XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 308
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Tutela dei figli minori nei procedimentidi separazione o
di scioglimento del matrimonio).
1. Prima di emanare i provvedimenti relativi
all'affidamento dei figli minori nei procedimenti di
separazione o di scioglimento del matrimonio, il giudice, al
fine di garantire l'equilibrio psichico ed il corretto
sviluppo sociale dei figli minori, dispone, salvo che con
provvedimento motivato ritenga non sia necessario, che le
parti abbiano uno o più colloqui con l'unità di consulenza
psicopedagogica prevista dall'articolo 2 del cui parere, oltre
che dell'accordo delle parti medesime, si deve tenere
conto.
Art. 2.
(Istituzione dell'unità di consulenza
psicopedagogica per la tutela dei minori).
1. Presso ciascun tribunale ordinario o per i minorenni è
istituita almeno una unità di consulenza psicopedagogica per
la tutela dei minori. L'unità è costituita da quattro
componenti: uno psicologo, un pedagogista, un avvocato ed un
assistente sociale, in possesso dei requisiti previsti per la
nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni.
2. L'unità di cui al comma 1 è organo collegiale di
consulenza del giudice nei casi previsti dall'articolo 155 del
codice civile ed in ogni altro caso in cui il giudice lo
ritenga utile.
3. Gli atti e le procedure dell'unità di consulenza
psicopedagogica sono adottati collegialmente e trasmessi al
giudice tramite un estensore allo scopo designato per ciascun
caso.
Art. 3.
(Competenze dell'unità di consulenza
psicopedagogica).
1. L'unità di consulenza psicopedagogica, valutata la
necessità, invia proposta scritta e motivata al giudice nei
casi in cui ritenga necessario che i genitori in procinto di
separarsi, di divorziare o di cessare la convivenza, siano
invitati a svolgere un ciclo di colloqui interattivi volti a
chiarire, per quanto possibile, le cause della loro
conflittualità ed a sviluppare o consolidare il senso di
responsabilità nei confronti dei propri figli.
2. L'unità di consulenza psicopedagogica dispone, altresì,
che i colloqui di cui al comma 1 si svolgano presso un
consultorio familiare pubblico o, a richiesta della coppia,
presso un centro privato, che abbia particolare esperienza e
formazione nel campo della mediazione familiare e sia inserito
in appositi elenchi di centri di mediazione familiare allo
scopo predisposti. I colloqui interattivi devono essere
sviluppati, nell'arco massimo di tre mesi, da un gruppo
composto da almeno uno psicoterapeuta o uno psicologo, un
assistente sociale e con l'eventuale supporto di un
pedagogista. I colloqui sono finalizzati ad evidenziare le
effettive volontà dei genitori sia in merito alla loro
separazione che sulle decisioni di carattere patrimoniale e
giuridico relative ai figli. Su proposta del gruppo i colloqui
possono essere proseguiti per altri tre mesi. Il gruppo invia
al tribunale competente una relazione scritta, nella quale è
data notizia anche dell'eventuale mancato svolgimento o
dell'interruzione dei colloqui stessi.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 6 della legge
1^ dicembre 1970, n. 898).
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a
quale genitore i figli sono affidati e, sentita l'unità di
consulenza psicopedagogica per la tutela dei minori istituita
presso ciascun tribunale ordinario o per i minorenni, adotta
ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Il
tribunale può disporre l'affidamento congiunto o alternato
della prole, nell'interesse dei minori ed in relazione alla
loro età ed alla capacità dei genitori di valutarne
l'importanza e di realizzarlo efficacemente".
Art. 5.
(Norma transitoria).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano
nei casi in cui una delle cause di scioglimento del
matrimonio, previste dall'articolo 3 della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, sia già esistente
alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello della data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.