XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 307
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Accordi bilaterali per l'affidamento
internazionale di minori).
1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a
stipulare convenzioni bilaterali, a condizioni di reciprocità,
con Paesi extraeuropei, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla presente legge, allo scopo di consentire
l'affidamento internazionale dei minori.
2. L'affidamento internazionale di minori è consentito
alle seguenti condizioni, che devono perdurare per tutto il
periodo dell'affidamento, a pena di decadenza:
a) la competente autorità dello Stato di origine
abbia stabilito che il minore, nel suo stesso superiore
interesse, possa essere dato in affidamento;
b) la famiglia di origine abbia dato il proprio
consenso liberamente, con esclusione di qualunque vantaggio
patrimoniale;
c) il minore viva permanentemente nel Paese di
origine in un istituto di internato o similare;
d) tenuto conto dell'età e del grado di maturità
del minore, sia accertato anche il suo consenso
all'affidamento internazionale;
e) l'affidatario si impegni a favorire la
permanenza dei legami del minore con la famiglia di origine e
con la cultura del Paese di origine, sulla base di un progetto
educativo che formi parte integrante, a pena di decadenza,
dell'atto di affidamento del minore;
f) il minore mantenga esclusivamente la
cittadinanza del Paese di origine, il proprio nome e cognome,
la propria identità culturale e religiosa, per tutta la durata
dell'affidamento;
g) sia garantita al minore la possibilità, a spese
dell'affidatario, di mantenere un'adeguata corrispondenza con
la famiglia di origine, nonché di poter rientrare con
ragionevole periodicità nel Paese di origine;
h) sia garantito al minore straniero, in
affidamento internazionale nel territorio della Repubblica
italiana, lo stesso trattamento giuridico spettante al minore
cittadino italiano, ivi comprese le norme di legislazione
sociale in favore della famiglia affidataria.
Art. 2.
(Permesso di soggiorno per minori
in stato di affidamento internazionale).
1. In deroga ad ogni altra norma contraria, il minore
cittadino straniero proveniente da un Paese extracomunitario,
che è stato dichiarato in stato di affidamento internazionale
sulla base di un accordo bilaterale stipulato ai sensi della
presente legge, acquisisce titolo a permanere liberamente nel
territorio della Repubblica italiana per tutta la durata
dell'affidamento medesimo e fino al conseguimento di un
diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è
rilasciato dall'autorità competente sulla base della
dimostrazione dell'atto di affidamento.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.