XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 306
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Abbandono materiale ed affettivo di figlio minore).
1. Dopo l'articolo 570 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 570-bis. (Abbandono materiale ed affettivo di
figlio minore). - Salvi i casi previsti dall'articolo 570 e
dall'articolo 591, chiunque faccia mancare i mezzi finanziari
di sussistenza al figlio minore legittimo o naturale, anche
nel caso in cui non sia convivente con il figlio medesimo,
ovvero non sia coniugato né convivente di fatto o di diritto
con la madre di questi, ovvero chiunque faccia mancare a
questi la necessaria assistenza affettiva, sulla base di un
ragionevole numero di incontri e di colloqui periodici, è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
lire due milioni a lire venti milioni.
Alla medesima pena di cui al primo comma soggiace chiunque
ponga in essere comportamenti pregiudizievoli del godimento
dell'assistenza finanziaria ed affettiva da parte del genitore
nei confronti del figlio minore, ovvero induca il genitore ad
abbandonare finanziariamente ed affettivamente il figlio
minore, ossia renda di fatto impossibile la prestazione di
tale assistenza.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili
d'ufficio".
Art. 2.
(Violenza psicologica in danno di minore).
1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 609-octies. 1. (Violenza psicologica in danno
di figlio minore).- Chiunque, con violenza o minaccia, o
mediante l'abuso di posizione psicologica dominante, induca o
costringa il figlio minore a simulare fatti e circostanze,
anche innanzi al giudice, che tendano falsamente a configurare
i delitti di violenza sessuale, di atti sessuali con
minorenne, ovvero di corruzione di minorenne, perpetrati
dall'altro genitore nei confronti del figlio minore, è punito
con la reclusione da uno a tre anni.
Soggiace alla medesima pena di cui al primo comma
chiunque, anche nell'esercizio della propria attività
professionale, ovvero nel caso in cui sia chiamato dal giudice
a produrre una perizia giurata, concorra nel delitto
indirettamente, inducendo il genitore al reato di cui al
medesimo primo comma, o direttamente, inducendo o costringendo
il minore a simulare i fatti e le circostanze di tale
reato.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili
d'ufficio".
2. All'alinea dell'articolo 609-nonies del codice
penale, le parole: "e 609-octies" sono sostitute dalle
seguenti: ", 609-octies e 609-octies.1".
3. Al primo comma dell'articolo 609-decies del
codice penale, le parole: "e 609-octies" sono sostituite
dalle seguenti: ", 609-octies e 609-octies.1".