XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 291




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una percentuale dal 20 al 25 per cento".
        2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono pertanto compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi all'interno dei quali sia vietata l'attività venatoria. L'estensione complessiva dei parchi, pertanto, sempre che al loro interno sia interdetta la caccia, non potrà superare il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale".
        3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "percentuale massima globale del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "percentuale massima globale del 20 per cento".
        4. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ricompresi in tale territorio, e sono dunque soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in genere, sempre che l'attività venatoria non sia preclusa al loro interno da esigenze di protezione o di ordine pubblico e di sicurezza".


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali" sono sostituite dalle seguenti: "possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali di dimensioni provinciali, e, per esigenze motivate, interprovinciali o regionali".
        2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza".


Art. 3.

        1. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferme le altre previsioni di cui al presente comma, nella regione Sardegna l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80".


Art. 4.

        1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

                a) specie cacciabili dalla seconda domenica di agosto al 28 febbraio: tortora (Streptotelia turtur), quaglia (Coturnix coturnix), germano reale (Anas platyrhynchos), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chlorupus);

                b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (Turdus merula), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus), allodola (Alauda arvensis), colino della Virginia (Colinus virginianus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridomus);

                c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), cesena (Turdus pilaris), fagiano (Phasianus colchicus), fringuello (Fringilla coelebs), peppola (Fringilla montifringilla), combattente (Philomachus pugnax), taccola (Corvus monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera (Corvus Corone), pavoncella (Vanellus vanellus), pittima reale (Limosa limosa), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica);

                d) specie cacciabili dal l^ novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

                e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (Sturnus vulgaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penepole), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas Clypeata), moriglione (Anytya ferina), moretta (Anytya fuligula), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Limnocryptesminimus), beccaccia (Scolopax rusticola);

                f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: colombaccio (Columba palumbus), volpe (Vulpes vulpes);

                g) specie cacciabili dal 1^ ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao Tetrix), francolino di monte (Bonasa bonasia), coturnice (Alectois graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (lepus timidus)".

Art. 5.

        1. Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "ungulati" sono inserite le seguenti: ", salvo che nella caccia al cinghiale nella quale, per motivate ragioni di sicurezza, le regioni possono consentire l'uso di cartucce caricate con non più di nove pezzi".


Art. 6.

        1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000".
        2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da due ad otto mesi e l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000".
        3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima delle parole: "l'ammenda fino" sono inserite le seguenti: "l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte o cattura, in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda;".



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