XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 298
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "ovvero inabili" sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero persone in situazione di
gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104".
Art. 2.
1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono inseriti i seguenti:
"41-bis. I limiti di cumulabilità di cui al comma 41
non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un
nucleo familiare nel quale vi sia una persona con handicap
in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche
impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle
funzioni di cui al comma 41-ter. In tale caso, inoltre,
non operano percentuali di commisurazione e la relativa
pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza.
41-ter. L'impossibilità dello svolgimento autonomo
delle funzioni, di cui al comma 41-bis, può derivare
da:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un
grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di
apprendimento;
b) impossibilità di deambulazione;
c) impossibilità di mantenere il controllo
sfinterico;
d) impossibilità, se di età superiore a sei anni,
di assunzione del cibo, di lavarsi o di vestirsi".
Art. 3.
1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità
devono presentare apposita istanza, allegando copia del
certificato rilasciato dalla commissione medica dalla quale
risulti la situazione di disabilità del soggetto.
2. Il diritto di cui al comma 1 matura dal primo giorno
del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza
approvata.
Art. 4.
1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire,
con proprio decreto, una nuova lotteria nazionale il cui
gettito, valutato in lire 10 miliardi l'anno, è finalizzato
alla copertura finanziaria della presente legge.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2002.