XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 301




        Onorevoli Colleghi! - Le principali norme sugli istituti di vigilanza privata e le guardie particolari giurate sono contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Da tempo è avvertita la necessità di una nuova disciplina per descrivere in un moderno quadro di riferimento l'attività del settore della vigilanza privata. Questa attività, infatti, non solo si realizza in un contesto sociale ed economico assai diverso da quello nel quale trovarono origine le disposizioni ancora in vigore, ma è stata interessata da cambiamenti tali da meritare una diversa attenzione del legislatore. Va anzitutto considerato che, attualmente, il settore svolge un gran numero di funzioni di prevenzione e di contrasto alle azioni della criminalità rivolte contro la proprietà. Contribuisce, quindi, a soddisfare l'attuale domanda di sicurezza dei cittadini mediante l'offerta di personale e di mezzi per la tutela di beni esattamente individuati. Non si può non tenere conto che questa attività richiede un costante aggiornamento della qualità, della strumentazione, una formazione specifica delle donne e degli uomini che svolgono il lavoro di vigilanza, utili ad assicurare una effettiva protezione da minacce criminali che con maggiore intensità e con modalità diverse si rivolgono oggi contro la proprietà. Tuttavia, pur non potendo considerare marginale l'impatto sociale che ha l'attività di vigilanza, le potenzialità che esprime restano imbrigliate in una cornice normativa che non consente, da un lato, agli istituti di rendere al meglio e di aggiornare i servizi - si pensi, ad esempio, alla durata annuale della licenza o alla sua limitazione territoriale, che mal si presta all'organizzazione del trasporto di valori o alla vigilanza satellitare - e, d'altro canto, neppure consente allo Stato di governare lo sviluppo, sinora disordinato ma continuo, di un settore che realizza, pur secondo regole di mercato, un'opera di prevenzione nell'interesse dei cittadini che la richiedono.
        La presente proposta di legge ha lo scopo di rispondere a questa duplice esigenza individuando norme che, pur lasciando libertà all'organizzazione delle imprese, garantiscano una corretta realizzazione della concorrenza nella direzione della qualità del servizio. Nello schema elaborato vi è, rispetto alla disciplina previgente, una chiara distinzione tra quel che compete alla legge stabilire e quel che, invece, può essere demandato ad una diversa regolamentazione, dinamica, utilmente idonea a seguire nel tempo l'evoluzione del settore e la sua incidenza nella vita della collettività.
        Accade già oggi che si ricerchino, nelle maglie di una legislazione inadeguata, soluzioni concertate e avanzate per dare alle imprese la possibilità di operare in condizioni di trasparenza, di lealtà, di rispetto dei confini con le funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato, di garanzia dei lavoratori. Più volte, infatti, queste condizioni sono passate in secondo ordine rispetto ad altre priorità - ad esempio, il contenimento dei costi - e queste, più o meno circoscrivibili, hanno comunque messo in ombra il concorso alla sicurezza dei cittadini che da questa attività può derivare. Non possiamo e non vogliamo dimenticare che in nome di questa attività ci sono stati lavoratori che hanno perso la vita, prestando diligentemente il loro servizio e rimanendo vittime di azioni criminali! La proposta di legge guarda anche alle guardie particolari giurate, per assicurare loro, come da tempo è richiesto, una qualifica professionale, una adeguata formazione e, così, una dignità che oggi non hanno. Si pensi che attualmente sono considerati operai generici!
        E' tempo di intervenire con una discussione nuova che coinvolga il legislatore e promuova una riforma specifica, tenendo conto che altri Stati d'Europa stanno operando nella stessa direzione, anche ispirati dalle disposizioni comuni che oggi si impongono, aprendo ad un orizzonte per il quale non possono bastare a promuovere la vigilanza privata norme che la stringono in un ambito angusto e la rendono marginale.
        Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge.




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