XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 284
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. La presente legge è finalizzata ad equiparare le figure
professionali di assistente sociale, operante nel Servizio
sanitario nazionale, e di assistente sociale impegnato in
servizi e strutture dello Stato, degli enti pubblici non
economici, delle università e degli enti locali.
2. Le finalità di cui al comma 1 del presente articolo
sono realizzate in conformità alle disposizioni di cui alla
legge 23 marzo 1993, n. 84, ed al principio di integrazione
socio-sanitaria stabilito dall'articolo 2 della legge 30
novembre 1998, n. 419.
Art. 2.
(Inquadramento degli assistenti sociali
dipendenti da amministrazioni pubbliche).
1. Gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture
delle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
costituiscono una categoria di dipendenti pubblici che svolge
qualificata attività professionale, implicante iscrizione ad
albi ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "gli
architetti" sono inserite le seguenti: ", gli assistenti
sociali";
b) all'articolo 4, il comma 3 è abrogato.
3. L'accesso degli assistenti sociali nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 avviene nelle aree
professionali e nelle posizioni retributive, individuate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, corrispondenti alla
ex settima qualifica funzionale.
Art. 3.
(Collocazione degli assistenti sociali
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche).
1. Gli assistenti sociali di cui all'articolo 2 della
presente legge, in possesso dei requisiti di cui alla legge 23
marzo 1993, n. 84, possono presentare domanda finalizzata
all'inquadramento nella settima qualifica funzionale, a
decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi per i
relativi comparti, rispettivamente approvati con decreti del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, 3 agosto
1990, n. 319, e 3 agosto 1990, n. 333.
2. La posizione di accesso del personale di cui
all'articolo 2, comma 1, della presente legge nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche è considerata a tutti gli effetti
equipollente alla posizione iniziale della ex carriera
direttiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Al personale di cui all'articolo 2, comma 1, della
presente legge si applica l'articolo 26 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Art. 4.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il
personale di cui all'articolo 2, comma 1, che entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima ne faccia
domanda, è collocato nella posizione di cui all'articolo 2,
comma 3, senza oneri a carico delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale.
2. In sede di prima attuazione della presente legge e
comunque non oltre tre anni dalla data della sua entrata in
vigore, nei concorsi e nelle selezioni per l'accesso alla
qualifica di dirigente è garantita una riserva del 33 per
cento dei posti disponibili per gli assistenti sociali aventi
i requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, ed in
possesso di una anzianità di servizio non inferiore a nove
anni. I posti riservati sono attribuiti mediante concorso per
titoli professionali e culturali, ed esame consistente in una
prova orale.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.