XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 306
Onorevoli Colleghi! - La normativa che si pone
all'attenzione del Parlamento con la presente proposta di
legge tende ad individuare alcune fattispecie di delitti
contro l'assistenza familiare, la cui rilevanza sociale emerge
da recenti evoluzioni del comportamento delle famiglie,
soprattutto quando esse si trovano a dover affrontare le
difficoltà legate alla separazione di fatto della coppia.
Sempre più spesso è il minore a pagare le conseguenze
materiali ed affettive del comportamento dei genitori, anche
quando il giudice, chiamato a decidere della controversia,
esperisce tutti i possibili rimedi che la normativa vigente,
purtroppo lacunosa ed insufficiente, pone a disposizione della
giustizia. Vi è anche da aggiungere che una certa "prassi
giudiziaria" ha affinato gli strumenti e le strade
percorribili dalle parti in lite, introducendo nel
dibattimento fatti e circostanze che entrano prepotentemente
nella discussione della causa, pur non essendo previsti e
regolamentati dalla legge. La normativa proposta fornisce al
giudice ed alle parti più precise indicazioni riguardo alla
cognizione del delitto in specie e dispone una maggiore tutela
penale dei primari interessi sociali coinvolti, stabilendo
pene adeguate a svolgere un ruolo di deterrenza efficace,
nonché a salvaguardare i diritti fondamentali dei figli
minori. In particolare, si prevede di vincolare all'obbligo di
fornire i mezzi di assistenza familiare ai figli anche i
genitori non coniugati, ovvero non conviventi, quand'anche si
tratti di prole naturale. Inoltre si prevede che l'assistenza
familiare nei confronti dei figli, in tutti i casi citati, non
si configuri solo nella forma della disposizione di mezzi
finanziari in favore del minore, ma anche nell'assistenza
morale ed affettiva, che qui viene considerata alla stregua di
un bene fondamentale che il genitore deve assicurare alla
propria discendenza. La presente proposta di legge, nel
prendere atto di recenti situazioni di fatto, che hanno
suscitato ampia eco nei mezzi di comunicazione e nell'opinione
pubblica, configura un particolare delitto, consistente
nell'istigazione perpetrata dal genitore ad accusare l'altro
genitore di violenza sessuale, quando poi il fatto si riveli
falso e si abbia la prova dell'uso strumentale di tale
condotta illecita in favore della posizione del genitore
istigante. Si prevede, inoltre, che anche coloro che abbiano
concorso direttamente o indirettamente a simulare il reato
siano puniti in maniera specifica, con pene maggiori di quelle
attualmente genericamente previste dalla legge penale. Tali
nuove norme tendono, pertanto, a tutelare l'integrità psichica
e morale del minore, preso nelle difficoltà relazionali della
coppia, affinché non si realizzino, nella concretezza dei
singoli casi, avvenimenti traumatici, fortemente lesivi delle
personalità infantili ed adolescenziali, che lascerebbero
ferite inguaribili nell'indole dell'adulto.
In tale ottica, la presente proposta di legge,
all'articolo 1, individua la fattispecie dell'abbandono
materiale ed affettivo di figlio minore, prevedendo la
relativa pena. E' altresì codificato il caso in cui sia posto
in essere un comportamento che induca a commettere tale
delitto.
L'articolo 2 identifica il caso di violenza psicologica
nelle circostanze concrete in cui un figlio è indotto
surrettiziamente ad accusare il genitore di violenza sessuale,
prevedendo la punizione anche dei soggetti che concorrono alla
consumazione del reato.