XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 294
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge
14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
"I titolari degli esercizi di cui al secondo comma che
impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente,
l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane
guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a
lire 5 milioni.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di
vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida
anche non munito di museruola".