XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 287
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato, poi dell'Ente Ferrovie dello Stato e,
quindi, della società Ferrovie dello Stato Spa, comunque
cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ gennaio
1981 ed il 31 dicembre 1995, si applica il trattamento di
quiescenza commisurato agli importi ed agli aumenti
retributivi effettivamente corrisposti alla data di cessazione
dal servizio, avuto riguardo alle misure ed alle decorrenze
stabilite dalle disposizioni previste per il personale in
servizio nell'arco del triennio.
Art. 2.
1. I benefìci economici di cui all'articolo 1 della
presente legge sono individuati negli aumenti stipendiali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1982, n. 804, dalla legge 10 luglio 1984, n. 292, e successive
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1985, n. 779, nonché
dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente
Ferrovie dello Stato n. 54 del 19 marzo 1986, dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1987-1989,
approvato con delibera n. 26 del 1988, e dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992,
approvato con delibera AS/610 del 18 ottobre 1990.
Art. 3.
1. Gli aumenti stipendiali di cui agli articoli 1 e 2
della presente legge spiegano i loro effetti riguardo sia al
trattamento di quiescenza sia alla liquidazione del
trattamento di fine servizio o indennità di buonuscita
prevista dall'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n.
829.
2. Gli incrementi conseguenti all'applicazione della
presente legge devono intendersi cumulabili con gli incrementi
perequativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730. Sono da ritenersi nulle
eventuali disposizioni regolamentari emanate in senso
contrario.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.