XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 285




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura (AC n. 4347), prende spunto dal convegno svoltosi a Portoferraio il 12 ottobre 1996, importante occasione di incontro fra i sindaci dei comuni ubicati nelle isole minori. Gli interventi degli amministratori, di numerosi parlamentari e di esperti hanno fatto emergere l'esigenza di un riconoscimento, da parte delle istituzioni, della specificità di questi territori per quanto concerne la difesa dell'ambiente, la dotazione di servizi essenziali quali sanità, scuola, trasporti ed altro, allo scopo di riqualificare le condizioni di vita dei residenti nelle isole minori.
        Questi territori non sono tutelati in modo sufficiente dalle leggi vigenti. Ecco il motivo di questa proposta di legge, tendente a garantire la salvaguardia delle isole minori i cui interventi, finora, hanno avuto la caratteristica di privilegiare ed incentivare altre attività, più o meno collegate con esso, che risultano indispensabili per un concreto sviluppo economico del territorio che racchiude grandi potenzialità, ma che, di fatto, non riescono ad avere un decollo armonico.
        Un fattore di grave disagio e penalizzazione è determinato dalla carenza di collegamenti con la penisola. Inoltre, c'è da evidenziare un costante disservizio nell'approvvigionamento idrico e la precarietà delle strutture sanitarie, evidentemente non adeguate alle necessità e alle urgenze. La presente proposta di legge prevede una serie di interventi organici capaci di migliorare la vita sociale delle popolazioni delle isole minori, attraverso interventi diretti per la salvaguardia del patrimonio culturale, archeologico ed ambientale con la valorizzazione dei centri storici, dei beni architettonici, culturali e artistici che possano garantire uno sviluppo economico che sia compatibile con le esigenze ambientali.
        La proposta di legge si compone di sei articoli.
        L'articolo 2, in particolare, prevede la costituzione della "comunità isolana" da costituire fra i comuni ubicati nel territorio dell'isola minore allo scopo di creare una unica entità che possa rivendicare la soluzione dei problemi e delle esigenze comuni che investono tutto il territorio insulare.
        I programmi d'intervento previsti dalla presente proposta di legge dovranno essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        I settori d'intervento e i relativi programmi, saranno diretti a realizzare:

                a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, della maricoltura, delle attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici ed agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

                b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

                c) la definizione degli strumenti urbanistici;

                d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico, architettonico (torri di avvistamento, fabbricati rurali, testimonianza edilizia locale);

                e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare, la segnaletica sentieristica e la viabilità;

                f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e degli scarichi a mare;

                g) la riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici e della portualità minore;

                h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete idrica;

                i) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;

                l) la salvaguardia della flora e della fauna locale;

                m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

                n) la dismissione e la nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

                o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini qualora le esigenze degli amministratori locali siano manifestamente favorevoli;

                p) l'istituzione o il potenziamento degli uffici di promozione turistica;

                q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;

                r) l'istituzione di uffici per le attività formative ed aiuti all'occupazione;

                s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e dell'attività marinara locale;

                t) l'istituzione ed il potenziamento di centri studio e la trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale (centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative), anche mediante l'uso e/o il riuso di strutture di particolare significato storico.

        Il programma di interventi, che ha la durata triennale ed è rinnovato alla scadenza, intende consentire, con l'utilizzazione di un apposito fondo, istituito dall'articolo 5 della proposta di legge, l'attuazione delle misure necessarie allo sviluppo economico e sociale delle piccole isole.
        E' quindi urgente definire una politica organica di interventi per tutelare adeguatamente un patrimonio culturale ed ambientale di rilevante interesse nazionale ed internazionale che, senza le misure previste dalla presente proposta di legge, finirebbe per avviarsi verso un declino grave e probabilmente irreparabile.




Frontespizio Testo articoli