XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 284
Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente non è
riuscita a superare ed emendare la diversità di trattamento
tra gli assistenti sociali dipendenti dal Servizio sanitario
nazionale e quelli dipendenti da altri enti pubblici,
nonostante i passi in avanti compiuti in ambito
legislativo.
L'attuale posizione di accesso degli assistenti sociali
nei vari comparti della pubblica amministrazione, quali Stato,
enti locali, università ed enti parastatali avviene nella ex
settima qualifica funzionale dopo che gli ordinamenti dei vari
comparti hanno elevato la qualifica funzionale di accesso e il
relativo profilo professionale. Soltanto gli assistenti
sociali impegnati in servizi e strutture del Servizio
sanitario nazionale sono ancora collocati nella ex sesta
qualifica funzionale e nessuna modifica sostanziale è ancora
avvenuta. La paradossale situazione è che gli assistenti
sociali dei vari comparti, in possesso dei requisiti di cui
alla legge 23 marzo 1993, n. 84, che aspirano ad una mobilità
verso il Servizio sanitario nazionale, possono agevolmente
essere collocati nella corrispondente ex settima qualifica
funzionale, mentre gli assistenti sociali dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale, con i medesimi requisiti, che
aspirano alla collocazione all'interno degli altri comparti
della pubblica amministrazione, ricevono diniego alle loro
istanze. Così, nel medesimo luogo di lavoro, si ha la
compresenza di più operatori con uguali requisiti ma con
trattamenti e prerogative differenti.
Anche nei più recenti contratti di lavoro la ex settima
qualifica funzionale è considerata equivalente alla ex
carriera direttiva e, in ciò, è insita l'ennesima
discriminazione: da tale categoria sono esclusi solo gli
assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale i quali
sono ancora collocati nella ex sesta qualifica funzionale.
Non ci si può, tuttavia, soffermare solo sull'aspetto
contrattuale-retributivo della professione di assistente
sociale. E' fuori da ogni ragionevole dubbio che il
miglioramento delle condizioni "legali e sostanziali" degli
operatori dell'assistenza sociale si tradurrebbe in un
miglioramento del servizio offerto con conseguente beneficio
per gli assistiti.
Gli obiettivi previsti nel triennio 1998-2000 dal Piano
sanitario nazionale riguardano direttamente l'integrazione
socio-sanitaria, un'integrazione che non può essere realizzata
se non si considera la professione di assistente sociale come
uno dei fulcri di questo ambizioso programma.
A tale scopo è diretta la presente proposta di legge che
all'articolo 1 enuncia l'obiettivo principale e cioè
l'equiparazione delle due figure professionali di assistente
sociale operante nel Servizio sanitario nazionale e di
assistente sociale impegnato in servizi e strutture dello
Stato ed altri enti; agli articoli 2 e 3, sempre sulla base di
questa equiparazione, riconosce il ruolo degli assistenti
sociali all'interno della pubblica amministrazione, dispone
che la posizione d'accesso, le prerogative e la disciplina
contrattuale di riferimento siano adeguate alla ex settima
qualifica funzionale e, infine, negli articoli 4 e 5 reca
disposizioni relative ai modi e ai tempi per la sua
applicazione.