XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 298
Onorevoli Colleghi! - In Italia, le persone la cui
disabilità è definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, "in situazione di gravità" sono circa
1.800.000. Fra costoro, un numero, fortunatamente molto
inferiore, calcolabile in circa 300 mila, si trova nella
situazione che nella presente proposta di legge è considerata
"gravissima". Per loro, la suddetta situazione di gravità è
aggravata dal fatto che non sono in grado di adempiere ad
almeno due delle funzioni indicate dall'articolo 2 della
presente proposta di legge, ovvero:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un
grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di
apprendimento;
b) impossibilità di deambulazione;
c) impossibilità di mantenere il controllo
sfinterico;
d) impossibilità - se di età superiore ai 6 anni -
di procedere alla assunzione di cibo, di lavarsi, o di
vestirsi.
E' proprio a favore di queste persone che la presente
proposta di legge intende intervenire. E' del tutto evidente
che se una persona la cui disabilità è già considerata in
situazione di gravità, come definita dalla citata legge n. 104
del 1992, è "anche nell'impossibilità di svolgere in modo
autonomo almeno due delle suindicate funzioni", abbisogna di
una assistenza continua, quotidiana, per le intere
ventiquattro ore giornaliere.
Per l'elaborazione del testo proposto ci si è avvalsi
della collaborazione di alcune associazioni del settore.
La presente proposta di legge è composta da cinque
articoli.
L'articolo 1, modificando il secondo periodo del comma 41
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, definisce
in maniera più precisa il termine "inabile", trasferendo il
concetto alla situazione di gravità prevista dall'articolo 3,
comma 3, della legge n. 104 del 1992.
L'articolo 2 riguarda l'adeguamento delle pensioni di
reversibilità, non solo eliminando i limiti di cumulabilità
della pensione di reversibilità con altri eventuali redditi,
ma precisando, anche, che essa sia erogata per intero, al 100
per cento, e non già in modo commisurato alla situazione
familiare. L'articolo 2 determina, altresì, i parametri per
dichiarare una persona allo svolgimento autonomo delle
funzioni.
L'articolo 3 enuncia la documentazione che gli aventi
diritto alle pensioni di reversibilità devono presentare agli
organi competenti.
L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria della legge,
calcolata in circa 10 miliardi di lire tramite l'istituzione
di una nuova lotteria.
L'articolo 5 disciplina la data di entrata in vigore della
legge.