XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 305
Onorevoli Colleghi! - L'introduzione di un sistema di
elezioni primarie in Italia è particolarmente importante per
completare la riforma elettorale in senso maggioritario.
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di
conferire ai cittadini la possibilità di partecipare
direttamente alla vita democratica del Paese, eleggendo i
propri rappresentanti attraverso una scelta che parta sin
dall'individuazione delle candidature alle elezioni vere e
proprie. Ulteriore obiettivo della proposta di legge è di
dettare i principi generali delle elezioni primarie per tutte
le tipologie di consultazione, allo scopo di costituire un
metodo generale di individuazione delle candidature, ferma
restando l'introduzione di dettagli legislativi a livello
locale per soddisfare particolari esigenze. La scelta di
considerare ammessi alla votazione tutti gli elettori iscritti
nelle liste elettorali è motivata dalla volontà di
semplificare ogni adempimento e di rispettare i principi del
diritto di tutti a poter esprimere la volontà politica, senza
vincoli diretti o indiretti, del diritto di essere informati e
della segretezza del voto, in accordo con i dettami della
Carta costituzionale.
Al fine di non costituire un fondo a carico dello Stato,
la proposta di legge subordina la possibilità di partecipare
alle elezioni primarie al versamento di una somma destinata
alla copertura sia della spesa a carico dell'amministrazione,
sia per un contributo ai candidati. Per evitare distorsioni
del voto, alle primarie si prevede che la votazione avvenga in
un unico giorno e che ciascun elettore abbia diritto ad un
solo voto. Tale sistema lascerebbe la possibilità di
utilizzare il proprio voto alle primarie per un effetto
distorsivo, ad esempio influendo sulla scelta di un candidato
che si ritiene più facilmente battibile da parte di quello
effettivamente preferito. Riteniamo tuttavia che
l'introduzione di una quota del 10 per cento del totale dei
candidati in lista, lasciata alla scelta diretta finale, anche
in sede di elezioni generali, alle forze politiche possa
ridurre la portata dell'eventuale effetto distorsivo. Il
meccanismo prospettato nella presente proposta di legge è
"aperto", sia perché ciascun elettore può presentare la
propria candidatura così come possono presentare candidati le
forze politiche, che hanno peraltro la possibilità di
individuare attraverso le primarie tutti o soltanto una parte
dei propri candidati, sia perché la partecipazione è di tutti
i cittadini, senza distinzioni di alcun genere, su tutti i
collegi elettorali.
L'articolo 1 stabilisce le modalità iniziali necessarie
per la costituzione dei seggi elettorali per collegio.
L'articolo 2 prevede l'obbligo per le forze politiche, di
definire con il sistema delle elezioni primarie aperte il 90
per cento dei propri candidati, riservandosi una scelta
autonoma per il restante 10 per cento, e regolamenta le
rinunce. L'articolo 3 stabilisce che le votazioni debbano
svolgersi in un solo giorno e che ogni elettore possa votare
una sola volta solo nel collegio di appartenenza. L'articolo 4
prevede che la presentazione delle candidature alle primarie
debba essere sostenuta da un numero di firme di elettori della
circoscrizione, stabilito tenendo conto degli aventi diritto
al voto in ciascuna di esse. L'articolo 5 prevede un
regolamento di attuazione che dovrà essere emanato dal
Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge.