XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 308




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge integra le disposizioni del libro primo, titolo VI, capo V, del codice civile, relative allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, come modificate dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, recante la riforma del diritto di famiglia. L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di assicurare ai figli della coppia che si separa una maggiore tutela, non soltanto sul piano patrimoniale, ma anche su quello psicologico ed affettivo. In tal senso esistono in altri Paesi esempi molto chiari. Molti ordinamenti stranieri non consentono la separazione dei coniugi aventi figli senza un'adeguata preparazione psicologica, obbligatoriamente disposta dal giudice che deve pronunciare la sentenza. In tal senso, presso i tribunali, siedono dei veri e propri organi di consulenza del giudice, i quali sono chiamati ad esprimere il proprio parere dopo aver incontrato la coppia anche più volte, se necessario. Lo scopo di un tale ciclo di incontri è quello di far conoscere alle due persone, che sono in procinto di separarsi, quali siano le esigenze psicologiche, pedagogiche, educative ed affettive che essi dovranno impegnarsi a soddisfare nei confronti dei propri figli anche dopo la separazione o il divorzio. Fino a quando i due coniugi non avranno raggiunto la piena consapevolezza di questi loro doveri il giudice non potrà pronunciare la separazione.
        A tale scopo l'articolo 1 della proposta di legge prevede che l'unità di consulenza psicopedagogica trovi una sua collocazione nella fase che precede il pronunciamento del giudice.
        L'articolo 2 istituisce presso ogni tribunale l'unità psicopedagocica quale organo collegiale di consulenza del giudice.
        L'articolo 3 stabilisce i compiti e le prerogative dell'unità, che potrà chiedere al giudice un provvedimento affinché la coppia partecipi ad una serie di incontri presso consultori pubblici o privati.
        L'articolo 4 modifica la legge sul divorzio, introducendo anche in questa fase le funzioni dell'unità di consulenza psicopedagogica prima del pronunciamento definitivo del tribunale in merito all'affidamento dei figli.
        L'articolo 5 dispone che, in via transitoria, le nuove norme non si applichino alle sentenze di divorzio le cui cause siano già maturate alla data di entrata in vigore della legge.
        L'articolo 6 reca disposizioni sulla entrata in vigore della nuova normativa.




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