XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 286
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Naturismo).
1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto dei
cittadini alla pratica del naturismo.
2. Per naturismo si intende l'insieme delle pratiche di
vita che, all'aria aperta e a contatto diretto con la natura e
con l'ambiente incontaminato, utilizzano il nudismo quale
fonte di sviluppo della salute, fisica e mentale.
3. La pratica del naturismo è consentita in maniera libera
e non discriminatoria, esclusivamente in ambienti e spazi
delimitati, non visibili dall'esterno, accessibili a coloro
che ne condividono la pratica e la filosofia di vita,
riconoscibili e segnalati sulla base delle modalità previste
dalla presente legge.
Art. 2.
(Identificazione delle aree).
1. I comuni, attraverso gli strumenti in loro possesso,
quali i piani urbanistici e le relative varianti, identificano
all'interno del proprio territorio le aree da destinare a
campi naturisti, sulla base di un monitoraggio da effettuare
al fine di verificare possibili richieste da parte di
organizzazioni, associazioni o società interessate a
progettare e a gestire la struttura. Dopo aver identificato lo
spazio, il comune deve rendere pubblica l'informazione
relativa alla sua disponibilità.
2. Le aree destinate alla pratica naturistica sono
definite aree turistiche produttive.
3. E' consentito che amministrazioni locali contermini, di
comune accordo, individuino territori confinanti, da destinare
alla realizzazione di un'unica struttura per la pratica del
naturismo.
4. Ai fini della realizzazione di strutture per la pratica
del naturismo, alle aree costiere ed interne, di proprietà del
demanio dello Stato, si applica la normativa vigente sulle
concessioni.
Art. 3.
(Attrezzature delle aree).
1. La realizzazione delle strutture di cui all'articolo 2
è a carico dell'organizzazione che si è aggiudicata la
gestione del campo naturista e che può usufruire dei
finanziamenti o contributi previsti dalla normativa
vigente.
2. La realizzazione delle attrezzature di servizio,
previste nel progetto, deve essere conforme agli strumenti
urbanistici vigenti.
3. I proprietari di aree possono chiedere
all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione per
la realizzazione degli spazi da adibire a campo naturista
anche nel caso che il comune non abbia previsto tale
realizzazione nella pianificazione territoriale, indicando gli
eventuali usufruttuari della struttura o i gestori e fornendo
copia del regolamento sulle modalità di accesso e sulle
attività da praticare all'interno della struttura.
L'amministrazione, entro tre mesi dal ricevimento della
richiesta, invia risposta scritta e motivata, sia in caso di
accoglimento sia in caso di diniego della stessa.
Art. 4.
(Delimitazione delle aree).
1. I proprietari o i gestori delle aree, di intesa con i
comuni, provvedono alla delimitazione delle aree in cui
realizzare il campo per la pratica naturista, mediante idonee
tabelle.
2. Nel caso si tratti di terreni comunali o demaniali,
l'amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad emanare
specifici regolamenti per stabilire le modalità di
assegnazione, i requisiti necessari per inoltrare la richiesta
di autorizzazione, i tempi di concessione e i criteri di
segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2,
l'amministrazione comunale emana un regolamento recante la
disciplina relativa alla segnalazione degli spazi destinati
alla pratica naturista qualora le aree disponibili siano
ubicate in terreni privati i cui proprietari o usufruttuari
intendano allestire una struttura adibita a tale pratica.
4. Le amministrazioni comunali controllano l'attività
svolta, il regolare allestimento della struttura in base alle
leggi vigenti che regolamentano le strutture turistiche e, in
caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la
licenza.
Art. 5.
(Accesso ai campi naturisti).
1. L'accesso ai campi naturisti è libero, nell'ambito di
modalità determinate dai gestori della struttura stessa.