XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 294




        Onorevoli Colleghi! - La legge 14 febbraio 1974, n. 37, come modificata ed integrata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un importante principio di civiltà, consentendo ai ciechi il diritto di accedere sia ai mezzi di trasporto che ai locali aperti al pubblico accompagnati dal proprio cane guida che, come è noto, è uno strumento di fondamentale importanza per l'autonomia e la mobilità di molti minorati della vista.
        La citata legge vede, però, gravemente ridotta la propria efficacia dal comportamento dei responsabili della gestione dei trasporti e degli esercizi pubblici che, direttamente o indirettamente, dal momento che la legge è sprovvista di un adeguato apparato sanzionatorio, pongono ostacoli o ricercano espedienti per impedire l'ingresso dei cani guida che accompagnano i ciechi. Da qui la necessità di intervenire legislativamente con una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla legge, che non solo serva da deterrente, ma che serva anche a colpire chi non ottempera al dettato legislativo.
        Inoltre, appare opportuno integrare il medesimo testo legislativo con l'introduzione di due commi all'articolo unico, che consenta l'accesso dei cani guida ai medesimi ambienti anche non munito di museruola, in quanto si tratta di animali specificamente addestrati ed abituati a convivere con gli esseri umani, selezionati tra esemplari particolarmente mansueti e del tutto innocui.




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