XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 286




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Naturismo).

        1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto dei cittadini alla pratica del naturismo.
        2. Per naturismo si intende l'insieme delle pratiche di vita che, all'aria aperta e a contatto diretto con la natura e con l'ambiente incontaminato, utilizzano il nudismo quale fonte di sviluppo della salute, fisica e mentale.
        3. La pratica del naturismo è consentita in maniera libera e non discriminatoria, esclusivamente in ambienti e spazi delimitati, non visibili dall'esterno, accessibili a coloro che ne condividono la pratica e la filosofia di vita, riconoscibili e segnalati sulla base delle modalità previste dalla presente legge.


Art. 2.

(Identificazione delle aree).

        1. I comuni, attraverso gli strumenti in loro possesso, quali i piani urbanistici e le relative varianti, identificano all'interno del proprio territorio le aree da destinare a campi naturisti, sulla base di un monitoraggio da effettuare al fine di verificare possibili richieste da parte di organizzazioni, associazioni o società interessate a progettare e a gestire la struttura. Dopo aver identificato lo spazio, il comune deve rendere pubblica l'informazione relativa alla sua disponibilità.
        2. Le aree destinate alla pratica naturistica sono definite aree turistiche produttive.
        3. E' consentito che amministrazioni locali contermini, di comune accordo, individuino territori confinanti, da destinare alla realizzazione di un'unica struttura per la pratica del naturismo.
        4. Ai fini della realizzazione di strutture per la pratica del naturismo, alle aree costiere ed interne, di proprietà del demanio dello Stato, si applica la normativa vigente sulle concessioni.


Art. 3.

(Attrezzature delle aree).

        1. La realizzazione delle strutture di cui all'articolo 2 è a carico dell'organizzazione che si è aggiudicata la gestione del campo naturista e che può usufruire dei finanziamenti o contributi previsti dalla normativa vigente.
        2. La realizzazione delle attrezzature di servizio, previste nel progetto, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
        3. I proprietari di aree possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione per la realizzazione degli spazi da adibire a campo naturista anche nel caso che il comune non abbia previsto tale realizzazione nella pianificazione territoriale, indicando gli eventuali usufruttuari della struttura o i gestori e fornendo copia del regolamento sulle modalità di accesso e sulle attività da praticare all'interno della struttura. L'amministrazione, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, invia risposta scritta e motivata, sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego della stessa.


Art. 4.

(Delimitazione delle aree).

        1. I proprietari o i gestori delle aree, di intesa con i comuni, provvedono alla delimitazione delle aree in cui realizzare il campo per la pratica naturista, mediante idonee tabelle.
        2. Nel caso si tratti di terreni comunali o demaniali, l'amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare specifici regolamenti per stabilire le modalità di assegnazione, i requisiti necessari per inoltrare la richiesta di autorizzazione, i tempi di concessione e i criteri di segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista.
        3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'amministrazione comunale emana un regolamento recante la disciplina relativa alla segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista qualora le aree disponibili siano ubicate in terreni privati i cui proprietari o usufruttuari intendano allestire una struttura adibita a tale pratica.
        4. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento della struttura in base alle leggi vigenti che regolamentano le strutture turistiche e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.


Art. 5.

(Accesso ai campi naturisti).

        1. L'accesso ai campi naturisti è libero, nell'ambito di modalità determinate dai gestori della struttura stessa.



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