XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 288
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 630. - (Sequestro di persona a scopo di rapina o
di estorsione).- Chiunque sequestra una persona allo scopo
di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto è
punito con l'ergastolo.
Se la persona sequestrata viene liberata incolume il
colpevole è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta
anni.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera
in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza
che tale risultato sia conseguenza del prezzo della
liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo
605.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli
altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal terzo
comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove
decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la
pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da
dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo
a due terzi.
Fuori dei casi previsti dal terzo e quarto comma, quando
ricorrano più circostanze attenuanti la pena prevista dal
primo comma non può essere inferiore a ventiquattro anni e
quella prevista dal secondo comma non può essere inferiore a
quindici anni.
Art. 2.
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
abrogati.
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, è inserito il seguente:
"Art. 3-´ƒ1bis - (Diffusione di indicazioni
false).- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel
reato, al fine di trarne il vantaggio, fornisce o comunque
diffonde indicazioni false sui luoghi dove è trattenuta la
persona sequestrata o sugli autori del delitto è punito con la
reclusione da due a sei anni.
2. Chiunque indica modalità o condizioni per la
liberazione della persona sequestrata destituite di
fondamento, rappresentandole falsamente come provenienti
comunque dagli autori del delitto, è punito con la reclusione
da tre a sette anni.
3. La pena è della reclusione da cinque a dodici
anni se il fatto di cui al comma 2 è commesso successivamente
al decesso della persona sequestrata qualora il colpevole sia
a conoscenza del decesso".
Art. 4.
1. L'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Disposizioni processuali).- 1.
Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione, il pubblico ministero può, con decreto motivato,
ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o
del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione
dei predetti provvedimenti può essere disposto anche
oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le
successive quarantotto ore".
Art. 5.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del
codice di procedura penale le parole: "630, primo comma" sono
sostituite dalle seguenti: "630, primo e secondo comma".