XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 289
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone al Parlamento come una nuova disciplina che sia
fondamento e punto di riferimento per enti ed associazioni
senza fini di lucro denominati "non profit".
La proposta di legge è rappresentata dalla creazione di un
provvedimento organico che riconosce e disciplina un settore
che di fatto è organizzatore di molteplici ed importanti
attività sociali, operando nel volontariato, nell'assistenza,
nella ricerca e nell'associazionismo culturale, ricreativo e
sportivo. L'attività del settore "non profit" si è
quindi spontaneamente sviluppata ed affermata in quegli spazi
sociali che lo Stato non è più, e forse non è mai stato, in
grado di fare propri per la qualità e quantità di interventi
richiesti.
A tale settore, attraverso la proponenda disciplina,
vengono destinati una serie di adempimenti esemplificati ed
una serie di agevolazioni per colmare l'assenza, spesso
colpevole, di uno Stato non vicino ai bisogni del cittadino e
della collettività.
Una opportuna e precisa regolamentazione del settore è
inoltre consigliata per una serie di opportune
considerazioni:
1) il settore "non profit" è un'importante
espressione di libertà in una società democratica e pluralista
come quella italiana, così come definita nell'articolo 2 della
Costituzione laddove è prevista la libertà dei cittadini di
organizzarsi, di associarsi e di aggregarsi;
2) le libertà, così come elencate al numero 1),
consentono che i cittadini dimostrino una responsabilità
personale nei confronti di problematiche di carattere e
contenuto sociale, culturale ed educativo;
3) le organizzazioni "non profit" sono un
importante strumento di decentramento e diversificazione in
una società pluralista; rappresentano, quindi, un modo di
rispondere o sviluppare un particolare interesse a livello
locale. Tali organizzazioni possono variare come dimensioni
sia nella quantità che nella qualità di intervento permettendo
una notevole espressione di iniziative individuali e
collettive a tutti i livelli;
4) in tale settore in Italia operano oramai stabilmente
circa mezzo milione di occupati, che rappresentano l'1,8 per
cento dell'occupazione complessiva nazionale. Comparativamente
tale percentuale è del 6,8 per cento negli Stati Uniti, del
4,2 per cento in Francia, del 4 per cento in Gran Bretagna e
del 3,7 per cento in Giappone ed in Germania.
Tali dati evidenziano quale sviluppo occupazionale
potrebbe generarsi da una precisa ed attenta normativa che
permettesse l'affermarsi e lo sviluppo del settore "non
profit".
Punti fondamentali della presente proposta di legge
sono:
definizione dei soggetti;
indivisibilità dei profitti e reinvestimento del
surplus;
detassazione o esenzione tributaria;
agevolazione per i contributi da privati e per gli atti
di liberalità;
regime contabile specifico;
sistema di controllo.
L'approvazione della presente proposta di legge
richiederà, congiuntamente, l'emanazione di regolamenti
organici e di provvedimenti paralleli tendenti ad evitare che
fenomeni elusivi o distorsivi possano stravolgere le finalità
reali dei princìpi ispiratori delle norme proposte.
Nell'articolo 1 sono indicati i destinatari della
normativa proposta, riconoscibili in tutti quei soggetti che,
di fatto, operano nei settori dell'assistenza, della
beneficenza, del volontariato, e in tutti gli organizzatori ed
i fruitori di quelle attività genericamente definibili quali
culturali e sociali.
E' chiaro il riferimento ed il collegamento alle
associazioni, così come definite dagli articoli 14 e seguenti
del codice civile, nonché alle organizzazioni di volontariato
ed alle cooperative sociali; per quanto riguarda le
fondazioni, dal presente provvedimento si è ritenuto opportuno
escludere quelle che non svolgono attività avente carattere
solidaristico, mutualistico e culturale.
Appare evidente che con l'approvazione del presente
provvedimento si determini la necessità di una immediata e
corposa revisione della disciplina prevista nel nostro codice
civile per le associazioni non riconosciute ed i comitati che,
allo stato degli atti, risulta superata ed incompleta e,
quindi, inidonea quale valido strumento normativo per
l'attuale realtà associativa.
Nell'articolo 2 sono individuate le attività
oggettivamente rientranti nella disciplina del settore "non
profit" ed i criteri di ammissione e permanenza nello
stesso.
Tali criteri non possono prescindere da una esclusione dei
proventi di gestione dal fondo comune ovvero da un
reinvestimento immediato ed incondizionato di eventuali avanzi
di gestione annuale nelle attività statutariamente previste ed
oggettivamente rientranti nel settore. Particolare attenzione
è stata posta nella disciplina dei compensi spettanti agli
organi direttivi e sociali, costituendo per essi un tetto
massimo di lire 25 milioni lorde e comunque mai superiore, nel
totale, al 10 per cento delle entrate nell'esercizio annuale
dell'ente senza fini di lucro. Al superamento di tali limiti
necessita l'allegazione al rendiconto annuale di una specifica
certificazione, rilasciata da un revisore dei conti abilitato,
atta ad asseverarne la necessità e congruità.
Nell'articolo 3 vengono definiti i presupposti per
l'appartenenza ai particolari regimi contabili "agevolato" ed
"ordinario" riservati agli enti senza fini di lucro.
Nell'articolo 4 è previsto e disciplinato il regime
agevolato riservato agli enti la cui entità dei proventi per
singolo esercizio non risulti superiore ai 200 milioni di
lire.
Il regime agevolato si sostanzia nella previsione di
semplificati adempimenti
contabili inerenti alla registrazione e conservazione dei
documenti amministrativi fiscali.
Nell'articolo 5 si prevede il regime ordinario valido per
gli enti senza fini di lucro non rientranti nel regime
agevolato. Tale regime, atto ad esprimere con compiutezza ed
analiticità le operazioni poste in essere dall'ente, si
sostanzia con adempimenti paralleli agli enti commerciali
(tenuta del libro giornale ed inventari, redazioni di bilanci
o rendiconti, relazione di controllo sulla gestione, che in
caso di proventi commerciali e istituzionali superiori ad un
miliardo di lire richiedono l'intervento di almeno un revisore
dei conti abilitato), nonché del deposito degli atti ufficiali
periodici presso la competente commissione regionale di
controllo di cui all'articolo 13.
Nell'articolo 6 si prevede un esonero totale dagli
adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi nonché
in materia di imposta sugli intrattenimenti a favore degli
enti senza fini di lucro per proventi di natura commerciale
anche se occasionali od accessori.
Nell'articolo 7 viene disciplinato il trattamento
tributario relativo alle imposte indirette ed ai tributi
minori, prevedendo, in sostanza, l'esclusione da ogni
assoggettamento.
Nell'articolo 8 si prevedono i limiti di deducibilità per
atti di liberalità ed altre forme di contribuzione erogati in
favore degli enti senza fini di lucro. A favore delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del
1991 tale misura è fissata nel 4 per cento del reddito di
impresa al netto delle imposte accantonate; invece, per i
soggetti diversi da quelli citati tale misura è del 2 per
cento, se erogati da soggetti imprenditori, dello 0,50 per
cento se erogati da non imprenditori.
Negli articoli 9, 10 ed 11 vengono disciplinate,
rispettivamente, le agevolazioni tributarie, previdenziali ed
assistenziali e relative alla raccolta di fondi. Il principio
ispiratore di tali agevolazioni è quello di non gravare la
gestione degli enti senza fini di lucro con forme di
contribuzione e tassazione che ne limiterebbero la
consistenza.
A riguardo sono previste una serie di esenzioni di
carattere oggettivo che, di fatto, consentono una indiretta
forma di autofinanziamento laddove vengano accertati i
requisiti di cui agli articoli 1 e 2.
Negli articoli 12 e 13 vengono individuati e disciplinati
gli organi preposti all'attività di accertamento dei requisiti
e di controllo sull'attività degli enti senza fini di
lucro.
Tali organi sono individuati nella Commissione nazionale e
nelle commissioni regionali di controllo. Dette commissioni
effettuano verifiche atte ad accertare la sussistenza di
requisiti essenziali per il riconoscimento dello status
di enti senza fini di lucro, nonché a constatare l'esatto
adempimento dei relativi obblighi amministrativi e fiscali.
Negli articoli 14 e 15 si prevedono le sanzioni inerenti
alla violazione dei princìpi ispiratori della presente
proposta di legge e, specificatamente: sanzioni penali nella
misura dell'arresto da uno a cinque anni e dell'ammenda da
lire 600 mila a lire 3 milioni per i soggetti che si siano
avvalsi dei benefìci del provvedimento senza averne i
sostanziali requisiti; sanzioni amministrative consistenti nel
pagamento da lire un milione a lire 6 milioni nei confronti
dei soggetti che omettano le comunicazioni obbligatorie da
fornire alla competente commissione regionale di controllo,
affinché essa possa svolgere i propri compiti di vigilanza.
Nell'articolo 16 è prevista una particolare opzione che
consente ad alcune particolari organizzazioni senza fini di
lucro di poter accedere alla disciplina dei regimi particolari
previsti dalla presente proposta di legge.
Nell'articolo 17 si prevede il controllo delle procedure
di liquidazione poste in essere dagli enti senza fini di lucro
nell'ipotesi di scioglimento volontario degli stessi.