XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 284




        Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente non è riuscita a superare ed emendare la diversità di trattamento tra gli assistenti sociali dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e quelli dipendenti da altri enti pubblici, nonostante i passi in avanti compiuti in ambito legislativo.
        L'attuale posizione di accesso degli assistenti sociali nei vari comparti della pubblica amministrazione, quali Stato, enti locali, università ed enti parastatali avviene nella ex settima qualifica funzionale dopo che gli ordinamenti dei vari comparti hanno elevato la qualifica funzionale di accesso e il relativo profilo professionale. Soltanto gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture del Servizio sanitario nazionale sono ancora collocati nella ex sesta qualifica funzionale e nessuna modifica sostanziale è ancora avvenuta. La paradossale situazione è che gli assistenti sociali dei vari comparti, in possesso dei requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, che aspirano ad una mobilità verso il Servizio sanitario nazionale, possono agevolmente essere collocati nella corrispondente ex settima qualifica funzionale, mentre gli assistenti sociali dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, con i medesimi requisiti, che aspirano alla collocazione all'interno degli altri comparti della pubblica amministrazione, ricevono diniego alle loro istanze. Così, nel medesimo luogo di lavoro, si ha la compresenza di più operatori con uguali requisiti ma con trattamenti e prerogative differenti.
        Anche nei più recenti contratti di lavoro la ex settima qualifica funzionale è considerata equivalente alla ex carriera direttiva e, in ciò, è insita l'ennesima discriminazione: da tale categoria sono esclusi solo gli assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale i quali sono ancora collocati nella ex sesta qualifica funzionale.
        Non ci si può, tuttavia, soffermare solo sull'aspetto contrattuale-retributivo della professione di assistente sociale. E' fuori da ogni ragionevole dubbio che il miglioramento delle condizioni "legali e sostanziali" degli operatori dell'assistenza sociale si tradurrebbe in un miglioramento del servizio offerto con conseguente beneficio per gli assistiti.
        Gli obiettivi previsti nel triennio 1998-2000 dal Piano sanitario nazionale riguardano direttamente l'integrazione socio-sanitaria, un'integrazione che non può essere realizzata se non si considera la professione di assistente sociale come uno dei fulcri di questo ambizioso programma.
        A tale scopo è diretta la presente proposta di legge che all'articolo 1 enuncia l'obiettivo principale e cioè l'equiparazione delle due figure professionali di assistente sociale operante nel Servizio sanitario nazionale e di assistente sociale impegnato in servizi e strutture dello Stato ed altri enti; agli articoli 2 e 3, sempre sulla base di questa equiparazione, riconosce il ruolo degli assistenti sociali all'interno della pubblica amministrazione, dispone che la posizione d'accesso, le prerogative e la disciplina contrattuale di riferimento siano adeguate alla ex settima qualifica funzionale e, infine, negli articoli 4 e 5 reca disposizioni relative ai modi e ai tempi per la sua applicazione.




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