XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 287




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi dell'Ente Ferrovie dello Stato e, quindi, della società Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, si applica il trattamento di quiescenza commisurato agli importi ed agli aumenti retributivi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio, avuto riguardo alle misure ed alle decorrenze stabilite dalle disposizioni previste per il personale in servizio nell'arco del triennio.


Art. 2.

        1. I benefìci economici di cui all'articolo 1 della presente legge sono individuati negli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalla legge 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1985, n. 779, nonché dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato n. 54 del 19 marzo 1986, dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1987-1989, approvato con delibera n. 26 del 1988, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992, approvato con delibera AS/610 del 18 ottobre 1990.


Art. 3.

        1. Gli aumenti stipendiali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge spiegano i loro effetti riguardo sia al trattamento di quiescenza sia alla liquidazione del trattamento di fine servizio o indennità di buonuscita prevista dall'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.
        2. Gli incrementi conseguenti all'applicazione della presente legge devono intendersi cumulabili con gli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Sono da ritenersi nulle eventuali disposizioni regolamentari emanate in senso contrario.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione