XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 307
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
per scopo la parziale abrogazione delle norme di diritto
italiano che limitano fortemente la possibilità di stipulare
accordi internazionali per l'affidamento di minori
stranieri.
In tale senso, è necessario considerare che il fanciullo,
ovunque nel mondo abbia la ventura di nascere, ha diritto ad
una protezione ed a cure particolari, nel rispetto della sua
identità, della sua lingua, dei suoi valori culturali e dei
valori nazionali del Paese cui appartiene. E' evidente che
alcuni Paesi, pur impegnandosi nella tutela e nella cura dei
minori abbandonati, non hanno sufficienti risorse economiche
per garantire al fanciullo una qualità di vita adeguata ai
princìpi stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948, e dalla Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989 (resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176)
entrambi documenti fondamentali deliberati nell'ambito
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi Paesi,
oggettivamente in difficoltà economica, avrebbero anche tutto
l'interesse a consentire che i minori ricoverati negli
istituti di educazione e di cura, appositamente costituiti nei
luoghi di origine, fossero affidati a famiglie residenti
all'estero; tuttavia dovrebbero avere sufficienti garanzie che
i giovani non siano completamente distaccati dalla cultura del
Paese di origine e, soprattutto, dalla famiglia di origine,
ove esistente.
Inoltre esistono nel nostro Paese norme precise che
regolano il flusso di cittadini provenienti dai Paesi
extraeuropei, che limitano di fatto la possibilità di disporre
affidamenti di media durata, in quanto non in regola con le
disposizioni in materia di permesso di soggiorno, anche in
relazione agli impegni assunti dell'Italia nell'ambito
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388.
In tale ottica, l'articolo 1 della presente proposta di
legge autorizza il Ministro degli affari esteri a stipulare
accordi bilaterali, a condizioni di reciprocità, con Paesi
extraeuropei in materia di affidamento internazionale di
minori, stabilendo alcuni princìpi fondamentali a tutela dei
diritti del fanciullo, comunemente accettati nell'ambito dei
Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
L'articolo 2 reca modiche alla normativa in materia di
immigrazione, in modo da garantire che, nel caso di
affidamento internazionale di minore, sia concesso uno
speciale permesso di soggiorno valevole per tutta la durata
dell'affidamento medesimo.
L'articolo 3 reca disposizioni per l'entrata in vigore del
provvedimento.