XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 305




        Onorevoli Colleghi! - L'introduzione di un sistema di elezioni primarie in Italia è particolarmente importante per completare la riforma elettorale in senso maggioritario. L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di conferire ai cittadini la possibilità di partecipare direttamente alla vita democratica del Paese, eleggendo i propri rappresentanti attraverso una scelta che parta sin dall'individuazione delle candidature alle elezioni vere e proprie. Ulteriore obiettivo della proposta di legge è di dettare i principi generali delle elezioni primarie per tutte le tipologie di consultazione, allo scopo di costituire un metodo generale di individuazione delle candidature, ferma restando l'introduzione di dettagli legislativi a livello locale per soddisfare particolari esigenze. La scelta di considerare ammessi alla votazione tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali è motivata dalla volontà di semplificare ogni adempimento e di rispettare i principi del diritto di tutti a poter esprimere la volontà politica, senza vincoli diretti o indiretti, del diritto di essere informati e della segretezza del voto, in accordo con i dettami della Carta costituzionale.
        Al fine di non costituire un fondo a carico dello Stato, la proposta di legge subordina la possibilità di partecipare alle elezioni primarie al versamento di una somma destinata alla copertura sia della spesa a carico dell'amministrazione, sia per un contributo ai candidati. Per evitare distorsioni del voto, alle primarie si prevede che la votazione avvenga in un unico giorno e che ciascun elettore abbia diritto ad un solo voto. Tale sistema lascerebbe la possibilità di utilizzare il proprio voto alle primarie per un effetto distorsivo, ad esempio influendo sulla scelta di un candidato che si ritiene più facilmente battibile da parte di quello effettivamente preferito. Riteniamo tuttavia che l'introduzione di una quota del 10 per cento del totale dei candidati in lista, lasciata alla scelta diretta finale, anche in sede di elezioni generali, alle forze politiche possa ridurre la portata dell'eventuale effetto distorsivo. Il meccanismo prospettato nella presente proposta di legge è "aperto", sia perché ciascun elettore può presentare la propria candidatura così come possono presentare candidati le forze politiche, che hanno peraltro la possibilità di individuare attraverso le primarie tutti o soltanto una parte dei propri candidati, sia perché la partecipazione è di tutti i cittadini, senza distinzioni di alcun genere, su tutti i collegi elettorali.
        L'articolo 1 stabilisce le modalità iniziali necessarie per la costituzione dei seggi elettorali per collegio. L'articolo 2 prevede l'obbligo per le forze politiche, di definire con il sistema delle elezioni primarie aperte il 90 per cento dei propri candidati, riservandosi una scelta autonoma per il restante 10 per cento, e regolamenta le rinunce. L'articolo 3 stabilisce che le votazioni debbano svolgersi in un solo giorno e che ogni elettore possa votare una sola volta solo nel collegio di appartenenza. L'articolo 4 prevede che la presentazione delle candidature alle primarie debba essere sostenuta da un numero di firme di elettori della circoscrizione, stabilito tenendo conto degli aventi diritto al voto in ciascuna di esse. L'articolo 5 prevede un regolamento di attuazione che dovrà essere emanato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.




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