grado;
3-ter) l'interdizione dall'impiego o da incarichi
in istituzioni ed associazioni frequentate prevalentemente da
minori".
Art. 7.
(Unità di prevenzione e sostegno).
1. Presso ogni ASL, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il servizio materno infantile,
nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce
l'unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori,
che, d'intesa con gli altri servizi della ASL e del
territorio:
a) organizza, in collaborazione con le università
e con gli ordini dei medici, i corsi di formazione e di
aggiornamento dei medici scolastici, in particolare per i
compiti previsti dall'articolo 1;
b) provvede a realizzare o a fare realizzare
programmi di sensibilizzazione, di informazione e sostegno,
incentrati sulla prevenzione, sull'assistenza alle vittime ed
alle loro famiglie e sui rischi giudiziari in cui possono
incorrere gli autori di reati contro i minori;
c) collabora con la linea telefonica pubblica
gratuita per interventi di prevenzione e sostegno psicologico
riguardanti i minori e le loro famiglie, o ne promuove
l'istituzione nel caso non sia operante nel proprio
territorio.
Art. 8.
(Osservatorio per la lotta all'abuso ed allo sfruttamento
sessuale dei minori).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito l'Osservatorio per la lotta all'abuso e allo
sfruttamento sessuale dei minori, di seguito denominato
"Osservatorio" cui partecipano rappresentanti del Ministro per
la solidarietà sociale, del Ministero degli affari esteri, del
Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno nonché
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
del Centro di documentazione e di ricerca di Firenze.
2. L'Osservatorio collabora alle azioni di livello
nazionale, e concernenti la partecipazione dell'Italia, a
livello europeo e mondiale, alle azioni necessarie per
combattere i reati connessi alla pedofilia e l'abuso e lo
sfruttamento dei minori.
3. L'Osservatorio provvede alla raccolta dei dati sui
procedimenti riguardanti reati in danno di minori, sulla
pedofilia e la prostituzione minorile, sui minori scomparsi e
sull'esito delle ricerche, nonché sull'assistenza fornita ai
minori vittime ed alle loro famiglie, sulle attività, anche di
livello internazionale, connesse alla lotta ai reati che
coinvolgono minori ed ogni altro dato ritenuto utile, anche ai
fini della costituzione, presso l'Osservatorio, in accordo con
gli altri Stati, di una banca mondiale per la lotta all'abuso
sui minori ed ai reati connessi alla pedofilia.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno è pubblicato, a cura
dell'Osservatorio, un rapporto sui dati di cui al comma 3. A
tale fine l'Osservatorio si dota di un apposito
regolamento.
5. L'Osservatorio, d'intesa con il Ministro per la
solidarietà sociale, i Ministri della giustizia, dell'interno,
della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della
previdenza sociale, organizza periodici incontri
interministeriali con i rappresentanti del Fondo dell'infanzia
delle Nazioni Unite dell'Infanzia, della campagna contro la
prostituzione infantile e delle altre associazioni di
protezione dell'infanzia, affinché si creino strette
correlazioni tra settori governativi e non governativi ai fini
della puntuale applicazione delle norme della presente
legge.
6. I Ministri di cui al comma 5 organizzano periodiche
campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione per
prevenire i reati che riguardano i minori.
Art. 9.
(Accordi bilaterali).
1. Il Governo italiano, tramite i propri rappresentanti,
stipula accordi bilaterali con i Paesi esteri, volti alla
prevenzione ed alla repressione dei reati che coinvolgono i
minori e della diffusione, anche attraverso le reti
telematiche, di notizie che possano agevolare tali reati.
Art. 10.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri per la
solidarietà sociale, dell'interno, della pubblica istruzione,
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, presenta
annualmente al Parlamento una relazione concernente le
problematiche relative ai reati che coinvolgono i minori,
anche sotto l'aspetto sanitario e sociale, e le iniziative
dirette a rimuoverne le cause.