XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 285




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge ha lo scopo di realizzare la salvaguardia e lo sviluppo socio-economico delle isole minori.
        2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle isole che hanno una superficie non superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati.


Art. 2.

(Comunità isolana).

        1. In ciascuna delle isole di cui all'articolo 1 è istituita tra i comuni una comunità isolana, quale ente di diritto pubblico. Con legge regionale sono stabilite le norme cui ogni comunità deve attenersi ai fini:

                a) della formulazione degli statuti;

                b) dell'articolazione e composizione dei propri organi;

                c) della preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;

                d) dei rapporti con gli altri enti operanti sul territorio.

        2. La legge regionale di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere, per ogni comunità, un organo deliberante, al quale partecipa anche la minoranza di ciscun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti. Ai fini della predisposizione e della esecuzione dei piani zonali, le comunità isolane possono prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e di un comitato tecnico.
        3. La regione, con proprie leggi:

                a) determina i criteri per ripartire tra le comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

                b) approva gli statuti delle singole comunità;

                c) coordina ed approva i piani zonali;

                d) regola i rapporti tra comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

        4. Entro un anno dalla data della sua costituzione, ciascuna comunità isolana appronta, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona. Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto altresì degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale, deve individuare i settori economici, produttivi, sociali e dei servizi nei quali intervenire. A tale scopo deve indicare il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse della zona, nonché la misura degli incentivi a favore degli operatori regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona è affisso per un mese in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che devono essere presentati entro un mese dalla avvenuta pubblicazione. L'organo deliberante della comunità isolana, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla regione che deve provvedere entro due mesi dal ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato.
        5. La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla comunità isolana. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni la comunità isolana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta individuati, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. La comunità isolana può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.
        6. La comunità isolana, in armonia con il piano nazionale e con le norme urbanistiche stabilite dalla regione, può redigere piani urbanistici.
        7. Le opere da eseguire ai sensi dei piani generali di sviluppo di cui alla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Fino all'approvazione dei piani generali di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere è riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.


Art. 3.

(Programma di interventi).

        1. L'autorità di Governo competente in materia di turismo predispone un programma triennale di interventi per le isole minori di cui all'articolo 1 diretto a realizzare:

                a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, della maricoltura, delle attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici ed agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

                b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

                c) la definizione degli strumenti urbanistici;

                d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico e architettonico, con particolare riferimento a torri di avvistamento, fabbricati rurali e a testimonianza dell'edilizia locale;

                e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare, e l'adeguamento della segnaletica, della sentieristica e della viabilità;
                f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e degli scarichi a mare;

                g) la riorganizzazione dei porti, degli approdi turistici e della portualità minore;

                h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete idrica;

                i) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;

                l) la salvaguardia della flora e della fauna locale;

                m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

                n) la dismissione e la nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

                o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini ove richiesti dagli enti locali interessati;

                p) l'istituzione o il potenziamento di uffici di promozione turistica;

                q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;

                r) l'istituzione di uffici per le attività formative ed aiuti all'occupazione;

                s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e dell'attività marinara locale;

                t) l'istituzione ed il potenziamento di centri studio e la trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale mediante la creazione di centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative, nonché con l'uso od il riuso di strutture di particolare significato storico.

        2. Il programma di cui al comma 1 ha funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
        3. Il programma di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovato a scadenza triennale.


Art. 4.

(Commissione per le isole minori).

        1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione per le isole minori, presieduta dal Presidente del consiglio dei ministri, o per sua delega da un sottosegretario di Stato, e composta da:

                a) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), nominato dell'Associazione stessa con funzioni di vice presidente;

                b) un numero di componenti pari a quello delle regioni di appartenenza delle isole minori.


Art. 5.

(Fondo per la salvaguardia e lo sviluppo economico e
sociale delle isole minori).

        1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per la salvaguardia e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, con dotazione annua di 200 miliardi di lire a decorrere dal 2001.
        2. Il Fondo eroga i finanziamenti alle seguenti condizioni:

                a) che i fondi vengano utilizzati per coprire la quota del 50 per cento di competenza dello Stato necessaria per l'effettivo impiego dei fondi comunitari, prevedendo che, tramite convenzione con le amministrazioni comunali, l'autorità di Governo competente in materia di turismo assicuri l'avvio delle iniziative nel rispetto degli obblighi in ordine alla normativa sugli appalti, al monitoraggio e alla valutazione, alla pubblicità del cofinanziamento, ai controlli e alle verifiche;
                b) che siano finanziati i vari interventi purché inseriti in progetti integrati e coerenti con il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;

                c) che le priorità siano indicate dalle amministrazioni comunali e valutate dall'autorità di governo competente in materia di turismo, che elabora un bando di gara con le condizioni per proporre progetti da finanziare.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002, 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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