XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 308
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
integra le disposizioni del libro primo, titolo VI, capo V,
del codice civile, relative allo scioglimento del matrimonio
ed alla separazione dei coniugi, come modificate dalla legge
19 maggio 1975, n. 151, recante la riforma del diritto di
famiglia. L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di
assicurare ai figli della coppia che si separa una maggiore
tutela, non soltanto sul piano patrimoniale, ma anche su
quello psicologico ed affettivo. In tal senso esistono in
altri Paesi esempi molto chiari. Molti ordinamenti stranieri
non consentono la separazione dei coniugi aventi figli senza
un'adeguata preparazione psicologica, obbligatoriamente
disposta dal giudice che deve pronunciare la sentenza. In tal
senso, presso i tribunali, siedono dei veri e propri organi di
consulenza del giudice, i quali sono chiamati ad esprimere il
proprio parere dopo aver incontrato la coppia anche più volte,
se necessario. Lo scopo di un tale ciclo di incontri è quello
di far conoscere alle due persone, che sono in procinto di
separarsi, quali siano le esigenze psicologiche, pedagogiche,
educative ed affettive che essi dovranno impegnarsi a
soddisfare nei confronti dei propri figli anche dopo la
separazione o il divorzio. Fino a quando i due coniugi non
avranno raggiunto la piena consapevolezza di questi loro
doveri il giudice non potrà pronunciare la separazione.
A tale scopo l'articolo 1 della proposta di legge prevede
che l'unità di consulenza psicopedagogica trovi una sua
collocazione nella fase che precede il pronunciamento del
giudice.
L'articolo 2 istituisce presso ogni tribunale l'unità
psicopedagocica quale organo collegiale di consulenza del
giudice.
L'articolo 3 stabilisce i compiti e le prerogative
dell'unità, che potrà chiedere al giudice un provvedimento
affinché la coppia partecipi ad una serie di incontri presso
consultori pubblici o privati.
L'articolo 4 modifica la legge sul divorzio, introducendo
anche in questa fase le funzioni dell'unità di consulenza
psicopedagogica prima del pronunciamento definitivo del
tribunale in merito all'affidamento dei figli.
L'articolo 5 dispone che, in via transitoria, le nuove
norme non si applichino alle sentenze di divorzio le cui cause
siano già maturate alla data di entrata in vigore della
legge.
L'articolo 6 reca disposizioni sulla entrata in vigore
della nuova normativa.