XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 289




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone al Parlamento come una nuova disciplina che sia fondamento e punto di riferimento per enti ed associazioni senza fini di lucro denominati "non profit".
        La proposta di legge è rappresentata dalla creazione di un provvedimento organico che riconosce e disciplina un settore che di fatto è organizzatore di molteplici ed importanti attività sociali, operando nel volontariato, nell'assistenza, nella ricerca e nell'associazionismo culturale, ricreativo e sportivo. L'attività del settore "non profit" si è quindi spontaneamente sviluppata ed affermata in quegli spazi sociali che lo Stato non è più, e forse non è mai stato, in grado di fare propri per la qualità e quantità di interventi richiesti.
        A tale settore, attraverso la proponenda disciplina, vengono destinati una serie di adempimenti esemplificati ed una serie di agevolazioni per colmare l'assenza, spesso colpevole, di uno Stato non vicino ai bisogni del cittadino e della collettività.
        Una opportuna e precisa regolamentazione del settore è inoltre consigliata per una serie di opportune considerazioni:

            1) il settore "non profit" è un'importante espressione di libertà in una società democratica e pluralista come quella italiana, così come definita nell'articolo 2 della Costituzione laddove è prevista la libertà dei cittadini di organizzarsi, di associarsi e di aggregarsi;

            2) le libertà, così come elencate al numero 1), consentono che i cittadini dimostrino una responsabilità personale nei confronti di problematiche di carattere e contenuto sociale, culturale ed educativo;

            3) le organizzazioni "non profit" sono un importante strumento di decentramento e diversificazione in una società pluralista; rappresentano, quindi, un modo di rispondere o sviluppare un particolare interesse a livello locale. Tali organizzazioni possono variare come dimensioni sia nella quantità che nella qualità di intervento permettendo una notevole espressione di iniziative individuali e collettive a tutti i livelli;

            4) in tale settore in Italia operano oramai stabilmente circa mezzo milione di occupati, che rappresentano l'1,8 per cento dell'occupazione complessiva nazionale. Comparativamente tale percentuale è del 6,8 per cento negli Stati Uniti, del 4,2 per cento in Francia, del 4 per cento in Gran Bretagna e del 3,7 per cento in Giappone ed in Germania.

        Tali dati evidenziano quale sviluppo occupazionale potrebbe generarsi da una precisa ed attenta normativa che permettesse l'affermarsi e lo sviluppo del settore "non profit".
        Punti fondamentali della presente proposta di legge sono:

            definizione dei soggetti;

            indivisibilità dei profitti e reinvestimento del surplus;

            detassazione o esenzione tributaria;

            agevolazione per i contributi da privati e per gli atti di liberalità;

            regime contabile specifico;

            sistema di controllo.

        L'approvazione della presente proposta di legge richiederà, congiuntamente, l'emanazione di regolamenti organici e di provvedimenti paralleli tendenti ad evitare che fenomeni elusivi o distorsivi possano stravolgere le finalità reali dei princìpi ispiratori delle norme proposte.
        Nell'articolo 1 sono indicati i destinatari della normativa proposta, riconoscibili in tutti quei soggetti che, di fatto, operano nei settori dell'assistenza, della beneficenza, del volontariato, e in tutti gli organizzatori ed i fruitori di quelle attività genericamente definibili quali culturali e sociali.
        E' chiaro il riferimento ed il collegamento alle associazioni, così come definite dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché alle organizzazioni di volontariato ed alle cooperative sociali; per quanto riguarda le fondazioni, dal presente provvedimento si è ritenuto opportuno escludere quelle che non svolgono attività avente carattere solidaristico, mutualistico e culturale.
        Appare evidente che con l'approvazione del presente provvedimento si determini la necessità di una immediata e corposa revisione della disciplina prevista nel nostro codice civile per le associazioni non riconosciute ed i comitati che, allo stato degli atti, risulta superata ed incompleta e, quindi, inidonea quale valido strumento normativo per l'attuale realtà associativa.
        Nell'articolo 2 sono individuate le attività oggettivamente rientranti nella disciplina del settore "non profit" ed i criteri di ammissione e permanenza nello stesso.
        Tali criteri non possono prescindere da una esclusione dei proventi di gestione dal fondo comune ovvero da un reinvestimento immediato ed incondizionato di eventuali avanzi di gestione annuale nelle attività statutariamente previste ed oggettivamente rientranti nel settore. Particolare attenzione è stata posta nella disciplina dei compensi spettanti agli organi direttivi e sociali, costituendo per essi un tetto massimo di lire 25 milioni lorde e comunque mai superiore, nel totale, al 10 per cento delle entrate nell'esercizio annuale dell'ente senza fini di lucro. Al superamento di tali limiti necessita l'allegazione al rendiconto annuale di una specifica certificazione, rilasciata da un revisore dei conti abilitato, atta ad asseverarne la necessità e congruità.
        Nell'articolo 3 vengono definiti i presupposti per l'appartenenza ai particolari regimi contabili "agevolato" ed "ordinario" riservati agli enti senza fini di lucro.
        Nell'articolo 4 è previsto e disciplinato il regime agevolato riservato agli enti la cui entità dei proventi per singolo esercizio non risulti superiore ai 200 milioni di lire.
        Il regime agevolato si sostanzia nella previsione di semplificati adempimenti contabili inerenti alla registrazione e conservazione dei documenti amministrativi fiscali.
        Nell'articolo 5 si prevede il regime ordinario valido per gli enti senza fini di lucro non rientranti nel regime agevolato. Tale regime, atto ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere dall'ente, si sostanzia con adempimenti paralleli agli enti commerciali (tenuta del libro giornale ed inventari, redazioni di bilanci o rendiconti, relazione di controllo sulla gestione, che in caso di proventi commerciali e istituzionali superiori ad un miliardo di lire richiedono l'intervento di almeno un revisore dei conti abilitato), nonché del deposito degli atti ufficiali periodici presso la competente commissione regionale di controllo di cui all'articolo 13.
        Nell'articolo 6 si prevede un esonero totale dagli adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi nonché in materia di imposta sugli intrattenimenti a favore degli enti senza fini di lucro per proventi di natura commerciale anche se occasionali od accessori.
        Nell'articolo 7 viene disciplinato il trattamento tributario relativo alle imposte indirette ed ai tributi minori, prevedendo, in sostanza, l'esclusione da ogni assoggettamento.
        Nell'articolo 8 si prevedono i limiti di deducibilità per atti di liberalità ed altre forme di contribuzione erogati in favore degli enti senza fini di lucro. A favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 tale misura è fissata nel 4 per cento del reddito di impresa al netto delle imposte accantonate; invece, per i soggetti diversi da quelli citati tale misura è del 2 per cento, se erogati da soggetti imprenditori, dello 0,50 per cento se erogati da non imprenditori.
        Negli articoli 9, 10 ed 11 vengono disciplinate, rispettivamente, le agevolazioni tributarie, previdenziali ed assistenziali e relative alla raccolta di fondi. Il principio ispiratore di tali agevolazioni è quello di non gravare la gestione degli enti senza fini di lucro con forme di contribuzione e tassazione che ne limiterebbero la consistenza.
        A riguardo sono previste una serie di esenzioni di carattere oggettivo che, di fatto, consentono una indiretta forma di autofinanziamento laddove vengano accertati i requisiti di cui agli articoli 1 e 2.
        Negli articoli 12 e 13 vengono individuati e disciplinati gli organi preposti all'attività di accertamento dei requisiti e di controllo sull'attività degli enti senza fini di lucro.
        Tali organi sono individuati nella Commissione nazionale e nelle commissioni regionali di controllo. Dette commissioni effettuano verifiche atte ad accertare la sussistenza di requisiti essenziali per il riconoscimento dello status di enti senza fini di lucro, nonché a constatare l'esatto adempimento dei relativi obblighi amministrativi e fiscali.
        Negli articoli 14 e 15 si prevedono le sanzioni inerenti alla violazione dei princìpi ispiratori della presente proposta di legge e, specificatamente: sanzioni penali nella misura dell'arresto da uno a cinque anni e dell'ammenda da lire 600 mila a lire 3 milioni per i soggetti che si siano avvalsi dei benefìci del provvedimento senza averne i sostanziali requisiti; sanzioni amministrative consistenti nel pagamento da lire un milione a lire 6 milioni nei confronti dei soggetti che omettano le comunicazioni obbligatorie da fornire alla competente commissione regionale di controllo, affinché essa possa svolgere i propri compiti di vigilanza.
        Nell'articolo 16 è prevista una particolare opzione che consente ad alcune particolari organizzazioni senza fini di lucro di poter accedere alla disciplina dei regimi particolari previsti dalla presente proposta di legge.
        Nell'articolo 17 si prevede il controllo delle procedure di liquidazione poste in essere dagli enti senza fini di lucro nell'ipotesi di scioglimento volontario degli stessi.




Frontespizio Testo articoli