XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 301
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge disciplina la prestazione, da parte
degli istituti di vigilanza privata e delle guardie
particolari giurate da essi dipendenti, di servizi di
vigilanza e di custodia di beni mobili e immobili, di
trasporto e scorta di valuta o di valori.
2. La prestazione di cui al comma 1 è considerata attività
privata ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della
sicurezza e dell'ordine pubblico.
Art. 2.
(Attività di vigilanza e di custodia).
1. Gli enti ed i privati possono affidare esclusivamente
agli istituti di vigilanza privata:
a) la vigilanza e la custodia dei beni facenti
parte del proprio patrimonio, sia a titolo di proprietà che di
altro diritto reale;
b) il trasporto, la scorta e la custodia di valuta
o di valori;
c) la ricezione di allarmi provenienti da beni
mobili registrati in movimento e da beni immobili.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti:
a) le tipologie di servizi con le quali gli
istituti possono assolvere i loro compiti ed i relativi
requisiti essenziali per la sicurezza individuale e
collettiva;
b) le prestazioni per le quali è richiesto
obbligatoriamente l'impiego di guardie particolari giurate
armate.
Art. 3.
(Istituti di vigilanza privata).
1. Gli istituti di vigilanza privata sono imprese che
operano in base a rapporti giuridici di diritto privato.
2. Il servizio svolto dagli istituti di vigilanza privata
non costituisce esercizio di pubbliche funzioni.
Art. 4.
(Licenza).
1. Per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui
all'articolo 2, i titolari o gli amministratori degli istituti
di vigilanza devono avere ottenuto specifica licenza.
2. La licenza di cui al comma 1 può essere trasmessa e può
dare luogo a rapporti di rappresentanza. Resta fermo il
disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
3. Competente al rilascio della licenza è il prefetto del
capoluogo della regione nella quale l'istituto intende
esercitare la propria attività.
4. Per le attività indicate all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), competente al rilascio della
licenza è il Ministro dell'interno.
5. Il Ministro dell'interno, per quanto di propria
competenza, ed i prefetti dei capoluoghi di regione, previa
indicazione dei prefetti delle relative province, stabiliscono
il numero massimo delle licenze da rilasciare, tenuto conto
dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo
sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il
patrimonio, dei territori interessati. Stabiliscono, altresì,
il limite di organico complessivo con riferimento alle
attività economiche interessate ai servizi e alle Forze
dell'ordine impiegate.
6. Nella licenza sono indicati i servizi che l'istituto
può svolgere.
7. La licenza non conferisce diritto all'esercizio di
pubbliche funzioni o alla limitazione della libertà
individuale.
8. E' consentito agli istituti di vigilanza di costituirsi
in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel
rispetto delle licenze ottenute.
Art. 5.
(Requisiti).
1. Possono ottenere la licenza coloro che:
a) siano capaci di agire;
b) non abbiano riportato condanna per delitto non
colposo;
c) abbiano capacità tecnico-professionali
acquisite e documentate;
d) non abbiano prestato servizio nelle Forze
armate o nelle Forze di polizia nei cinque anni precedenti.
2. Nella domanda per ottenere la licenza devono inoltre
essere indicati:
a) la natura giuridica dell'istituto e la sede
legale;
b) la composizione societaria nonché le generalità
complete di tutti i soci nel caso di società di capitali e
degli amministratori od institori nel caso di società
cooperative;
c) l'ambito di operatività in relazione
all'attività da svolgere;
d) le finalità e gli obiettivi di sviluppo, gli
investimenti previsti, il progetto esecutivo e le conseguenze
sull'occupazione;
e) il piano finanziario, le garanzie e il capitale
disponibili;
f) le tariffe minime dei servizi.
3. La licenza è rilasciata quando siano stati indicati
tutti i requisiti richiesti e ne sia stata verificata la
rispondenza alle direttive inerenti la programmazione
dell'attività di vigilanza privata, emanate dal Ministro
dell'interno.
4. L'istituto richiedente deve, inoltre, avere provveduto
al versamento presso la Cassa depositi e prestiti di una
cauzione nella misura stabilita dall'autorità competente al
rilascio della licenza con riferimento alle indicazioni di cui
alle lettere c) e d) del comma 2.
5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non
possono essere ordinati dalla medesima autorità, se non
quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione
dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere
obbligazioni da adempiere in ragione dei servizi per i quali
l'istituto era autorizzato.
6. Dell'avvenuto rilascio della licenza è data
comunicazione al prefetto della provincia nella quale
l'istituto ha sede.
7. Il diniego della licenza deve essere motivato.
8. La licenza ha validità di cinque anni e può essere
rinnovata previa presentazione di apposita domanda e
permanenza dei requisiti che ne hanno determinato il
rilascio.
Art. 6.
(Programmazione dell'attività di vigilanza privata).
1. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, una
Commissione nazionale con il compito di contribuire alla
programmazione dell'attività di vigilanza privata, di
competenza del Ministro dell'interno.
2. In particolare, la Commissione di cui al comma 1
esprime parere su:
a) l'adozione di nuove tipologie di servizi;
b) l'ampliamento del settore della vigilanza
privata in rapporto allo sviluppo sociale ed economico dei
territori, all'entità della popolazione residente e
all'incidenza dei reati contro il patrimonio;
c) i programmi dei corsi di formazione e di
riqualificazione per le guardie particolari giurate;
d) l'adozione di direttive inerenti le dotazioni,
la qualità delle protezioni, le uniformi, l'armamento, i mezzi
di collegamento ed i supporti per le guardie particolari
giurate; nonché relative all'adozione e all'uso di dispositivi
acustici e visivi e alle agevolazioni per le operazioni di
servizio e di emergenza;
e) gli interventi necessari ad assicurare lo
sviluppo del settore compatibilmente con le esigenze di
sicurezza e di ordine pubblico;
f) le tariffe dei servizi da adottare nel rispetto
degli oneri contrattuali e delle disposizioni vigenti.
3. Sono componenti della Commissione di cui al comma 1:
a) il Ministro dell'interno o un suo
rappresentante, che la presiede;
b) il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o un suo rappresentante;
c) il Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza;
d) i rappresentanti delle associazioni degli
istituti di vigilanza privata;
e) i rappresentanti delle associazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
4. I componenti della Commissione di cui al comma 3,
lettere d) ed e), sono nominati con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede ad
istituire, entro lo stesso termine di cui al comma 4, un
osservatorio regionale, con il compito di:
a) monitorare le attività della vigilanza
privata;
b) elaborare proposte in ordine alle questioni di
cui al comma 2;
c) sottoporre ai prefetti le irregolarità o le
violazioni delle quali sia data conoscenza, perché siano
irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità
competenti.
6. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma
5:
a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della
regione;
b) un rappresentante per ognuno dei questori della
regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del
lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli
istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato di
categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di
contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di
contratto integrativo territoriale.
Art. 7.
(Guardie particolari giurate).
1. Sono guardie particolari giurate coloro che abbiano
ottenuto il relativo attestato di qualifica.
2. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio
delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai
sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478. Il giuramento è
reso avanti al prefetto o ad altro funzionario delegato, che
ne rilascia certificazione.
Art. 8.
(Natura giuridica).
1. Le guardie particolari giurate, nell'esercizio della
loro attività, rivestono la qualifica di persone incaricate di
pubblico servizio.
2. Le guardie particolari giurate sono obbligate ad
aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali
di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
3. La vigilanza sulle modalità di espletamento del
servizio delle guardie particolari giurate e sui relativi
livelli di sicurezza è esercitata dal questore, ai sensi delle
disposizioni del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n.
1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nonché ai
sensi del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
Art. 9.
(Formazione).
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti il programma per i corsi
di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica
di guardia particolare giurata, di cui all'articolo 7, comma
1, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica
del risultato raggiunto da ogni candidato. Sono, altresì,
stabilite le modalità di riqualificazione del personale già
dipendente dagli istituti di vigilanza.
2. I corsi di formazione rientrano nelle competenze delle
regioni.
3. Per potere accedere al corso di formazione per il
conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia
particolare giurata occorre avere documentato il possesso dei
seguenti requisiti:
a) avere raggiunto la maggiore età ed avere
adempiuto gli obblighi di leva;
b) avere conseguito il titolo di studio previsto
per le scuole dell'obbligo;
c) non avere riportato condanna per delitto non
colposo;
d) essere cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 10.
(Ruolo regionale delle guardie particolari giurate).
1. E' istituito il ruolo regionale delle guardie
particolari giurate, di seguito denominato "ruolo".
L'iscrizione al ruolo e la permanenza nello stesso sono
subordinate al possesso dei requisiti soggettivi richiesti e
dell'attestato di qualifica.
2. Gli istituti di vigilanza privata sono obbligati ad
assumere come guardie particolari giurate soltanto il
personale scelto tra gli iscritti al ruolo.
3. L'iscrizione nel ruolo è conservata anche in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Le guardie particolari giurate beneficiano, ai fini del
trattamento previdenziale, di un anno di contribuzione
figurativa per ogni cinque anni di servizio prestato.
5. L'addestramento della guardia particolare giurata
concernente l'uso delle armi è affidato alle sezioni di tiro a
segno nazionale, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n.
286.
6. La licenza di porto di armi a tassa ridotta è
rilasciata all'iscritto al ruolo che comprovi l'avvenuta
assunzione da parte di un istituto che attesti la sua
destinazione a compiti di vigilanza e di custodia armata ed è
ritirata all'atto della cancellazione dal ruolo stesso.
Art. 11.
(Controlli e sanzioni).
1. Gli istituti di vigilanza privata non possono svolgere
prestazioni per le quali non abbiano ottenuto specifica
licenza.
2. Qualora sia accertata una violazione del divieto di cui
al comma 1, l'istituto deve cessare immediatamente le
prestazioni non autorizzate e garantire l'applicazione ai
servizi autorizzati delle guardie particolari giurate
impiegate.
3. Ove permanga la violazione di cui al comma 1, il
prefetto la segnala all'autorità competente al rilascio della
licenza in possesso dell'istituto, che provvede alla revoca
della stessa.
4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno
all'autorità che ha rilasciato la licenza una relazione
contenente i dati del personale in servizio e relativi alla
formazione dello stesso, il numero ed il tipo di servizi
effettuati ed una statistica sui fatti constatati
nell'esercizio annuale.
5. Gli istituti di vigilanza hanno, altresì, l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato la
licenza le eventuali variazioni intervenute nei requisiti
indicati nella domanda.
6. La licenza è revocata quando vengono meno le condizioni
soggettive che hanno consentito il rilascio o quando emergano
circostanze che, se conosciute, avrebbero dato luogo al
diniego.
7. Qualora intervengano variazioni nei requisiti
oggettivi, l'autorità competente valuta le stesse con
riferimento alle direttive ministeriali e, ove sussista una
difformità, la indica all'istituto assegnandogli un termine,
pari a sei mesi, per regolarizzare la propria posizione.
8. I prefetti assicurano controlli periodici e comunque
annuali degli istituti di vigilanza in ordine al rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 5. Le risultanze dei controlli
effettuati sono sottoposte all'osservatorio regionale di cui
all'articolo 6, comma 5.
9. La cauzione, di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, è
posta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti
all'esercizio dell'ufficio e dell'inosservanza delle
condizioni imposte dalla licenza. Il prefetto, nel caso di
inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o
in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
10. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione
delle funzioni delle guardie particolari giurate che dipendono
dall'istituto di vigilanza interessato.
11. La revoca della licenza è preceduta dalla notifica da
parte del prefetto al titolare o legale rappresentante
dell'istituto di vigilanza della relativa contestazione
motivata, assegnando un termine di trenta giorni per la
eventuale opposizione.
Art. 12.
(Disciplina transitoria).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i soggetti che abbiano già destinato guardie
particolari giurate alle attività indicate all'articolo 2,
devono conformarsi alle disposizioni della legge medesima, nel
termine di un anno. In caso contrario, devono cessare la loro
attività e le guardie particolari giurate da essi dipendenti
sono convocate in servizio presso gli istituti di vigilanza
con ordinanza del prefetto del capoluogo di regione, assunta
previo parere dell'osservatorio regionale di cui all'articolo
6, comma 5.
2. Le guardie particolari giurate già in servizio presso
gli istituti di vigilanza ottengono l'attestato di qualifica
con la sola frequenza di un corso di riqualificazione
professionale.
3. Gli istituti di vigilanza che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano già ottenuto rilascio
della licenza, possono ottenerne, una sola volta, una proroga
annuale, qualora permangano le condizioni che hanno dato luogo
al rilascio. Alla scadenza della proroga sono tenuti a
conformarsi alle disposizioni della presente legge.