XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 309
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori,
attribuisce al figlio all'atto della nascita il cognome del
padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i
cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i
genitori stessi.
2. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale
dello stato civile attribuisce al figlio all'atto della
nascita i cognomi di entrambi i genitori in ordine
alfabetico.
3. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi
genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio
lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
4. Il cittadino cui sia attribuito il cognome di entrambi
i genitori può trasmetterne al figlio soltanto uno, a propria
scelta.
5. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'ufficiale dello
stato civile provvede senza indugio al cambiamento del cognome
del cittadino maggiorenne, il quale domandi per iscritto, in
carta semplice, che gli sia attribuito il cognome della madre,
ovvero quello del padre, ovvero entrambi i cognomi, ed alleghi
una autocertificazione in carta semplice attestante tale
circostanza. L'ufficiale dello stato civile prende nota
dell'avvenuto cambiamento di cognome, che può essere richiesto
per una sola volta, e dichiara irricevibile ogni successiva
istanza di cambiamento.