XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 309
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di consentire ai coniugi di trasmettere ai figli il
cognome della madre, in alternativa o assieme a quello del
padre. Nel caso i coniugi non dovessero raggiungere un accordo
in materia, al figlio saranno attribuiti d'ufficio entrambi i
cognomi. A sua volta il cittadino che assume il cognome di
entrambi i genitori può trasmetterne uno soltanto al figlio,
altrimenti si creerebbe una progressione geometrica di cognomi
ad ogni nuova generazione. L'opzione sul cognome è consentita
solo per il primo figlio, mentre i figli successivi dovranno
portare lo stesso cognome.
La norma consente all'Italia di adeguarsi al resto dei
Paesi dell'Unione europea, che già permettono l'attribuzione
del cognome della madre o del padre in pieno regime di
eguaglianza tra i sessi.
Viene inoltre stabilito che, anche in deroga alle norme
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante il regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
il cittadino maggiorenne può ottenere, a semplice domanda, il
cambiamento del cognome, sostituendo quello del padre con
quello della madre, ovvero assumendo entrambi i cognomi. Tale
opzione può essere esercitata per una sola volta, per cui
l'ufficiale dello stato civile considererà irricevibile una
seconda istanza di cambiamento di cognome.
In tale ottica, l'articolo unico di cui si compone la
presente proposta di legge stabilisce le modalità di
attribuzione del cognome dei figli alla nascita, nonché la
possibilità per il figlio maggiorenne di modificare il proprio
cognome in relazione ai cambiamenti avvenuti nello stato della
famiglia di origine.