XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 287
Onorevoli Colleghi! - Il continuo proliferare di
contenzioso in materia retributiva e pensionistica per il
personale delle Ferrovie dello Stato contribuisce senz'altro
ad aggravare il pesante carico giudiziario di cui soffrono i
nostri tribunali. Frequenti, in tal senso, sono stati gli
interventi sia della giustizia amministrativa che della
magistratura ordinaria, tesi a restituire a quei lavoratori un
diritto che, per effetto di una mera dimenticanza del
legislatore, rischiava altresì di rimanere gravemente
pregiudicato. Il riferimento è al decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, che, prevedendo il
riconoscimento di alcuni ineludibili diritti retributivi e
previdenziali per il pubblico impiego (comparto scuola,
comparto Ministeri, aziende autonome, amministrazioni
autonome), escluse dal beneficio i lavoratori del comparto
ferrovie. Tale vuoto normativo venne soltanto parzialmente
colmato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
triennio 1990-1992, con decorrenza ex nunc, senza alcun
riferimento al periodo pregresso ed ai lavoratori andati in
pensione negli anni precedenti, in vigenza dei contratti
1981-1983, 1984-1986, 1987-1989.
La presente proposta di legge intende sopperire a tale
iniqua disparità di trattamento in una sorta di
interpretazione autentica della voluntas legis
recuperando, con effetto retroattivo nel senso e nella misura
indicati, quella organicità di trattamento retributivo e
previdenziale da più parti invocata. Gli obiettivi così
raggiungibili, oltre al riconoscimento del diritto di tutti
gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a
coloro i quali hanno cessato il proprio servizio tra il 1981 e
il 1995, saranno quelli di eliminare interpretazioni
giurisprudenziali difformi dallo spirito della norma ed
indesiderate congestioni del ruolo contenzioso civile e, per
quanto di competenza, di quello amministrativo.