XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 307




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha per scopo la parziale abrogazione delle norme di diritto italiano che limitano fortemente la possibilità di stipulare accordi internazionali per l'affidamento di minori stranieri.
        In tale senso, è necessario considerare che il fanciullo, ovunque nel mondo abbia la ventura di nascere, ha diritto ad una protezione ed a cure particolari, nel rispetto della sua identità, della sua lingua, dei suoi valori culturali e dei valori nazionali del Paese cui appartiene. E' evidente che alcuni Paesi, pur impegnandosi nella tutela e nella cura dei minori abbandonati, non hanno sufficienti risorse economiche per garantire al fanciullo una qualità di vita adeguata ai princìpi stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948, e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176) entrambi documenti fondamentali deliberati nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi Paesi, oggettivamente in difficoltà economica, avrebbero anche tutto l'interesse a consentire che i minori ricoverati negli istituti di educazione e di cura, appositamente costituiti nei luoghi di origine, fossero affidati a famiglie residenti all'estero; tuttavia dovrebbero avere sufficienti garanzie che i giovani non siano completamente distaccati dalla cultura del Paese di origine e, soprattutto, dalla famiglia di origine, ove esistente.
        Inoltre esistono nel nostro Paese norme precise che regolano il flusso di cittadini provenienti dai Paesi extraeuropei, che limitano di fatto la possibilità di disporre affidamenti di media durata, in quanto non in regola con le disposizioni in materia di permesso di soggiorno, anche in relazione agli impegni assunti dell'Italia nell'ambito dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388.
        In tale ottica, l'articolo 1 della presente proposta di legge autorizza il Ministro degli affari esteri a stipulare accordi bilaterali, a condizioni di reciprocità, con Paesi extraeuropei in materia di affidamento internazionale di minori, stabilendo alcuni princìpi fondamentali a tutela dei diritti del fanciullo, comunemente accettati nell'ambito dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
        L'articolo 2 reca modiche alla normativa in materia di immigrazione, in modo da garantire che, nel caso di affidamento internazionale di minore, sia concesso uno speciale permesso di soggiorno valevole per tutta la durata dell'affidamento medesimo.
        L'articolo 3 reca disposizioni per l'entrata in vigore del provvedimento.




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