XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 300




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Lo Stato nel riconoscere il valore storico e culturale delle testimonianze storico-archeologiche sviluppatesi nei secoli lungo il percorso della via Settempedana nella regione Marche:

                a) garantisce la tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree ricadenti nella via Settempedana;

                b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché delle tracce del passato ritenute significative;

                c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio della via Settempedana, nonché la fruizione dei beni culturali ed artistici;

                d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio archeologico e culturale;

                e) promuove, di intesa con la regione Marche e con gli enti locali interessati, iniziative di turismo culturale, interventi di valorizzazione, di recupero e di adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni nei cui territori insistono le testimonianze di cui alla presente legge.


Art. 2.

(Individuazione dei beni,
delle testimonianze e dei siti).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su istanza delle soprintendenze per i beni archeologici, ambientali ed architettonici competenti per territorio, di intesa con la regione Marche e sentiti i comuni interessati, provvede all'individuazione dei beni, delle testimonianze e dei siti di interesse storico, culturale ed archeologico connessi al tracciato della via Settempedana, oggetto degli interventi di valorizzazione di cui alla presente legge.


Art. 3.

(Organismo di coordinamento).

        1. Al fine di garantire una realizzazione unitaria delle iniziative di valorizzazione di cui all'articolo 1, la regione Marche provvede alla costituzione di un organismo di coordinamento, di valutazione e di selezione degli interventi di cui alla presente legge.
        2. L'organismo di cui al comma 1 è preposto all'esame ed alla approvazione delle proposte di intervento provenienti dalle amministrazioni locali, da enti pubblici e da soggetti privati, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla presente legge.
        3. La regione Marche nomina l'organismo di cui al comma 1, cui partecipano di diritto i rappresentanti delle soprintendenze per i beni archeologici, ambientali ed architettonici competenti per territorio.


Art. 4.

(Norma finanziaria).

        1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, lo Stato contribuisce nella misura massima del 70 per cento della spesa dei progetti approvati dall'organismo di cui all'articolo 3, nella misura massima di lire 3.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 2001, a lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 5.000 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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