XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 305




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Elezioni primarie).

        1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, indice le elezioni primarie, che costituiscono la prima fase elettorale, da svolgere trenta giorni prima della votazione per le elezioni generali in ciascuno dei collegi previsti.
        2. I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti per collegio e ubicati negli stessi luoghi ove avverranno le elezioni generali. In ogni seggio è presente personale fornito dalla pubblica amministrazione e personale fornito dai movimenti politici e dai partiti. Quest'ultimo non riceve alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.


Art. 2.

(Scelta dei candidati).

        1. La coalizione, il movimento politico o il partito che svolge le elezioni primarie deve scegliere con tale sistema il 90 per cento dei propri candidati; il 10 per cento potrà essere scelto direttamente dagli organi interni competenti. Sono candidati di diritto alle elezioni tutti i candidati alle primarie classificatisi, per numero di voti, nei primi posti corrispondenti al 90 per cento delle candidature alle elezioni oggetto delle primarie. In caso di rinuncia, subentrano, nell'ordine, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di scelte.


Art. 3.

(Elettori alle elezioni primarie).

        1. Alle elezioni primarie, che devono essere fissate in uno stesso giorno per tutti i collegi nei quali sono indette le elezioni, possono partecipare tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore ha diritto a votare una sola volta, nel solo collegio di appartenenza ed esprimendo un'unica preferenza.


Art. 4.

(Presentazione delle candidature
alle elezioni primarie).

        1. Ogni elettore può presentare la propria candidatura per le elezioni primarie in non più di tre collegi, indicando il movimento politico o il partito di appartenenza oppure dichiarando che si tratta di candidatura individuale.
        2. Per candidarsi è necessario che ogni cittadino che abbia i requisiti per esercitare il diritto di elettorato passivo secondo le norme vigenti:

                a) abbia presentato un numero di firme a sostegno della sua candidatura raccolte presso cittadini elettori del collegio pari ad almeno il 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelle necessarie per presentare la candidatura a norma delle leggi vigenti;

                b) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a presentarsi nella coalizione prescelta, pena la decadenza della candidatura;

                c) alleghi una dichiarazione di approvazione della sua candidatura firmata dal rappresentante legale del partito o movimento, così definito nel registro delle associazioni presso le corti d'appello. Nel caso di candidatura indipendente deve essere allegata una dichiarazione personale della propria volontà di presentarsi come candidato alle elezioni primarie redatta in presenza di un notaio e controfirmata da cinque testimoni;

                d) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a non ritirare la propria candidatura qualora abbia vinto le primarie;

                e) effettui un versamento di quota di iscrizione di lire duecentomila, a favore del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, che saranno restituite solo in caso di inammissibilità della candidatura.

        3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata due mesi prima della data di svolgimento delle elezioni primarie fissata con decreto del Ministro dell'interno al Comitato elettorale di garanzia, costituito presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, che entro il mese successivo pubblicherà la lista dei candidati giudicati ammissibili. In mancanza di pubblicazione o di comunicazione specifica di ricezione o di inammissibilità diretta al candidato entro il medesimo termine, il candidato deve intendersi tacitamente ammesso.
        4. Le elezioni primarie si svolgono solo in presenza di non meno di due candidati.
        5. Ogni elettore può sostenere una sola candidatura per ciascuna elezione.


Art. 5.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione della legge stessa, disciplinando in particolare:

                a) la responsabilità del Comitato elettorale di garanzia;

                b) il numero dei seggi messi a disposizione degli elettori in relazione alle dimensioni del collegio e al numero prevedibile dei partecipanti alla consultazione;

                c) i termini e le modalità per i vari adempimenti, nonché la ripartizione delle somme raccolte tra i candidati scelti proporzionalmente ai voti raccolti, detratte le somme di competenza dell'Amministrazione statale per la copertura delle spese relative al personale, alle strutture e ai servizi forniti.



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