XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 290
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione e mansioni).
1. Agli effetti dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, č individuata la figura professionale del
tecnico sanitario di dialisi con il seguente profilo: il
tecnico sanitario di dialisi č l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo professionale, č responsabile degli
atti di sua competenza ed espleta le mansioni di gestione
tecnica delle apparecchiature dei servizi di dialisi.
2. L'attivitā del tecnico sanitario di dialisi č
finalizzata al trattamento del paziente affetto da
insufficienza renale cronica ed č espletata utilizzando la
propria conoscenza tecnico-operativa in collaborazione con il
personale medico e non medico.
3. Il tecnico sanitario di dialisi:
a) verifica e certifica nel tempo il corretto
funzionamento degli apparecchi di dialisi e la loro
corrispondenza alle normative vigenti in materia;
b) cura l'ordinaria gestione e manutenzione delle
apparecchiature di dialisi e di trattamento dell'acqua ivi
contenuta, con interventi diretti, urgenti o programmati;
c) assicura la collaborazione con il personale
medico e non medico nella corretta utilizzazione delle
apparecchiature di dialisi e nella ricerca;
d) fornisce consulenza sull'acquisizione della
strumentazione utilizzata per la dialisi;
e) collabora con il responsabile del servizio nei
contatti con i fornitori delle apparecchiature in uso;
f) svolge la propria attivitā nelle strutture
pubbliche o private, autorizzate ai sensi della normativa
vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale;
g) contribuisce alla formazione del personale di
supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale ed alla ricerca.
Art. 2.
(Formazione complementare post-base e aggiornamento
professionale).
1. Con decreto del Ministro della sanitā sono disciplinati
la formazione complementare post-base e l'aggiornamento
professionale dei tecnici sanitari di dialisi, in relazione a
specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
(Diploma universitario).
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di
dialisi conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa
iscrizione all'albo professionale.
Art. 4.
(Diplomi ed attestati equipollenti).
1. Con decreto del Ministro della sanitā, di concerto con
il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati
conseguiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge e che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 3 ai
fini dell'esercizio dell'attivitā di tecnico di dialisi e
dell'accesso ai pubblici servizi.