XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 309




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio all'atto della nascita il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi.
        2. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio all'atto della nascita i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
        3. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
        4. Il cittadino cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al figlio soltanto uno, a propria scelta.
        5. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'ufficiale dello stato civile provvede senza indugio al cambiamento del cognome del cittadino maggiorenne, il quale domandi per iscritto, in carta semplice, che gli sia attribuito il cognome della madre, ovvero quello del padre, ovvero entrambi i cognomi, ed alleghi una autocertificazione in carta semplice attestante tale circostanza. L'ufficiale dello stato civile prende nota dell'avvenuto cambiamento di cognome, che può essere richiesto per una sola volta, e dichiara irricevibile ogni successiva istanza di cambiamento.



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