XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 305
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Elezioni primarie).
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, indice
le elezioni primarie, che costituiscono la prima fase
elettorale, da svolgere trenta giorni prima della votazione
per le elezioni generali in ciascuno dei collegi previsti.
2. I seggi elettorali per le elezioni primarie sono
costituiti per collegio e ubicati negli stessi luoghi ove
avverranno le elezioni generali. In ogni seggio è presente
personale fornito dalla pubblica amministrazione e personale
fornito dai movimenti politici e dai partiti. Quest'ultimo non
riceve alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2.
(Scelta dei candidati).
1. La coalizione, il movimento politico o il partito che
svolge le elezioni primarie deve scegliere con tale sistema il
90 per cento dei propri candidati; il 10 per cento potrà
essere scelto direttamente dagli organi interni competenti.
Sono candidati di diritto alle elezioni tutti i candidati alle
primarie classificatisi, per numero di voti, nei primi posti
corrispondenti al 90 per cento delle candidature alle elezioni
oggetto delle primarie. In caso di rinuncia, subentrano,
nell'ordine, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di scelte.
Art. 3.
(Elettori alle elezioni primarie).
1. Alle elezioni primarie, che devono essere fissate in
uno stesso giorno per tutti i collegi nei quali sono indette
le elezioni, possono partecipare tutti gli elettori iscritti
nelle liste elettorali. Ogni elettore ha diritto a votare una
sola volta, nel solo collegio di appartenenza ed esprimendo
un'unica preferenza.
Art. 4.
(Presentazione delle candidature
alle elezioni primarie).
1. Ogni elettore può presentare la propria candidatura per
le elezioni primarie in non più di tre collegi, indicando il
movimento politico o il partito di appartenenza oppure
dichiarando che si tratta di candidatura individuale.
2. Per candidarsi è necessario che ogni cittadino che
abbia i requisiti per esercitare il diritto di elettorato
passivo secondo le norme vigenti:
a) abbia presentato un numero di firme a sostegno
della sua candidatura raccolte presso cittadini elettori del
collegio pari ad almeno il 20 per cento, arrotondato all'unità
superiore, di quelle necessarie per presentare la candidatura
a norma delle leggi vigenti;
b) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a
presentarsi nella coalizione prescelta, pena la decadenza
della candidatura;
c) alleghi una dichiarazione di approvazione della
sua candidatura firmata dal rappresentante legale del partito
o movimento, così definito nel registro delle associazioni
presso le corti d'appello. Nel caso di candidatura
indipendente deve essere allegata una dichiarazione personale
della propria volontà di presentarsi come candidato alle
elezioni primarie redatta in presenza di un notaio e
controfirmata da cinque testimoni;
d) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a
non ritirare la propria candidatura qualora abbia vinto le
primarie;
e) effettui un versamento di quota di iscrizione
di lire duecentomila, a favore del comune nelle cui liste
elettorali è iscritto, che saranno restituite solo in caso di
inammissibilità della candidatura.
3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà essere
presentata due mesi prima della data di svolgimento delle
elezioni primarie fissata con decreto del Ministro
dell'interno al Comitato elettorale di garanzia, costituito
presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, che entro il
mese successivo pubblicherà la lista dei candidati giudicati
ammissibili. In mancanza di pubblicazione o di comunicazione
specifica di ricezione o di inammissibilità diretta al
candidato entro il medesimo termine, il candidato deve
intendersi tacitamente ammesso.
4. Le elezioni primarie si svolgono solo in presenza di
non meno di due candidati.
5. Ogni elettore può sostenere una sola candidatura per
ciascuna elezione.
Art. 5.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento per l'attuazione della legge stessa,
disciplinando in particolare:
a) la responsabilità del Comitato elettorale di
garanzia;
b) il numero dei seggi messi a disposizione degli
elettori in relazione alle dimensioni del collegio e al numero
prevedibile dei partecipanti alla consultazione;
c) i termini e le modalità per i vari adempimenti,
nonché la ripartizione delle somme raccolte tra i candidati
scelti proporzionalmente ai voti raccolti, detratte le somme
di competenza dell'Amministrazione statale per la copertura
delle spese relative al personale, alle strutture e ai servizi
forniti.