XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 301
Onorevoli Colleghi! - Le principali norme sugli
istituti di vigilanza privata e le guardie particolari giurate
sono contenute nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635. Da tempo è avvertita la necessità di
una nuova disciplina per descrivere in un moderno quadro di
riferimento l'attività del settore della vigilanza privata.
Questa attività, infatti, non solo si realizza in un contesto
sociale ed economico assai diverso da quello nel quale
trovarono origine le disposizioni ancora in vigore, ma è stata
interessata da cambiamenti tali da meritare una diversa
attenzione del legislatore. Va anzitutto considerato che,
attualmente, il settore svolge un gran numero di funzioni di
prevenzione e di contrasto alle azioni della criminalità
rivolte contro la proprietà. Contribuisce, quindi, a
soddisfare l'attuale domanda di sicurezza dei cittadini
mediante l'offerta di personale e di mezzi per la tutela di
beni esattamente individuati. Non si può non tenere conto che
questa attività richiede un costante aggiornamento della
qualità, della strumentazione, una formazione specifica delle
donne e degli uomini che svolgono il lavoro di vigilanza,
utili ad assicurare una effettiva protezione da minacce
criminali che con maggiore intensità e con modalità diverse si
rivolgono oggi contro la proprietà. Tuttavia, pur non potendo
considerare marginale l'impatto sociale che ha l'attività di
vigilanza, le potenzialità che esprime restano imbrigliate in
una cornice normativa che non consente, da un lato, agli
istituti di rendere al meglio e di aggiornare i servizi - si
pensi, ad esempio, alla durata annuale della licenza o alla
sua limitazione territoriale, che mal si presta
all'organizzazione del trasporto di valori o alla vigilanza
satellitare - e, d'altro canto, neppure consente allo Stato di
governare lo sviluppo, sinora disordinato ma continuo, di un
settore che realizza, pur secondo regole di mercato, un'opera
di prevenzione nell'interesse dei cittadini che la
richiedono.
La presente proposta di legge ha lo scopo di rispondere a
questa duplice esigenza individuando norme che, pur lasciando
libertà all'organizzazione delle imprese, garantiscano una
corretta realizzazione della concorrenza nella direzione della
qualità del servizio. Nello schema elaborato vi è, rispetto
alla disciplina previgente, una chiara distinzione tra quel
che compete alla legge stabilire e quel che, invece, può
essere demandato ad una diversa regolamentazione, dinamica,
utilmente idonea a seguire nel tempo l'evoluzione del settore
e la sua incidenza nella vita della collettività.
Accade già oggi che si ricerchino, nelle maglie di una
legislazione inadeguata, soluzioni concertate e avanzate per
dare alle imprese la possibilità di operare in condizioni di
trasparenza, di lealtà, di rispetto dei confini con le
funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato, di garanzia
dei lavoratori. Più volte, infatti, queste condizioni sono
passate in secondo ordine rispetto ad altre priorità - ad
esempio, il contenimento dei costi - e queste, più o meno
circoscrivibili, hanno comunque messo in ombra il concorso
alla sicurezza dei cittadini che da questa attività può
derivare. Non possiamo e non vogliamo dimenticare che in nome
di questa attività ci sono stati lavoratori che hanno perso la
vita, prestando diligentemente il loro servizio e rimanendo
vittime di azioni criminali! La proposta di legge guarda anche
alle guardie particolari giurate, per assicurare loro, come da
tempo è richiesto, una qualifica professionale, una adeguata
formazione e, così, una dignità che oggi non hanno. Si pensi
che attualmente sono considerati operai generici!
E' tempo di intervenire con una discussione nuova che
coinvolga il legislatore e promuova una riforma specifica,
tenendo conto che altri Stati d'Europa stanno operando nella
stessa direzione, anche ispirati dalle disposizioni comuni che
oggi si impongono, aprendo ad un orizzonte per il quale non
possono bastare a promuovere la vigilanza privata norme che la
stringono in un ambito angusto e la rendono marginale.
Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente
proposta di legge.