XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 300
Onorevoli Colleghi! - Il più antico segno della
presenza umana è senza dubbio la costruzione delle strade che
rappresentano il principale coefficiente di cementazione delle
varie regioni, soddisfano necessità economiche e spirituali e
costituiscono una parte importante nella difesa dello
Stato.
Le strade furono opera particolare del mondo romano, e fu
anche per esse che si poté reggere così a lungo la potenza di
Roma. Infatti, erano queste che rendevano possibili
spostamenti assai rapidi da un capo all'altro d'Italia e
d'Europa; era su di esse, fornite anche di "stationes"
dove ci si poteva riposare e ristorare, che si potevano
inviare le legioni là dove se ne fosse presentata la
necessità; era attraverso queste, in fine, che si potevano
mantenere i rapporti con i popoli assoggettati.
Quando i romani dopo la definitiva sconfitta dei Galli
Senoni a Sentinum (295 avanti Cristo) decisero di allargare il
loro dominio colonizzando questa regione con la distribuzione
di terre ai veterani mediante l'applicazione della lex
Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividuando del
232 avanti Cristo, si trovarono a dovere intervenire in un
tessuto fortemente italicizzato, che presentava una certa
organizzazione, che non poteva essere ignorata.
Il viaggiatore che si fosse voluto recare, per affari o
per diletto, in uno dei tanti insediamenti romani nel Piceno o
avesse voluto intraprendere un viaggio per mare verso
l'oriente, aveva a disposizione due guide stradali,
l'Istituzione provinciorum Antonini Augusti e
posteriormente la cosiddetta "Tabula Peutingeriana",
quest'ultima addirittura illustrata per calcolare le distanze
tra le varie stazioni di tappa e per conoscere le
caratteristiche dei luoghi attraversati.
La quarta strada, definita nel testo "Flaminia", dopo aver
lasciato l'Umbria a Dubios presso Nocera, raggiungeva le
seguenti località: Prolaque (Pioraco) Septendana (San
Severino), Trea (Treia), Auximum (Osimo), Ancona, per poi
proseguire verso sud.
E' evidente che non si trattava della via Flaminia
dell'omonimo console, quella che univa Roma a Rimini, ma c'è
da rilevare come questa denominazione sia stata attribuita
nell'antichità a numerose strade che sono spesso solo
diverticoli della consolare.
Memoria di questo tracciato si trova anche negli scritti
di Cicerone e di Tacito che a proposito di Calpurnio Pisono,
tornato dalla Siria, narra che sbarcò nel porto di Ancona e si
incamminò per la via Flaminia, al seguito di una legione, alla
volta di Roma.
Lo stesso itinerario lo ritroviamo anche in un codice del
XII secolo: si tratta del Geographica di Guidone che
riprende le fonti precedenti e che corrisponde all'attuale via
Settempedana.
La diffusione delle abazie maggiori e quella capillare
delle loro dipendenze fa sì che una moltitudine di pellegrini
si mobiliti verso i luoghi venerati.
Francesco, partendo da Assisi alla volta di Ancona per
imbarcarsi verso la Terrasanta, percorse la via Settempedana
dove si fermò, e ne rimane traccia, al foro di Jano che
divenne il convento francescano di Forano. Nel 1294 in un
boschetto di lauro, a qualche chilometro di distanza dalla via
Settempedana, comparve miracolosamente una casetta
dall'aspetto forestiero che fu subito riconosciuta come la
casa natale della vergine Maria di Nazareth.
Ancora nel 1829 le popolazioni di Pioraco, Fiuminata, San
Severino e Nocera si rivolsero al governo pontificio per
sistemare l'antica strada romana più comoda di altre, allora
in funzione, in quanto consentiva il traffico anche nei tempi
invernali.
Tutto quanto descritto sottolinea l'importanza della via
Settempedana in epoca romana e in relazione alle mete
religiose. In un periodo come quello che stiamo vivendo, nel
quale il recupero di forme di cultura e di ritmi di vita di
tempi passati è attuato ed auspicato da una larghissima fascia
della popolazione, appare quindi di rilievo intervenire per la
valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali
della via Settempedana.
La presente proposta di legge è composta da quattro
articoli. Nell'articolo 1 si definiscono le finalità
dell'intervento.
Nell'articolo 2 si prevede che il Ministro per i beni e le
attività culturali, su istanza delle soprintendenze per i beni
archeologici, ambientali ed architettonici competenti per
territorio, di intesa con la regione Marche e sentiti i comuni
interessati, provveda con proprio decreto, alla definizione
del piano di intervento.
Nell'articolo 3 si prevede la costituzione, da parte della
regione Marche, di un organismo di coordinamento per garantire
una realizzazione unitaria degli interventi stabiliti dalla
legge.
Nell'articolo 4 sono indicate la spesa necessaria
all'attuazione della legge e la relativa copertura
finanziaria.