XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 291
Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n.
157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio", pur ispirata dal
condivisibile principio della "programmazione venatoria" non è
stata ancora attuata, ad oltre nove anni dalla sua entrata in
vigore, dalla stragrande maggioranza delle regioni.
Tale fatto, quanto mai eloquente, dimostra, di per sé
(sarebbe troppo semplice e superficiale invocare una pretesa
inerzia degli enti territoriali), quanto le previsioni della
legge n. 157 del 1992 siano talvolta lontane e scollegate
dalla realtà ambientale, territoriale, sociale, tradizionale e
venatoria sulla quale la stessa legge dovrebbe operare.
Nata nel clima e nel contesto di suggestione e di
condizionamento successivi al lacerante referendum
"anticaccia", la legge n. 157 del 1992 è stata la
risultante di un "consociativismo" esasperato che, pur di
partorire una regolamentazione legislativa della delicata
materia, non ha esitato ad introdurre istituti e previsioni
che la coscienza sociale non sente e non approva.
Il legislatore del 1992 ha avuto il merito, non
contestabile, di aver recepito integralmente la normativa
europea ed internazionale e si è mosso certamente nell'ottica
- lo si deve riconoscere senza riserve - della miglior tutela
e della conservazione della fauna selvatica "nell'interesse
della comunità nazionale ed internazionale".
Peraltro, in ossequio alla aprioristica esigenza di
impedire il "nomadismo venatorio", non sempre a ragione
individuato come causa di uno squilibrato prelievo, la legge
n. 157 del 1992 ha, per un verso, disegnato ambiti
territoriali di caccia (ATC) di dimensioni troppo ridotte,
tali da impedire l'esercizio della attività venatoria anche
limitatamente alla provincia di residenza e, per altro verso,
ha del tutto omologato, sempre entro gli angusti confini
dell'ambito territoriale, la caccia alla fauna migratoria alla
caccia alla fauna stanziale. Con la conseguente, inevitabile,
antidemocratica, ingiusta, non accettabile e non accettata
disparità di trattamento, per i cacciatori, tra chi ha la
fortuna di risiedere in territori ancora vocati alla presenza
ed alla riproduzione della fauna e chi, invece, tale fortuna
non ha.
Disparità di trattamento ancor più marcata e grave
allorquando l'attività venatoria abbia ad oggetto la fauna
migratoria che, come è risaputo, può frequentare solo zone
limitate e ben individuate, quelle nelle quali, accanto alla
particolare orografia del terreno, sia sopravvissuto il
particolare habitat e cioè la foresta, il bosco, il
sottobosco, l'alberato, l'acquitrino.
Orbene, solo ampliando, o consentendo alle regioni di
ampliare, i confini degli ambiti territoriali, sarà possibile,
fermo il prezioso legame del cacciatore con il territorio, la
costituzione in ambiti di territori omogenei all'interno dei
quali la caccia possa essere esercitata senza discriminazioni
e senza creare "figli e figliastri".
Così come, consentendo la caccia alla fauna migratoria
almeno all'interno dei confini della regione di residenza, si
darà a tutti la possibilità di praticare tale forma di
attività venatoria.
Ma la legge n. 157 del 1992 non è sentita come giusta e
non viene recepita dalla coscienza collettiva anche e
soprattutto perché, prevedendo una apertura ritardata ed una
chiusura troppo anticipata dell'"annata venatoria"
(rispettivamente terza domenica di settembre e 31 gennaio),
urta non solo contro tradizioni venatorie millenarie, ma
contro dati e date di migrazione degli uccelli - e
particolarmente di alcune specie come il tordo, la beccaccia,
i colombacci e gli acquatici - che danno i migratori presenti
sul territorio nazionale, specialmente dall'Italia centrale in
giù, ben oltre la fine del mese di febbraio.
D'altro canto, sul punto va da tempo consolidandosi a
livello europeo una forte tendenza a spostare al 28 febbraio
la cessazione dell'attività venatoria "per specie" e,
segnatamente, a quelle specie come il tordo, la beccaccia ed i
colombacci che, presenti in buona consistenza, iniziano la
migrazione di ritorno verso i luoghi di nidificazione attorno
alla fine di febbraio.
Invero, già dal febbraio 1994 è stata formalizzata una
proposta di modifica della direttiva 79/409/CEE, proprio con
l'obiettivo di spostare a fine febbraio, ed anche oltre, la
cessazione del prelievo venatorio (Prop. Dir. COM. 94 del 23
febbraio 1994).
E' già stato elaborato, anche dal nostro competente
Ministero, un progetto di calendario venatorio "europeo" che,
riflettendo le tendenze comunitarie, amplia la durata del
prelievo venatorio "per specie".
La Francia, addirittura, con legge nazionale del 30 giugno
1994, ha consentito la caccia ai migratori, "per specie", fino
al 28 febbraio ed al 10 marzo.
E molti contingenti di tali migratori (tordi, beccacce,
colombacci) sono gli stessi che trascorrono il mese di
febbraio nei nostri territori del meridione, specie in
Sardegna!
La presente proposta di legge, muovendo dalle carenze e
dalle incongruenze che si sono evidenziate, si propone di
porvi rimedio attraverso una regolamentazione più equilibrata
e realistica dei delicati problemi e conflitti sottesi alla
tematica ambientale e venatoria italiana.
Si suggeriscono modifiche ed integrazioni dettate da un
approccio più attuale e più oggettivo alla materia, con
l'obiettivo di scaricare, nel rispetto dell'impianto e della
filosofia di fondo della legge n. 157 del 1992, le forti
tensioni, spesso incontrollabili, che si sprigionano
dall'impatto sociale determinato dalla cogenza di previsioni
radicalmente innovative e talvolta fortemente penalizzanti.
L'articolo 1 introduce alcune modifiche all'articolo 10
della legge n. 157 del 1992. Si prevede una irrisoria
riduzione della percentuale massima della quota del territorio
agro-pastorale da destinare a "protezione della fauna
selvatica". Il correttivo trova ragione nel fatto che la
"riserva" di tale quota di protezione dovrà effettuarsi
provincia per provincia e non già con riferimento alla
complessiva superficie del territorio della regione.
L'obiettivo è quello di evitare che le regioni possano
localizzare la quota di protezione concentrandola nel
territorio di una o più province che risulterebbero
danneggiate.
D'altro canto, l'ubicazione in ogni provincia di una
porzione dal 20 al 25 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale sarà garanzia di una distribuzione molto
più uniforme e molto più funzionale ai fini di tutela voluti
dalla legge n. 157 del 1992.
Si chiarisce poi, meglio, e si definisce in termini tali
da evitare equivoci interpretativi che potrebbero ricollegarsi
a possibili conflitti tra le previsioni della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (sui parchi), e la successiva legge n. 157 del
1992, quali territori debbano essere ricompresi nella quota di
protezione, precisando che vi dovranno rientrare i parchi la
cui estensione complessiva non potrà, pertanto, superare il 25
per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
Attraverso la modifica del comma 5 dell'articolo 10 si
suggerisce, poi, di elevare dal 15 al 20 per cento la
percentuale massima del territorio agro-silvo-pastorale da
riservare a gestione privata ai sensi dell'articolo 16.
In un contesto europeo di crescita imponente del turismo
venatorio, l'obiettivo è quello di potenziare le aziende
agro-turistico-venatorie dal cui decollo in Italia è assai
ragionevole attendersi una importante ricaduta favorevole sul
piano economico ed occupazionale.
Il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 10 dovrà
prevedere la assoggettabilità alla gestione programmata della
caccia, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla legge,
delle foreste e dei territori del demanio statale e regionale
e degli enti pubblici. Non sarebbe, infatti, giustificato un
regime diverso da quello dei fondi privati sui quali la
gestione programmata della caccia, alle condizioni e secondo
le modalità di cui alla legge n. 157 del 1992, è prevista
ope legis.
L'articolo 2 introduce modifiche ai commi 1 e 5
dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992. Con la prima
modifica si prevede che gli ambiti territoriali di caccia
debbano avere dimensioni non inferiori a quelle della
provincia e possano essere costituiti, per motivate esigenze
di volta in volta individuabili dalle regioni in sede di
emanazione delle leggi regionali e di pianificazione
faunistica, anche sul territorio di più province o della
stessa regione. Si intende porre rimedio alle discriminazioni
già segnalate che sarebbero l'inevitabile risultante della
attuazione dell'attuale previsione della legge.
Si sono, inoltre, volute tutelare quelle regioni che,
sprovviste per ragioni geografiche di continuità territoriale
con altri territori nazionali (isole, regioni di confine) si
vedrebbero di fatto preclusa la possibilità, prevista dal
comma 2 dell'articolo 14, di costituire ambiti interessanti
proprie province e province appartenenti ad altra regione
confinante.
La seconda modifica, sempre nello spirito di rendere più
democratica, egualitaria e giusta l'attuazione della legge n.
157 del 1992, evitando le disparità di trattamento dianzi
evidenziate, introduce la previsione secondo cui per
l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore
ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali
costituiti entro i confini della regione di residenza.
Con l'articolo 3 si propone la modifica dei commi 8 e 11
dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992.
Il comma 8 dovrà prevedere che nell'isola di Sardegna,
considerata la secolare, immodificabile divisione del
territorio costituita da "muretti a secco" di altezza
superiore a 1,20 metri, l'altezza minima del "muro, rete
metallica e altra chiusura" necessaria perché un fondo possa
considerarsi "chiuso", debba non essere inferiore a 1,80
metri.
L'articolo 4 rimodula, nei termini precedentemente
esposti, in ossequio alle oggettive situazioni di fatto già
segnalate ed in aderenza alle nuove "tendenze europee"
successive alla emanazione della legge n. 157 del 1992 (e
precedenti la legge emanata dalla Repubblica francese), i
tempi del prelievo venatorio con particolare riferimento alla
fauna migratoria ed alle diverse specie di tale fauna.
L'articolo 5 si fa carico di ovviare ai gravi rischi,
anche per la incolumità e la stessa vita delle persone, che
può innescare nella caccia al cinghiale l'uso della "palla
singola" in territori scoscesi, rocciosi ed altamente
boscati.
E' già avvenuto ripetutamente che in occasione di battute
al cinghiale in zone impervie la palla, impattando contro la
roccia, gli alberi od i costoni od altri ostacoli non
assorbenti, si sia frantumata in schegge impazzite che hanno
colpito uomini e animali.
Le regioni, pertanto, potranno consentire per la caccia al
cinghiale in territori "pericolosi" l'uso di cartucce a
pallettoni caricate con non più di nove pezzi. D'altro canto è
opportuno sottolineare, affinché si possa cogliere meglio il
senso della modifica, che l'uso della "palla singola" causa
una maggiore distruzione di cinghiali essendo notorio che
molti capi, colpiti ma non "fermati" dalla palla, vanno a
morire lontano e non vengono recuperati dai cacciatori.
L'articolo 6, infine, interviene sul sistema delle
sanzioni penali attraverso tre modifiche all'articolo 30 della
legge n. 157 del 1992, tutte nella direzione dell'aggravamento
del trattamento punitivo. Ciò, peraltro, avendo di mira e
privilegiando l'effetto di prevenzione e di deterrenza della
pena.
Certo non è ammissibile, dopo che la legge n. 157 del 1992
ha opportunamente cancellato la punibilità dell'illecito
venatorio come furto, che chi esercita la caccia in "periodo
di divieto generale", ovvero chi abbatte o cattura "mammiferi
e uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2" (ad
esempio, il cervo sardo!), sia punito con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda e possa, quindi, estinguere il
reato contravvenzionale, come avviene nella pratica
giudiziaria, attraverso il ricorso all'istituto
dell'oblazione!
Così come non è congruo, rispetto ai fini di effettiva
tutela e conservazione della fauna, che l'abbattimento di una
pernice sarda in tempo di divieto (la caccia a tale prezioso
volatile è praticata in Sardegna ormai da decenni per sole
cinque giornate all'anno nonostante la buona presenza del
selvatico!) venga sanzionato con la sola "ammenda fino a lire
3.000.000" senza neppure la previsione di un minimo
edittale!
Conseguentemente, si propone la modifica del trattamento
sanzionatorio per gli illeciti venatori di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 30 nel senso che
le pene dell'arresto e dell'ammenda dovranno applicarsi
congiuntamente, con conseguente improponibilità
dell'oblazione.
Si introduce poi una specifica previsione incriminatrice
(pena: arresto fino a quattro mesi o ammenda da lire 1.500.000
a lire 4.000.000) per sanzionare l'abbattimento o la cattura
di esemplari di pernice sarda nei giorni in cui, pur essendo
consentita la caccia, non è però consentito l'esercizio
venatorio a tale volatile.
Si confida su una rapida approvazione della presente
proposta di legge.