XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 286




        Onorevoli Colleghi! - L'Italia risulta essere l'unica nazione in Europa a non avere una normativa sulla pratica del naturismo. Il riconoscimento e la libertà di tanti nostri cittadini o turisti stranieri che intendano trascorrere periodi di vacanza nel nostro Paese secondo la pratica dell'attività naturista, sono affidati alla presente proposta di legge.
        Nato nel secolo scorso come movimento che intendeva opporsi all'inurbamento caotico delle città, il naturismo implica una tendenza al ritorno a modi di vita conformi il più possibile alla natura, rispetto al quale la pratica del nudismo ha in comune lo scopo di favorire il rispetto proprio, degli altri e dell'ambiente e non, come viene inteso da troppa parte dell'opinione pubblica, una mera ribellione verso le normative che vietano atteggiamenti osceni in luogo pubblico, peraltro rispettate e condivise appieno da chi frequentemente pratica e partecipa alle attività dei gruppi e delle organizzazioni naturistici.
        Il naturismo, inoltre, si propone la difesa della salute psicofisica e sociale attraverso l'utilizzo di alimenti e medicine naturali e la pratica di attività fisica.
        Le strutture allestite per il naturismo potranno dotarsi di ambiti da adibire alle cure termali, una pratica prediletta e complementare all'interesse storico e culturale per le città d'arte o per i parchi nazionali e le oasi ambientaliste.
        Pressante è, tutt'oggi, la richiesta, da parte di organizzazioni naturistiche, di realizzare o gestire strutture per tale genere di pratica; il numero dei naturisti in Europa è infatti calcolato intorno ai 20 milioni di cittadini.
        Altre organizzazioni, inoltre, attraverso società di gestione, hanno iniziato i lavori per realizzare aree naturistiche, alcune delle quali in grado di ospitare anche 2 mila persone, ma i lavori sono stati sospesi proprio per la mancanza di una normativa in materia.
        Per lo stesso motivo, diverse amministrazioni comunali si troverebbero in forte imbarazzo di fronte a pressanti richieste di allestire in loco un campo naturista.
        Occorre considerare che il naturismo, anche in Italia, è in forte espansione, e, di conseguenza, consentirne la pratica nel territorio nazionale significherebbe creare occupazione ed accogliere numerosissimi turisti stranieri che, al momento, frequentano i campi allestiti in altre nazioni.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce e garantisce il diritto dei cittadini alla pratica naturista in maniera libera, non discriminatoria e in esclusive aree ben riconoscibili e delimitate.
        Con l'articolo 2, comma 1, si prevede che le amministrazioni comunali possano individuare le aree da destinare ai campi naturisti attraverso un monitoraggio, al fine di verificare possibili richieste e darne immediata informazione pubblica.
        Il comma 2 prevede la denominazione delle aree prescelte quali aree turistiche produttive.
        Il comma 3 consente alle amministrazioni contermini di individuare territori confinanti da destinare alla realizzazione di un'unica struttura.
        Il comma 4 prevede l'applicazione della normativa vigente sulle concessioni, per le aree costiere ed interne, di proprietà del demanio dello Stato.
        L'articolo 3, comma 1, impone che la realizzazione della struttura sia a carico dell'organizzazione che si è aggiudicata la gestione del campo naturista.
        Il comma 2 impone che le attrezzature siano realizzate in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nel comune ospitante.
        Il comma 3 impone ai proprietari delle aree individuate per la realizzazione di un campo naturista, di farne richiesta al comune anche se lo stesso non abbia deliberato in merito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, fornendo il nominativo di eventuali usufruttuari o gestori della struttura. L'amministrazione deve dare risposta scritta, affermativa o negativa, comunque, motivata, entro tre mesi.
        L'articolo 4, comma 1, prevede la delimitazione dell'area individuata, in accordo fra i comuni e i proprietari o gestori.
        Il comma 2 impone ai comuni di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad emanare specifici regolamenti per stabilire le modalità di assegnazione, i requisiti per la richiesta di autorizzazione, i tempi di concessione e i criteri di segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista, quando si tratti di terreni comunali o di proprietà del demanio dello Stato.
        Il comma 3 impone ai comuni di emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, specifici regolamenti recanti la disciplina relativa alla segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista qualora le uniche aree disponibili siano ubicate in terreni privati e i cui proprietari o usufruttuari intendano allestire un campo.
        Il comma 4 affida ai comuni il compito di operare i dovuti controlli relativamente all'attività svolta, al regolare allestimento della struttura sulla base delle leggi vigenti che regolamentano le strutture turistiche (camping e altro) e, nel caso, revocare la concessione o licenza.
        L'articolo 5 stabilisce il libero accesso ai campi naturisti, nell'ambito di modalità determinate dai gestori della struttura stessa.




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