XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 290




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione e mansioni).

        1. Agli effetti dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, č individuata la figura professionale del tecnico sanitario di dialisi con il seguente profilo: il tecnico sanitario di dialisi č l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, č responsabile degli atti di sua competenza ed espleta le mansioni di gestione tecnica delle apparecchiature dei servizi di dialisi.
        2. L'attivitā del tecnico sanitario di dialisi č finalizzata al trattamento del paziente affetto da insufficienza renale cronica ed č espletata utilizzando la propria conoscenza tecnico-operativa in collaborazione con il personale medico e non medico.
        3. Il tecnico sanitario di dialisi:

                a) verifica e certifica nel tempo il corretto funzionamento degli apparecchi di dialisi e la loro corrispondenza alle normative vigenti in materia;

                b) cura l'ordinaria gestione e manutenzione delle apparecchiature di dialisi e di trattamento dell'acqua ivi contenuta, con interventi diretti, urgenti o programmati;

                c) assicura la collaborazione con il personale medico e non medico nella corretta utilizzazione delle apparecchiature di dialisi e nella ricerca;

                d) fornisce consulenza sull'acquisizione della strumentazione utilizzata per la dialisi;

                e) collabora con il responsabile del servizio nei contatti con i fornitori delle apparecchiature in uso;
                f) svolge la propria attivitā nelle strutture pubbliche o private, autorizzate ai sensi della normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale;

                g) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca.


Art. 2.

(Formazione complementare post-base e aggiornamento
professionale).

        1. Con decreto del Ministro della sanitā sono disciplinati la formazione complementare post-base e l'aggiornamento professionale dei tecnici sanitari di dialisi, in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.


Art. 3.

(Diploma universitario).

        1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di dialisi conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa iscrizione all'albo professionale.


Art. 4.

(Diplomi ed attestati equipollenti).

        1. Con decreto del Ministro della sanitā, di concerto con il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati conseguiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 3 ai fini dell'esercizio dell'attivitā di tecnico di dialisi e dell'accesso ai pubblici servizi.



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