XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 294
Onorevoli Colleghi! - La legge 14 febbraio 1974, n. 37,
come modificata ed integrata dalla legge 25 agosto 1988, n.
376, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un
importante principio di civiltà, consentendo ai ciechi il
diritto di accedere sia ai mezzi di trasporto che ai locali
aperti al pubblico accompagnati dal proprio cane guida che,
come è noto, è uno strumento di fondamentale importanza per
l'autonomia e la mobilità di molti minorati della vista.
La citata legge vede, però, gravemente ridotta la propria
efficacia dal comportamento dei responsabili della gestione
dei trasporti e degli esercizi pubblici che, direttamente o
indirettamente, dal momento che la legge è sprovvista di un
adeguato apparato sanzionatorio, pongono ostacoli o ricercano
espedienti per impedire l'ingresso dei cani guida che
accompagnano i ciechi. Da qui la necessità di intervenire
legislativamente con una sanzione pecuniaria a carico dei
responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla
legge, che non solo serva da deterrente, ma che serva anche a
colpire chi non ottempera al dettato legislativo.
Inoltre, appare opportuno integrare il medesimo testo
legislativo con l'introduzione di due commi all'articolo
unico, che consenta l'accesso dei cani guida ai medesimi
ambienti anche non munito di museruola, in quanto si tratta di
animali specificamente addestrati ed abituati a convivere con
gli esseri umani, selezionati tra esemplari particolarmente
mansueti e del tutto innocui.