XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 288




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 630. - (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).- Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto è punito con l'ergastolo.
        Se la persona sequestrata viene liberata incolume il colpevole è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.
        Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.
        Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal terzo comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
        Fuori dei casi previsti dal terzo e quarto comma, quando ricorrano più circostanze attenuanti la pena prevista dal primo comma non può essere inferiore a ventiquattro anni e quella prevista dal secondo comma non può essere inferiore a quindici anni.


Art. 2.

        1. I commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

        "Art. 3-´ƒ1bis - (Diffusione di indicazioni false).- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di trarne il vantaggio, fornisce o comunque diffonde indicazioni false sui luoghi dove è trattenuta la persona sequestrata o sugli autori del delitto è punito con la reclusione da due a sei anni.
            2. Chiunque indica modalità o condizioni per la liberazione della persona sequestrata destituite di fondamento, rappresentandole falsamente come provenienti comunque dagli autori del delitto, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
            3. La pena è della reclusione da cinque a dodici anni se il fatto di cui al comma 2 è commesso successivamente al decesso della persona sequestrata qualora il colpevole sia a conoscenza del decesso".


Art. 4.

        1. L'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7 - (Disposizioni processuali).- 1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore".

Art. 5.

        1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale le parole: "630, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "630, primo e secondo comma".



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