XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 308




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Tutela dei figli minori nei procedimentidi separazione o
di scioglimento del matrimonio).

        1. Prima di emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione o di scioglimento del matrimonio, il giudice, al fine di garantire l'equilibrio psichico ed il corretto sviluppo sociale dei figli minori, dispone, salvo che con provvedimento motivato ritenga non sia necessario, che le parti abbiano uno o più colloqui con l'unità di consulenza psicopedagogica prevista dall'articolo 2 del cui parere, oltre che dell'accordo delle parti medesime, si deve tenere conto.


Art. 2.

(Istituzione dell'unità di consulenza
psicopedagogica per la tutela dei minori).

        1. Presso ciascun tribunale ordinario o per i minorenni è istituita almeno una unità di consulenza psicopedagogica per la tutela dei minori. L'unità è costituita da quattro componenti: uno psicologo, un pedagogista, un avvocato ed un assistente sociale, in possesso dei requisiti previsti per la nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni.
        2. L'unità di cui al comma 1 è organo collegiale di consulenza del giudice nei casi previsti dall'articolo 155 del codice civile ed in ogni altro caso in cui il giudice lo ritenga utile.
        3. Gli atti e le procedure dell'unità di consulenza psicopedagogica sono adottati collegialmente e trasmessi al giudice tramite un estensore allo scopo designato per ciascun caso.

Art. 3.

(Competenze dell'unità di consulenza
psicopedagogica).

        1. L'unità di consulenza psicopedagogica, valutata la necessità, invia proposta scritta e motivata al giudice nei casi in cui ritenga necessario che i genitori in procinto di separarsi, di divorziare o di cessare la convivenza, siano invitati a svolgere un ciclo di colloqui interattivi volti a chiarire, per quanto possibile, le cause della loro conflittualità ed a sviluppare o consolidare il senso di responsabilità nei confronti dei propri figli.
        2. L'unità di consulenza psicopedagogica dispone, altresì, che i colloqui di cui al comma 1 si svolgano presso un consultorio familiare pubblico o, a richiesta della coppia, presso un centro privato, che abbia particolare esperienza e formazione nel campo della mediazione familiare e sia inserito in appositi elenchi di centri di mediazione familiare allo scopo predisposti. I colloqui interattivi devono essere sviluppati, nell'arco massimo di tre mesi, da un gruppo composto da almeno uno psicoterapeuta o uno psicologo, un assistente sociale e con l'eventuale supporto di un pedagogista. I colloqui sono finalizzati ad evidenziare le effettive volontà dei genitori sia in merito alla loro separazione che sulle decisioni di carattere patrimoniale e giuridico relative ai figli. Su proposta del gruppo i colloqui possono essere proseguiti per altri tre mesi. Il gruppo invia al tribunale competente una relazione scritta, nella quale è data notizia anche dell'eventuale mancato svolgimento o dell'interruzione dei colloqui stessi.


Art. 4.

(Modifiche all'articolo 6 della legge
1^ dicembre 1970, n. 898).

        1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e, sentita l'unità di consulenza psicopedagogica per la tutela dei minori istituita presso ciascun tribunale ordinario o per i minorenni, adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Il tribunale può disporre l'affidamento congiunto o alternato della prole, nell'interesse dei minori ed in relazione alla loro età ed alla capacità dei genitori di valutarne l'importanza e di realizzarlo efficacemente".


Art. 5.

(Norma transitoria).

        1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi in cui una delle cause di scioglimento del matrimonio, previste dall'articolo 3 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sia già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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