XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 291
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, le parole: "Il territorio agro-silvo-pastorale
di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il territorio
agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una
percentuale dal 20 al 25 per cento".
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Sono pertanto compresi i territori sui quali, ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o
vengano costituiti parchi all'interno dei quali sia vietata
l'attività venatoria. L'estensione complessiva dei parchi,
pertanto, sempre che al loro interno sia interdetta la caccia,
non potrà superare il 25 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale".
3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, le parole: "percentuale massima globale del 15
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "percentuale
massima globale del 20 per cento".
4. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
ricompresi in tale territorio, e sono dunque soggetti alla
programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio
statale e regionale e degli enti pubblici in genere, sempre
che l'attività venatoria non sia preclusa al loro interno da
esigenze di protezione o di ordine pubblico e di
sicurezza".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, le parole: "di dimensioni subprovinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali" sono
sostituite dalle seguenti: "possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali di dimensioni provinciali, e,
per esigenze motivate, interprovinciali o regionali".
2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore
ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali
costituiti entro i confini della regione di residenza".
Art. 3.
1. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferme
le altre previsioni di cui al presente comma, nella regione
Sardegna l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi
chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva
chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80".
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito
abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle
seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla seconda domenica di
agosto al 28 febbraio: tortora (Streptotelia turtur),
quaglia (Coturnix coturnix), germano reale (Anas
platyrhynchos), folaga (Fulica atra), gallinella
d'acqua (Gallinula chlorupus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre: merlo (Turdus merula), passero
(Passer italiae), passera mattugia (Passer
montanus), passera oltremontana (Passer domesticus),
allodola (Alauda arvensis), colino della Virginia
(Colinus virginianus), starna (Perdix perdix),
pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda
(Alectoris barbara), lepre comune (Lepus
europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre
(Silvilagus floridomus);
c) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio: coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), cesena (Turdus pilaris), fagiano
(Phasianus colchicus), fringuello (Fringilla
coelebs), peppola (Fringilla montifringilla),
combattente (Philomachus pugnax), taccola (Corvus
monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera
(Corvus Corone), pavoncella (Vanellus vanellus),
pittima reale (Limosa limosa), cornacchia grigia
(Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus
glandarius), gazza (Pica pica);
d) specie cacciabili dal l^ novembre al 31
gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 28 febbraio: storno (Sturnus vulgaris),
tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello
(Turdus iliacus), alzavola (Anas crecca),
canapiglia (Anas strepera), porciglione (Rallus
aquaticus), fischione (Anas penepole), codone
(Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula),
mestolone (Anas Clypeata), moriglione (Anytya
ferina), moretta (Anytya fuligula), beccaccino
(Gallinago gallinago), frullino
(Limnocryptesminimus), beccaccia (Scolopax
rusticola);
f) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 10 marzo: colombaccio (Columba palumbus),
volpe (Vulpes vulpes);
g) specie cacciabili dal 1^ ottobre al 30
novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di
monte (Tetrao Tetrix), francolino di monte (Bonasa
bonasia), coturnice (Alectois graeca), camoscio
alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus
capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama
dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della
popolazione sarda, lepre bianca (lepus timidus)".
Art. 5.
1. Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 21
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola:
"ungulati" sono inserite le seguenti: ", salvo che nella
caccia al cinghiale nella quale, per motivate ragioni di
sicurezza, le regioni possono consentire l'uso di cartucce
caricate con non più di nove pezzi".
Art. 6.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto da
tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre
mesi ad un anno e l'ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto da
due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da due
ad otto mesi e l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000".
3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima delle parole:
"l'ammenda fino" sono inserite le seguenti: "l'arresto fino a
quattro mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000
per chi abbatte o cattura, in periodo in cui è vietata la
caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda;".