XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 287




        Onorevoli Colleghi! - Il continuo proliferare di contenzioso in materia retributiva e pensionistica per il personale delle Ferrovie dello Stato contribuisce senz'altro ad aggravare il pesante carico giudiziario di cui soffrono i nostri tribunali. Frequenti, in tal senso, sono stati gli interventi sia della giustizia amministrativa che della magistratura ordinaria, tesi a restituire a quei lavoratori un diritto che, per effetto di una mera dimenticanza del legislatore, rischiava altresì di rimanere gravemente pregiudicato. Il riferimento è al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, che, prevedendo il riconoscimento di alcuni ineludibili diritti retributivi e previdenziali per il pubblico impiego (comparto scuola, comparto Ministeri, aziende autonome, amministrazioni autonome), escluse dal beneficio i lavoratori del comparto ferrovie. Tale vuoto normativo venne soltanto parzialmente colmato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992, con decorrenza ex nunc, senza alcun riferimento al periodo pregresso ed ai lavoratori andati in pensione negli anni precedenti, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989.
        La presente proposta di legge intende sopperire a tale iniqua disparità di trattamento in una sorta di interpretazione autentica della voluntas legis recuperando, con effetto retroattivo nel senso e nella misura indicati, quella organicità di trattamento retributivo e previdenziale da più parti invocata. Gli obiettivi così raggiungibili, oltre al riconoscimento del diritto di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali hanno cessato il proprio servizio tra il 1981 e il 1995, saranno quelli di eliminare interpretazioni giurisprudenziali difformi dallo spirito della norma ed indesiderate congestioni del ruolo contenzioso civile e, per quanto di competenza, di quello amministrativo.




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