XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 306




        Onorevoli Colleghi! - La normativa che si pone all'attenzione del Parlamento con la presente proposta di legge tende ad individuare alcune fattispecie di delitti contro l'assistenza familiare, la cui rilevanza sociale emerge da recenti evoluzioni del comportamento delle famiglie, soprattutto quando esse si trovano a dover affrontare le difficoltà legate alla separazione di fatto della coppia. Sempre più spesso è il minore a pagare le conseguenze materiali ed affettive del comportamento dei genitori, anche quando il giudice, chiamato a decidere della controversia, esperisce tutti i possibili rimedi che la normativa vigente, purtroppo lacunosa ed insufficiente, pone a disposizione della giustizia. Vi è anche da aggiungere che una certa "prassi giudiziaria" ha affinato gli strumenti e le strade percorribili dalle parti in lite, introducendo nel dibattimento fatti e circostanze che entrano prepotentemente nella discussione della causa, pur non essendo previsti e regolamentati dalla legge. La normativa proposta fornisce al giudice ed alle parti più precise indicazioni riguardo alla cognizione del delitto in specie e dispone una maggiore tutela penale dei primari interessi sociali coinvolti, stabilendo pene adeguate a svolgere un ruolo di deterrenza efficace, nonché a salvaguardare i diritti fondamentali dei figli minori. In particolare, si prevede di vincolare all'obbligo di fornire i mezzi di assistenza familiare ai figli anche i genitori non coniugati, ovvero non conviventi, quand'anche si tratti di prole naturale. Inoltre si prevede che l'assistenza familiare nei confronti dei figli, in tutti i casi citati, non si configuri solo nella forma della disposizione di mezzi finanziari in favore del minore, ma anche nell'assistenza morale ed affettiva, che qui viene considerata alla stregua di un bene fondamentale che il genitore deve assicurare alla propria discendenza. La presente proposta di legge, nel prendere atto di recenti situazioni di fatto, che hanno suscitato ampia eco nei mezzi di comunicazione e nell'opinione pubblica, configura un particolare delitto, consistente nell'istigazione perpetrata dal genitore ad accusare l'altro genitore di violenza sessuale, quando poi il fatto si riveli falso e si abbia la prova dell'uso strumentale di tale condotta illecita in favore della posizione del genitore istigante. Si prevede, inoltre, che anche coloro che abbiano concorso direttamente o indirettamente a simulare il reato siano puniti in maniera specifica, con pene maggiori di quelle attualmente genericamente previste dalla legge penale. Tali nuove norme tendono, pertanto, a tutelare l'integrità psichica e morale del minore, preso nelle difficoltà relazionali della coppia, affinché non si realizzino, nella concretezza dei singoli casi, avvenimenti traumatici, fortemente lesivi delle personalità infantili ed adolescenziali, che lascerebbero ferite inguaribili nell'indole dell'adulto.
        In tale ottica, la presente proposta di legge, all'articolo 1, individua la fattispecie dell'abbandono materiale ed affettivo di figlio minore, prevedendo la relativa pena. E' altresì codificato il caso in cui sia posto in essere un comportamento che induca a commettere tale delitto.
        L'articolo 2 identifica il caso di violenza psicologica nelle circostanze concrete in cui un figlio è indotto surrettiziamente ad accusare il genitore di violenza sessuale, prevedendo la punizione anche dei soggetti che concorrono alla consumazione del reato.




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