XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 300
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato nel riconoscere il valore storico e culturale
delle testimonianze storico-archeologiche sviluppatesi nei
secoli lungo il percorso della via Settempedana nella regione
Marche:
a) garantisce la tutela del complesso dei beni
monumentali e storici compresi nelle aree ricadenti nella via
Settempedana;
b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero
dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo,
nonché delle tracce del passato ritenute significative;
c) promuove e favorisce la ricerca e la
divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio della via
Settempedana, nonché la fruizione dei beni culturali ed
artistici;
d) promuove la riproduzione e la diffusione
multimediale del patrimonio archeologico e culturale;
e) promuove, di intesa con la regione Marche e con
gli enti locali interessati, iniziative di turismo culturale,
interventi di valorizzazione, di recupero e di adeguamento
delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni
nei cui territori insistono le testimonianze di cui alla
presente legge.
Art. 2.
(Individuazione dei beni,
delle testimonianze e dei siti).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con
proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su istanza delle
soprintendenze per i beni archeologici, ambientali ed
architettonici competenti per territorio, di intesa con la
regione Marche e sentiti i comuni interessati, provvede
all'individuazione dei beni, delle testimonianze e dei siti di
interesse storico, culturale ed archeologico connessi al
tracciato della via Settempedana, oggetto degli interventi di
valorizzazione di cui alla presente legge.
Art. 3.
(Organismo di coordinamento).
1. Al fine di garantire una realizzazione unitaria delle
iniziative di valorizzazione di cui all'articolo 1, la regione
Marche provvede alla costituzione di un organismo di
coordinamento, di valutazione e di selezione degli interventi
di cui alla presente legge.
2. L'organismo di cui al comma 1 è preposto all'esame ed
alla approvazione delle proposte di intervento provenienti
dalle amministrazioni locali, da enti pubblici e da soggetti
privati, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla presente
legge.
3. La regione Marche nomina l'organismo di cui al comma 1,
cui partecipano di diritto i rappresentanti delle
soprintendenze per i beni archeologici, ambientali ed
architettonici competenti per territorio.
Art. 4.
(Norma finanziaria).
1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative
di cui alla presente legge, lo Stato contribuisce nella misura
massima del 70 per cento della spesa dei progetti approvati
dall'organismo di cui all'articolo 3, nella misura massima di
lire 3.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per
l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 2001, a lire 5.000
milioni per l'anno 2002 e a lire 5.000 milioni per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello Stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.