XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 286
Onorevoli Colleghi! - L'Italia risulta essere l'unica
nazione in Europa a non avere una normativa sulla pratica del
naturismo. Il riconoscimento e la libertà di tanti nostri
cittadini o turisti stranieri che intendano trascorrere
periodi di vacanza nel nostro Paese secondo la pratica
dell'attività naturista, sono affidati alla presente proposta
di legge.
Nato nel secolo scorso come movimento che intendeva
opporsi all'inurbamento caotico delle città, il naturismo
implica una tendenza al ritorno a modi di vita conformi il più
possibile alla natura, rispetto al quale la pratica del
nudismo ha in comune lo scopo di favorire il rispetto proprio,
degli altri e dell'ambiente e non, come viene inteso da troppa
parte dell'opinione pubblica, una mera ribellione verso le
normative che vietano atteggiamenti osceni in luogo pubblico,
peraltro rispettate e condivise appieno da chi frequentemente
pratica e partecipa alle attività dei gruppi e delle
organizzazioni naturistici.
Il naturismo, inoltre, si propone la difesa della salute
psicofisica e sociale attraverso l'utilizzo di alimenti e
medicine naturali e la pratica di attività fisica.
Le strutture allestite per il naturismo potranno dotarsi
di ambiti da adibire alle cure termali, una pratica prediletta
e complementare all'interesse storico e culturale per le città
d'arte o per i parchi nazionali e le oasi ambientaliste.
Pressante è, tutt'oggi, la richiesta, da parte di
organizzazioni naturistiche, di realizzare o gestire strutture
per tale genere di pratica; il numero dei naturisti in Europa
è infatti calcolato intorno ai 20 milioni di cittadini.
Altre organizzazioni, inoltre, attraverso società di
gestione, hanno iniziato i lavori per realizzare aree
naturistiche, alcune delle quali in grado di ospitare anche 2
mila persone, ma i lavori sono stati sospesi proprio per la
mancanza di una normativa in materia.
Per lo stesso motivo, diverse amministrazioni comunali si
troverebbero in forte imbarazzo di fronte a pressanti
richieste di allestire in loco un campo naturista.
Occorre considerare che il naturismo, anche in Italia, è
in forte espansione, e, di conseguenza, consentirne la pratica
nel territorio nazionale significherebbe creare occupazione ed
accogliere numerosissimi turisti stranieri che, al momento,
frequentano i campi allestiti in altre nazioni.
L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce e
garantisce il diritto dei cittadini alla pratica naturista in
maniera libera, non discriminatoria e in esclusive aree ben
riconoscibili e delimitate.
Con l'articolo 2, comma 1, si prevede che le
amministrazioni comunali possano individuare le aree da
destinare ai campi naturisti attraverso un monitoraggio, al
fine di verificare possibili richieste e darne immediata
informazione pubblica.
Il comma 2 prevede la denominazione delle aree prescelte
quali aree turistiche produttive.
Il comma 3 consente alle amministrazioni contermini di
individuare territori confinanti da destinare alla
realizzazione di un'unica struttura.
Il comma 4 prevede l'applicazione della normativa vigente
sulle concessioni, per le aree costiere ed interne, di
proprietà del demanio dello Stato.
L'articolo 3, comma 1, impone che la realizzazione della
struttura sia a carico dell'organizzazione che si è
aggiudicata la gestione del campo naturista.
Il comma 2 impone che le attrezzature siano realizzate in
conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nel comune
ospitante.
Il comma 3 impone ai proprietari delle aree individuate
per la realizzazione di un campo naturista, di farne richiesta
al comune anche se lo stesso non abbia deliberato in merito,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, fornendo il nominativo di
eventuali usufruttuari o gestori della struttura.
L'amministrazione deve dare risposta scritta, affermativa o
negativa, comunque, motivata, entro tre mesi.
L'articolo 4, comma 1, prevede la delimitazione dell'area
individuata, in accordo fra i comuni e i proprietari o
gestori.
Il comma 2 impone ai comuni di provvedere, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, ad emanare
specifici regolamenti per stabilire le modalità di
assegnazione, i requisiti per la richiesta di autorizzazione,
i tempi di concessione e i criteri di segnalazione degli spazi
destinati alla pratica naturista, quando si tratti di terreni
comunali o di proprietà del demanio dello Stato.
Il comma 3 impone ai comuni di emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, specifici
regolamenti recanti la disciplina relativa alla segnalazione
degli spazi destinati alla pratica naturista qualora le uniche
aree disponibili siano ubicate in terreni privati e i cui
proprietari o usufruttuari intendano allestire un campo.
Il comma 4 affida ai comuni il compito di operare i dovuti
controlli relativamente all'attività svolta, al regolare
allestimento della struttura sulla base delle leggi vigenti
che regolamentano le strutture turistiche (camping e
altro) e, nel caso, revocare la concessione o licenza.
L'articolo 5 stabilisce il libero accesso ai campi
naturisti, nell'ambito di modalità determinate dai gestori
della struttura stessa.