XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 307




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Accordi bilaterali per l'affidamento
internazionale di minori).

        1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a stipulare convenzioni bilaterali, a condizioni di reciprocità, con Paesi extraeuropei, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente legge, allo scopo di consentire l'affidamento internazionale dei minori.
        2. L'affidamento internazionale di minori è consentito alle seguenti condizioni, che devono perdurare per tutto il periodo dell'affidamento, a pena di decadenza:

                a) la competente autorità dello Stato di origine abbia stabilito che il minore, nel suo stesso superiore interesse, possa essere dato in affidamento;

                b) la famiglia di origine abbia dato il proprio consenso liberamente, con esclusione di qualunque vantaggio patrimoniale;

                c) il minore viva permanentemente nel Paese di origine in un istituto di internato o similare;

                d) tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, sia accertato anche il suo consenso all'affidamento internazionale;

                e) l'affidatario si impegni a favorire la permanenza dei legami del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di origine, sulla base di un progetto educativo che formi parte integrante, a pena di decadenza, dell'atto di affidamento del minore;
                f) il minore mantenga esclusivamente la cittadinanza del Paese di origine, il proprio nome e cognome, la propria identità culturale e religiosa, per tutta la durata dell'affidamento;

                g) sia garantita al minore la possibilità, a spese dell'affidatario, di mantenere un'adeguata corrispondenza con la famiglia di origine, nonché di poter rientrare con ragionevole periodicità nel Paese di origine;

                h) sia garantito al minore straniero, in affidamento internazionale nel territorio della Repubblica italiana, lo stesso trattamento giuridico spettante al minore cittadino italiano, ivi comprese le norme di legislazione sociale in favore della famiglia affidataria.


Art. 2.

(Permesso di soggiorno per minori
in stato di affidamento internazionale).

        1. In deroga ad ogni altra norma contraria, il minore cittadino straniero proveniente da un Paese extracomunitario, che è stato dichiarato in stato di affidamento internazionale sulla base di un accordo bilaterale stipulato ai sensi della presente legge, acquisisce titolo a permanere liberamente nel territorio della Repubblica italiana per tutta la durata dell'affidamento medesimo e fino al conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
        2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente sulla base della dimostrazione dell'atto di affidamento.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione