XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 288
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno drammatico dei
sequestri di persona che interessa alcune regioni italiane e
in particolare la Sardegna e la Calabria, non è adeguatamente
contrastato e punito dalla normativa vigente e per tale motivo
occorre introdurre alcune modifiche normative dirette a
migliorare la deterrenza nei confronti di questo odioso
delitto e a non penalizzare le famiglie dei sequestrati con
l'indiscriminato e automatico congelamento dei beni.
Occorre, inoltre, eliminare il fenomeno del diverso
trattamento dei sequestri da parte delle pubbliche autorità in
ordine al clamore pubblico che suscitano. In particolare, è
assolutamente necessario evitare l'intervento, sia pure
occulto, dello Stato nel pagamento dei riscatti in quanto una
simile pratica metterebbe in sostanza a rischio l'intera
popolazione delle regioni colpite dal fenomeno dei sequestri
di persona indipendentemente dal censo individuale.
Il drammatico fenomeno dei sequestri di persona a scopo di
estorsione sta assumendo, particolarmente in alcune realtà
territoriali quali la Sardegna, proporzioni preoccupanti e
connotazioni allarmanti.
A fronte di una tale accentuazione del fenomeno devono
essere adottate misure valide e deve essere criticamente
esaminato il complesso normativo attualmente in vigore per
eliminare le disposizioni inutili ed anzi dannose per
l'ostaggio ed il familiare ed introdurne di nuove che possano
rappresentare un efficace deterrente contro questo odioso
delitto.
Da un esame sia pure superficiale della storia e delle
vicende dei singoli sequestri di persona attuati in Sardegna
dal 1990 ad oggi si può agevolmente ricavare un primo,
evidentissimo, elemento di valutazione: il tempo medio di
durata del sequestro si è dilatato notevolmente.
La spiegazione di tale cambiamento o, almeno, una tra le
maggiori concause è da ricercare nella novella legislativa del
1991. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, si sono rivelate assolutamente inidonee a
combattere il fenomeno ed, anzi, alcune hanno creato seri
problemi al rilascio dell'ostaggio senza costituire una
controspinta per i sequestratori che, al contrario, dalle
maggiori difficoltà che incontrano i familiari della persona
sequestrata, traggono un insperato aiuto per la loro pretesa
estorsiva.
La indiscriminata criminalizzazione della figura
dell'emissario è stato sicuramente il maggiore degli errori
commessi dal legislatore del 1991. In una realtà
particolarissima come quella sarda e segnatamente quella
barbaricina, l'intervento di persone che conoscono luoghi e
ambienti e che in questi stessi ambienti sono rispettate ha
sempre contribuito a salvaguardare la vita dell'ostaggio e
quasi sempre si sono potute trarre preziose informazioni,
anche ai fini investigativi, dalla loro opera. L'affermazione
di illegalità dell'attività dell'emissario non ha
assolutamente costituito un impedimento alla perpetrazione dei
sequestri di persona, come purtroppo la cronaca attuale
dimostra. Al contrario, nella realtà si verifica che i
familiari del sequestrato continuano a rivolgersi ad emissari
per cercare di ottenere quanto prima possibile la liberazione
del proprio congiunto, ma oggi non trovano più la
disponibilità di persone corrette perché queste non intendono
porre in essere condotte vietate dalla legge, quindi ricevono
sempre l'incarico individui dubbi, spesso privi di ogni
scrupolo, che nel migliore dei casi provocano solamente un
ritardo della liberazione e comunque sempre ad un costo
elevato per i familiari della vittima del sequestro.
La figura dell'emissario, al contrario di quello che può
pensare chi non ha una conoscenza approfondita del fenomeno in
considerazione, non è quella di un mediatore d'affari. La sua
presenza nella vicenda è una garanzia per i familiari
dell'ostaggio. Dall'assenza di un emissario valido solo i
sequestratori traggono vantaggio. Questi, infatti, si limitano
a far pervenire in qualche modo un messaggio ed attendono,
sapendo che il tempo, in assenza di notizie e di assicurazioni
per i congiunti del sequestrato, gioca a loro favore.
Ed è proprio così. Ormai si assiste, infatti, alla
costante pubblicazione di appelli dei familiari, il più delle
volte incomprensibili o addirittura illogici per chiunque ma
non per coloro che gestiscono il sequestro - e non sempre sono
gli stessi che custodiscono l'ostaggio - che, lo ripeto, dal
trascorrere del tempo traggono un sempre maggiore
beneficio.
L'esperienza ha poi dimostrato inequivocabilmente che
l'invio dell'esercito ed altre manifestazioni di forza dello
Stato non hanno nessuna efficacia in una realtà geografica
come quella sarda.
E' pertanto indispensabile trarre insegnamento
dall'esperienza maturata dopo l'approvazione della novella del
1991 per modificarne alcuni elementi rivelatisi inidonei al
raggiungimento dello scopo e rafforzarne altri.
Parallelamente si è ritenuto opportuno operare anche una
modifica all'articolo 630 del codice penale per inasprirne la
pena edittale e modellare una serie di attenuanti.
E', quindi, necessario spiegare le ragioni per le quali da
un lato è stabilita la pena edittale dell'ergastolo per il
delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e
dall'altro è prevista una pena ridotta qualora l'ostaggio sia
rilasciato incolume ancorché in conseguenza del pagamento del
prezzo della liberazione.
La nuova disciplina che viene proposta non è suggerita
infatti dalla convinzione che l'inasprimento delle pene sia un
deterrente efficace, bensì dalla preoccupazione che il
sequestro, nei suoi sviluppi esecutivi, suggerisca ai suoi
autori comportamenti che offendono la incolumità
dell'ostaggio, ad esempio con il taglio di un lobo
dell'orecchio, o che ne cagionino la morte.
Purtroppo il delitto de quo, tradizionalmente
collocato tra i delitti contro il patrimonio, ha rivelato una
elevata nota di pericolosità per la vita e per la incolumità
dell'ostaggio.
Il legislatore, pertanto, deve adottare una soluzione che
costituisca uno stimolo, per gli autori del reato, a non
aggravare le conseguenze del delitto; e quindi a favorire,
quando questo si verifichi, il rispetto della vita e della
incolumità dell'ostaggio. A tale fine appare inutile la
previsione di un trattamento sanzionatorio nettamente
differenziato per assicurare tale risultato.
La differenza della pena secondo che l'ostaggio venga o
non venga rilasciato incolume deve essere particolarmente
significativa se si vuole che gli autori del crimine,
percependone l'importanza, si adoperino per ridurre il rischio
dell'ergastolo.
Si tratta, del resto, di una soluzione già adottata in
altri Stati e che si propone di concorrere alla tutela della
vita e della incolumità dell'ostaggio.
E' ovvio che la innovazione proposta potrà contribuire ad
evitare che il sequestro venga portato a conseguenze
ulteriori, non a prevenirlo.
A fini preventivi servono altri rimedi.
Per tali scopi, ferme restando le norme premiali a favore
dei collaboratori, che in passato hanno già dato buoni
risultati, è necessario prendere le opportune iniziative per
la cattura dei latitanti o quanto meno per favorirne la
costituzione.
L'esperienza insegna, infatti, che in Sardegna e nei
sequestri commessi anche altrove da sardi la presenza del
latitante è normale per ovvie ragioni. Egli può dedicarsi alla
custodia dell'ostaggio senza essere sottoposto a controlli; e
dovendo di solito espiare lunghe pene detentive il deterrente
della pena è meno efficace, così come assume minore importanza
nei suoi confronti il rischio di rivelazioni di eventuali
collaboratori.
L'altra disposizione innovativa è motivata dalla
constatazione che, nonostante il sequestro dei beni, i
familiari dell'ostaggio si adoperano, per ovvie ragioni, per
ottenere il denaro necessario per la liberazione. E per
ottenerlo sono costretti a sopportare sacrifici economici
maggiori rispetto a quelli che sopporterebbero qualora
avessero la libera disponibilità dei beni, imbattendosi spesso
in persone che procurano loro le necessarie risorse
finanziarie lucrando indebiti vantaggi economici.
La misura del sequestro dei beni si è rivelata quindi, più
che inutile, addirittura dannosa per la famiglia
dell'ostaggio, e spesso ha determinato situazioni conflittuali
di ostacolo alla attività investigativa. L'obbligatorietà del
sequestro, nella pratica, ha deresponsabilizzato gli
inquirenti che non possono diversificare gli interventi in
presenza di situazioni del tutto differenti. Basti pensare
alla diversa incidenza che può avere un sequestro di beni
eseguito nei confronti di un possidente agrario, e quindi
avente ad oggetto per lo più immobili e depositi bancari, da
quello relativo ai beni di un socio di un gruppo industriale
di grosse dimensioni. In quest'ultimo caso, nella pratica si è
assistito ad una automaticità dell'intervento, anche per
quanto riguarda le transazioni commerciali del gruppo, con
gravissimo danno per l'attività delle società che nel mercato
devono operare con estrema rapidità per vincere la
concorrenza, a volte, con scelte da adottare in pochi
minuti.
Assoggettare il potere di autorizzare delicate e non
sempre immediatamente comprensibili scelte economiche al
giudizio di un magistrato, che quindi deve esprimere il
proprio parere in ordine alla possibilità o meno che una
determinata transazione commerciale, magari su mercati esteri,
possa costituire un tentativo di monetizzare la somma per il
pagamento di un riscatto, significa stravolgere lo spirito
della legge e, comunque, creare gravissimi danni al gruppo
industriale che, subendo una tale limitazione per mesi,
soffre, ad opera dello Stato, un danno maggiore rispetto a
quello che provoca il pagamento del riscatto.
Si è quindi ritenuto indispensabile abrogare la norma
relativa al sequestro dei beni, rivelatasi, come detto,
inutile e fonte di gravosi oneri per il sequestrato e i suoi
congiunti.
Si è invece ritenuto di inserire una norma per reprimere e
punire il triste fenomeno dello "sciacallaggio" che, favorito
dalla mancanza di emissari affidabili, anche per le
considerazioni svolte in precedenza, ha assunto dimensioni
enormi ed allarmanti, tanto da costituire un quotidiano
problema per i familiari dell'ostaggio disorientati da
notizie, suggerimenti, messaggi di ogni genere che giungono
con incredibile frequenza. Non essendovi chi, al fianco della
famiglia ed in aiuto ad essa può valutare la genuinità o la
falsità di tutta questa moltitudine di presunti contatti, di
fatto ogni notizia deve essere verificata, il più delle volte
con pericolo personale e con grande perdita di tempo.
Raramente i familiari informano gli inquirenti, intimoriti
dalle minacce che spesso accompagnano questi messaggi.
Per fronteggiare questo squallido fenomeno si è
predisposta una norma che prevede la punibilità di varie
condotte, da quella del semplice mitomane sino a quella,
gravissima, di colui che specula pur sapendo della morte
dell'ostaggio.