XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 284




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi e finalità).

        1. La presente legge è finalizzata ad equiparare le figure professionali di assistente sociale, operante nel Servizio sanitario nazionale, e di assistente sociale impegnato in servizi e strutture dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti locali.
        2. Le finalità di cui al comma 1 del presente articolo sono realizzate in conformità alle disposizioni di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, ed al principio di integrazione socio-sanitaria stabilito dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419.


Art. 2.

(Inquadramento degli assistenti sociali
dipendenti da amministrazioni pubbliche).

        1. Gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture delle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituiscono una categoria di dipendenti pubblici che svolge qualificata attività professionale, implicante iscrizione ad albi ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "gli architetti" sono inserite le seguenti: ", gli assistenti sociali";

            b) all'articolo 4, il comma 3 è abrogato.
        3. L'accesso degli assistenti sociali nei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 avviene nelle aree professionali e nelle posizioni retributive, individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, corrispondenti alla ex settima qualifica funzionale.


Art. 3.

(Collocazione degli assistenti sociali
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche).

        1. Gli assistenti sociali di cui all'articolo 2 della presente legge, in possesso dei requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, possono presentare domanda finalizzata all'inquadramento nella settima qualifica funzionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi per i relativi comparti, rispettivamente approvati con decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, 3 agosto 1990, n. 319, e 3 agosto 1990, n. 333.
        2. La posizione di accesso del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge nei ruoli delle amministrazioni pubbliche è considerata a tutti gli effetti equipollente alla posizione iniziale della ex carriera direttiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
        3. Al personale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.


Art. 4.

(Norme transitorie).

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale di cui all'articolo 2, comma 1, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima ne faccia domanda, è collocato nella posizione di cui all'articolo 2, comma 3, senza oneri a carico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
        2. In sede di prima attuazione della presente legge e comunque non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, nei concorsi e nelle selezioni per l'accesso alla qualifica di dirigente è garantita una riserva del 33 per cento dei posti disponibili per gli assistenti sociali aventi i requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, ed in possesso di una anzianità di servizio non inferiore a nove anni. I posti riservati sono attribuiti mediante concorso per titoli professionali e culturali, ed esame consistente in una prova orale.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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