XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 290




        Onorevoli Colleghi! - La riforma dell'ordinamento professionale del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione costituisce un adempimento lungamente atteso dagli operatori del settore e che, nell'ambito del complessivo ridisegno del nostro sistema sanitario, deve qualificare gli specifici contenuti di tali professionalità adeguandoli agli standard degli altri Paesi dell'Unione europea ed introducendo, nel loro processo formativo, il requisito dell'assolvimento di un corso di livello universitario.
        La riforma è stata attuata in parte dal Governo mediante l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale, nel testo risultante dalle modifiche successivamente introdotte dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, prevede, tra l'altro, che il Ministro della sanità individui, con proprio decreto, le figure professionali da formare ed i relativi profili, nel mentre il relativo ordinamento didattico viene poi definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità. Ivi, inoltre, si dispone che la formazione delle figure professionali così individuate avvenga in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale ed istituzioni private accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e che i requisiti di idoneità e di accreditamento delle strutture stesse siano disciplinati con ulteriore decreto adottato di concerto tra i due Ministri.
        Con i decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 739, 740, 741, 742, 743 e 744 e 26 settembre 1994, nn. 745 e 746, rispettivamente recanti i regolamenti per l'individuazione delle figure e dei profili professionali dell'infermiere, dell'ostetrica/o, del fisioterapista, del logopedista, dell'ortottista-assistente di oftalmologia, del dietista, del tecnico sanitario del laboratorio biomedico e del tecnico sanitario di radiologia medica sono state individuate alcune figure professionali.
        Va peraltro rimarcato come l'attività sin qui svolta dal Ministero della sanità in attuazione del predetto articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1993, e successive modificazioni, si sia limitata ad una ricognizione delle figure professionali non mediche già disciplinate dall'ordinamento; solo recentemente con il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, sono state considerate le nuove professionalità rimaste prive di un compiuto ed organico riscontro nell'ordinamento, ma che in via di fatto si pongono come emergenti nell'evoluzione delle tecniche terapeutiche e che nella realtà organizzativa delle strutture pubbliche e private hanno già assunto un ruolo fondamentale.
        Il citato decreto del 2001 costituisce certamente un notevole progresso, prendendo atto delle nuove realtà professionali sanitarie, ma non sembra esaustivo dei profili esistenti.
        Nell'ambito delle nuove professioni non mediche, infatti, un ruolo di particolare impegno è svolto dai tecnici di dialisi, chiamati a concorrere con le proprie specifiche cognizioni tecniche al trattamento di una crescente utenza direttamente assistita dalle strutture del Servizio sanitario nazionale o da quelle private in via di accreditamento.
        I rilevanti progressi delle tecniche dialitiche hanno considerevolmente allungato le speranze di vita dei pazienti, passate in poco tempo dai 5 ai 10 anni trascorsi in trattamento agli attuali 20-25 anni, e la sempre più elevata tecnologia ha reso il trattamento stesso più agevole e meno traumatico anche sotto il profilo della vita di relazione.
        Peraltro, a tale considerevole evoluzione della tecnica terapeutica, non è sin qui seguito il pur doveroso riconoscimento della specificità professionale degli operatori, autorevolmente definiti come "professionalità emergente" dai rapporti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e, nondimeno, rimasti ancora privi di una disciplina della propria figura ed attività.
        A ciò, per l'appunto, intende ovviare la presente proposta di legge che, non sovvertendo l'impianto sistematico dell'attuazione della normativa di individuazione delle figure professionali non mediche introdotto dalla legge n. 421 del 1992 e dal decreto legislativo n. 502 del 1993, e successive modificazioni, - ed, anzi, in piena conformità ad esso - istituisce la figura professionale del tecnico sanitario di dialisi ed individua i contenuti del relativo profilo professionale.
        L'elemento qualificante della proposta di legge si identifica nella definizione del tecnico di dialisi come operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, espleta le mansioni di gestione tecnica delle apparecchiature dei servizi di dialisi (articolo 1).
        Per quanto attiene alla disciplina della formazione complementare post-base, dell'aggiornamento professionale del diploma universitario e dei diplomi ed attestati equipollenti, il testo della presente proposta di legge riproduce fedelmente le previsioni vigenti per le anzidette figure professionali non mediche già riconosciute rinviando, pertanto, all'emanazione di successivi decreti del Ministro della sanità, eventualmente emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
        Si confida che la presente proposta di legge ottenga il conforto del voto favorevole dell'Assemblea.




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