XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 290
Onorevoli Colleghi! - La riforma dell'ordinamento
professionale del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione costituisce un adempimento lungamente
atteso dagli operatori del settore e che, nell'ambito del
complessivo ridisegno del nostro sistema sanitario, deve
qualificare gli specifici contenuti di tali professionalità
adeguandoli agli standard degli altri Paesi dell'Unione
europea ed introducendo, nel loro processo formativo, il
requisito dell'assolvimento di un corso di livello
universitario.
La riforma è stata attuata in parte dal Governo mediante
l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, il quale, nel testo risultante dalle modifiche
successivamente introdotte dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, prevede, tra l'altro, che il Ministro della
sanità individui, con proprio decreto, le figure professionali
da formare ed i relativi profili, nel mentre il relativo
ordinamento didattico viene poi definito, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro
della sanità. Ivi, inoltre, si dispone che la formazione delle
figure professionali così individuate avvenga in sede
ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale ed istituzioni private accreditate ai
sensi dell'articolo 8, comma 7, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e che
i requisiti di idoneità e di accreditamento delle strutture
stesse siano disciplinati con ulteriore decreto adottato di
concerto tra i due Ministri.
Con i decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994,
nn. 739, 740, 741, 742, 743 e 744 e 26 settembre 1994, nn. 745
e 746, rispettivamente recanti i regolamenti per
l'individuazione delle figure e dei profili professionali
dell'infermiere, dell'ostetrica/o, del fisioterapista, del
logopedista, dell'ortottista-assistente di oftalmologia, del
dietista, del tecnico sanitario del laboratorio biomedico e
del tecnico sanitario di radiologia medica sono state
individuate alcune figure professionali.
Va peraltro rimarcato come l'attività sin qui svolta dal
Ministero della sanità in attuazione del predetto articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1993, e successive
modificazioni, si sia limitata ad una ricognizione delle
figure professionali non mediche già disciplinate
dall'ordinamento; solo recentemente con il decreto del
Ministro della sanità 29 marzo 2001, sono state considerate le
nuove professionalità rimaste prive di un compiuto ed organico
riscontro nell'ordinamento, ma che in via di fatto si pongono
come emergenti nell'evoluzione delle tecniche terapeutiche e
che nella realtà organizzativa delle strutture pubbliche e
private hanno già assunto un ruolo fondamentale.
Il citato decreto del 2001 costituisce certamente un
notevole progresso, prendendo atto delle nuove realtà
professionali sanitarie, ma non sembra esaustivo dei profili
esistenti.
Nell'ambito delle nuove professioni non mediche, infatti,
un ruolo di particolare impegno è svolto dai tecnici di
dialisi, chiamati a concorrere con le proprie specifiche
cognizioni tecniche al trattamento di una crescente utenza
direttamente assistita dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale o da quelle private in via di accreditamento.
I rilevanti progressi delle tecniche dialitiche hanno
considerevolmente allungato le speranze di vita dei pazienti,
passate in poco tempo dai 5 ai 10 anni trascorsi in
trattamento agli attuali 20-25 anni, e la sempre più elevata
tecnologia ha reso il trattamento stesso più agevole e meno
traumatico anche sotto il profilo della vita di relazione.
Peraltro, a tale considerevole evoluzione della tecnica
terapeutica, non è sin qui seguito il pur doveroso
riconoscimento della specificità professionale degli
operatori, autorevolmente definiti come "professionalità
emergente" dai rapporti del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro e, nondimeno, rimasti ancora privi di una
disciplina della propria figura ed attività.
A ciò, per l'appunto, intende ovviare la presente proposta
di legge che, non sovvertendo l'impianto sistematico
dell'attuazione della normativa di individuazione delle figure
professionali non mediche introdotto dalla legge n. 421 del
1992 e dal decreto legislativo n. 502 del 1993, e successive
modificazioni, - ed, anzi, in piena conformità ad esso -
istituisce la figura professionale del tecnico sanitario di
dialisi ed individua i contenuti del relativo profilo
professionale.
L'elemento qualificante della proposta di legge si
identifica nella definizione del tecnico di dialisi come
operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, espleta
le mansioni di gestione tecnica delle apparecchiature dei
servizi di dialisi (articolo 1).
Per quanto attiene alla disciplina della formazione
complementare post-base, dell'aggiornamento
professionale del diploma universitario e dei diplomi ed
attestati equipollenti, il testo della presente proposta di
legge riproduce fedelmente le previsioni vigenti per le
anzidette figure professionali non mediche già riconosciute
rinviando, pertanto, all'emanazione di successivi decreti del
Ministro della sanità, eventualmente emanati di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Si confida che la presente proposta di legge ottenga il
conforto del voto favorevole dell'Assemblea.