XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 306




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Abbandono materiale ed affettivo di figlio minore).

        1. Dopo l'articolo 570 del codice penale è inserito il seguente:

            "Art. 570-bis. (Abbandono materiale ed affettivo di figlio minore). - Salvi i casi previsti dall'articolo 570 e dall'articolo 591, chiunque faccia mancare i mezzi finanziari di sussistenza al figlio minore legittimo o naturale, anche nel caso in cui non sia convivente con il figlio medesimo, ovvero non sia coniugato né convivente di fatto o di diritto con la madre di questi, ovvero chiunque faccia mancare a questi la necessaria assistenza affettiva, sulla base di un ragionevole numero di incontri e di colloqui periodici, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
        Alla medesima pena di cui al primo comma soggiace chiunque ponga in essere comportamenti pregiudizievoli del godimento dell'assistenza finanziaria ed affettiva da parte del genitore nei confronti del figlio minore, ovvero induca il genitore ad abbandonare finanziariamente ed affettivamente il figlio minore, ossia renda di fatto impossibile la prestazione di tale assistenza.
        I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili d'ufficio".


Art. 2.

(Violenza psicologica in danno di minore).

        1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è inserito il seguente:

            "Art. 609-octies. 1. (Violenza psicologica in danno di figlio minore).- Chiunque, con violenza o minaccia, o mediante l'abuso di posizione psicologica dominante, induca o costringa il figlio minore a simulare fatti e circostanze, anche innanzi al giudice, che tendano falsamente a configurare i delitti di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, ovvero di corruzione di minorenne, perpetrati dall'altro genitore nei confronti del figlio minore, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        Soggiace alla medesima pena di cui al primo comma chiunque, anche nell'esercizio della propria attività professionale, ovvero nel caso in cui sia chiamato dal giudice a produrre una perizia giurata, concorra nel delitto indirettamente, inducendo il genitore al reato di cui al medesimo primo comma, o direttamente, inducendo o costringendo il minore a simulare i fatti e le circostanze di tale reato.
        I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili d'ufficio".

        2. All'alinea dell'articolo 609-nonies del codice penale, le parole: "e 609-octies" sono sostitute dalle seguenti: ", 609-octies e 609-octies.1".
        3. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 609-octies.1".



Frontespizio Relazione