XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 285
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di realizzare la
salvaguardia e lo sviluppo socio-economico delle isole
minori.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
alle isole che hanno una superficie non superiore a
duecentocinquanta chilometri quadrati.
Art. 2.
(Comunità isolana).
1. In ciascuna delle isole di cui all'articolo 1 è
istituita tra i comuni una comunità isolana, quale ente di
diritto pubblico. Con legge regionale sono stabilite le norme
cui ogni comunità deve attenersi ai fini:
a) della formulazione degli statuti;
b) dell'articolazione e composizione dei propri
organi;
c) della preparazione dei piani zonali e dei
programmi annuali;
d) dei rapporti con gli altri enti operanti sul
territorio.
2. La legge regionale di cui al comma 1 deve in ogni caso
prevedere, per ogni comunità, un organo deliberante, al quale
partecipa anche la minoranza di ciscun consiglio comunale, ed
un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli
interessi dei comuni partecipanti. Ai fini della
predisposizione e della esecuzione dei piani zonali, le
comunità isolane possono prevedere il funzionamento di un
proprio ufficio e di un comitato tecnico.
3. La regione, con proprie leggi:
a) determina i criteri per ripartire tra le
comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini
della presente legge;
b) approva gli statuti delle singole comunità;
c) coordina ed approva i piani zonali;
d) regola i rapporti tra comunità ed altri enti
operanti nel loro territorio.
4. Entro un anno dalla data della sua costituzione,
ciascuna comunità isolana appronta, in base alle indicazioni
del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo
economico-sociale della propria zona. Il piano di sviluppo,
partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona,
tenuto conto altresì degli strumenti urbanistici esistenti a
livello comunale o intercomunale, deve individuare i settori
economici, produttivi, sociali e dei servizi nei quali
intervenire. A tale scopo deve indicare il tipo, la
localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti
a valorizzare le risorse della zona, nonché la misura degli
incentivi a favore degli operatori regionali e nazionali. Il
piano di sviluppo economico-sociale della zona è affisso per
un mese in ogni comune e ne viene data pubblica informazione
per consentire eventuali ricorsi che devono essere presentati
entro un mese dalla avvenuta pubblicazione. L'organo
deliberante della comunità isolana, esaminate le osservazioni
ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette, per
l'esame e l'approvazione, alla regione che deve provvedere
entro due mesi dal ricevimento. Trascorso tale termine, il
piano si intende approvato.
5. La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei
piani annuali di intervento è affidata alla comunità isolana.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni la comunità
isolana predispone, coordina e attua i programmi di
intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta
individuati, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche
funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
La comunità isolana può assumere le funzioni proprie degli
enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a
svolgerle.
6. La comunità isolana, in armonia con il piano nazionale
e con le norme urbanistiche stabilite dalla regione, può
redigere piani urbanistici.
7. Le opere da eseguire ai sensi dei piani generali di
sviluppo di cui alla presente legge, sono dichiarate di
pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Fino
all'approvazione dei piani generali di sviluppo, l'urgenza e
l'indifferibilità di tali opere è riconosciuta con l'atto di
approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.
Art. 3.
(Programma di interventi).
1. L'autorità di Governo competente in materia di turismo
predispone un programma triennale di interventi per le isole
minori di cui all'articolo 1 diretto a realizzare:
a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca,
della maricoltura, delle attività di conservazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici ed
agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo
e della ricerca scientifica;
b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali
mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della
struttura scolastica;
c) la definizione degli strumenti urbanistici;
d) il recupero dei beni culturali e ambientali e
la valorizzazione del patrimonio storico e culturale,
archeologico e architettonico, con particolare riferimento a
torri di avvistamento, fabbricati rurali e a testimonianza
dell'edilizia locale;
e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e
marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare, e
l'adeguamento della segnaletica, della sentieristica e della
viabilità;
f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e
degli scarichi a mare;
g) la riorganizzazione dei porti, degli approdi
turistici e della portualità minore;
h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione
della rete idrica;
i) l'adeguamento dei servizi sanitari e
assistenziali;
l) la salvaguardia della flora e della fauna
locale;
m) la regolamentazione del flusso turistico in
ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia
ambientale;
n) la dismissione e la nuova destinazione delle
strutture di edilizia carceraria;
o) l'istituzione di aree protette e di parchi
marini ove richiesti dagli enti locali interessati;
p) l'istituzione o il potenziamento di uffici di
promozione turistica;
q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente
servizio dell'amministrazione giudiziaria;
r) l'istituzione di uffici per le attività
formative ed aiuti all'occupazione;
s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture,
della pesca e dell'attività marinara locale;
t) l'istituzione ed il potenziamento di centri
studio e la trasmissione delle conoscenze sul patrimonio
naturale e culturale locale mediante la creazione di centri
polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree
espositive, sale convegni e formative, nonché con l'uso od il
riuso di strutture di particolare significato storico.
2. Il programma di cui al comma 1 ha funzione di indirizzo
e coordinamento dell'azione delle amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali.
3. Il programma di cui al comma 1 è approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovato
a scadenza triennale.
Art. 4.
(Commissione per le isole minori).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una commissione per le isole minori, presieduta dal
Presidente del consiglio dei ministri, o per sua delega da un
sottosegretario di Stato, e composta da:
a) un rappresentante dell'Associazione nazionale
dei comuni delle isole minori (ANCIM), nominato
dell'Associazione stessa con funzioni di vice presidente;
b) un numero di componenti pari a quello delle
regioni di appartenenza delle isole minori.
Art. 5.
(Fondo per la salvaguardia e lo sviluppo economico e
sociale delle isole minori).
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo per la salvaguardia e lo sviluppo economico
e sociale delle isole minori, con dotazione annua di 200
miliardi di lire a decorrere dal 2001.
2. Il Fondo eroga i finanziamenti alle seguenti
condizioni:
a) che i fondi vengano utilizzati per coprire la
quota del 50 per cento di competenza dello Stato necessaria
per l'effettivo impiego dei fondi comunitari, prevedendo che,
tramite convenzione con le amministrazioni comunali,
l'autorità di Governo competente in materia di turismo
assicuri l'avvio delle iniziative nel rispetto degli obblighi
in ordine alla normativa sugli appalti, al monitoraggio e alla
valutazione, alla pubblicità del cofinanziamento, ai controlli
e alle verifiche;
b) che siano finanziati i vari interventi purché
inseriti in progetti integrati e coerenti con il perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1;
c) che le priorità siano indicate dalle
amministrazioni comunali e valutate dall'autorità di governo
competente in materia di turismo, che elabora un bando di gara
con le condizioni per proporre progetti da finanziare.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge valutato in lire 200 miliardi a decorrere dall'anno
2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002, 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.