XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 292




        Onorevoli Colleghi! - La dispensazione dei medicinali sul territorio costituisce un servizio indispensabile per la collettività, che viene garantito in modo efficiente e capillare dalle farmacie aperte al pubblico.
        La rete delle farmacie, tuttavia, presenta alcune lacune, in particolare nelle periferie urbane di recente costituzione o in alcuni centri minori, non dovute a carenze della normativa, bensì ad inadempienze delle istituzioni competenti. Tali lacune devono essere colmate tempestivamente in modo che tutti i nostri connazionali possano usufruire del servizio farmaceutico, che costituisce parte integrante delle strutture che garantiscono il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Il modo più corretto per colmare le lacune esistenti è quello di vincolare le istituzioni al rispetto della normativa vigente che stabilisce i criteri per la presenza sul territorio delle farmacie e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche per concorso.
        Proprio il mancato svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti ha comportato la situazione paradossale che, a fronte della necessità di garantire un servizio fondamentale come la dispensazione dei farmaci in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e a fronte di una disoccupazione di laureati in farmacia che rischia di assumere dimensioni rilevanti, sono circa mille le sedi farmaceutiche istituite che attendono da anni di essere assegnate ad altrettanti titolari, garantendo un posto di lavoro complessivamente ad almeno 2.500 laureati in farmacia.
        La colpa di questo ritardo che danneggia la popolazione e chi legittimamente aspira a svolgere la professione di farmacista è delle amministrazioni regionali che per anni non si sono preoccupate di questo problema, negando ai cittadini di alcune zone del nostro Paese un diritto fondamentale.
        L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di rimuovere l'inerzia delle amministrazioni inadempienti e di stabilire tempi certi e vincoli precisi per lo svolgimento delle varie fasi concorsuali, in modo che le mille farmacie in questione possano essere aperte entro tempi certi e ridotti.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, debbano provvedere, contestualmente alla pubblicazione dei bandi dei concorsi, alla nomina della commissione giudicatrice. L'articolo 1 prevede, anche, tempi vincolanti per i lavori della commissione giudicatrice e per l'assegnazione definitiva delle farmacie ai vincitori dei concorsi.
        L'articolo 2 stabilisce gli interventi sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 1 da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle commissioni giudicatrici, fissando come termine ultimo per l'apertura di tutte le farmacie previste il 30 giugno 2002.




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