XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 292




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a pubblicare i bandi di concorso relativi alle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono terminate le prove di esame dei relativi concorsi e, contestualmente, alla nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni.
        2. Le commissioni giudicatrici devono provvedere alla formazione della graduatoria, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al conferimento definitivo delle sedi farmaceutiche assegnate in base alla graduatoria di cui al comma 2 entro un mese dalla data della formazione della graduatoria stessa.


Art. 2.

        1. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo 1 entro i termini ivi previsti, il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei ministri la nomina di un commissario ad acta.
        2. Qualora le commissioni giudicatrici non provvedano a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 nei termini ivi previsti, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano un commissario ad acta incaricato della formazione della graduatoria concorsuale.
        3. Nel caso di attivazione delle procedure sostitutive di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve comunque avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2002.



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